Sentenza Corte Costituzionale n. 111 del 30.05.2018 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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N. 111 SENTENZA 30 maggio 2018
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Violazione delle disposizioni sulla sosta limitata o regolamentata - Sanzione amministrativa per ogni periodo di protrazione oltre l'orario consentito. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 7, comma 15.



La corte costituzionale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA


nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  7,  comma 15, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Verona  con  ordinanza del 9 maggio 2017, nel procedimento vertente tra A. F. e il Comune di Verona, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2017  e pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  37,  prima   serie speciale, dell'anno 2017.
Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 aprile  2018  il  Giudice relatore Giulio Prosperetti.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza dell'8 maggio 2017 (r.o. n. 117 del  2017),  il Giudice di pace di Verona ha sollevato,  in  riferimento  all'art.  3 della  Costituzione,   questione   di legittimita'   costituzionale dell'art. 7, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) che, in caso di protrazione  della  sosta limitata o regolamentata, prevede la sanzione che va da  euro  25  ad euro 100, per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.
2.- Il giudice a quo riferisce di dover decidere sull'opposizione ad un verbale con cui  era  stata  contestata  la  protrazione  della sosta, oltre l'orario  consentito,  per tre  periodi  ed  era  stata applicata la sanzione di euro 75,00, corrispondente ad euro 25,00 per ogni periodo per il quale la sosta si era protratta.
Il rimettente dubita della legittimita' costituzionale  dell'art. 7,  comma  15,  del  d.lgs.  n.  285  del  1992,  poiche'  dalla  sua applicazione  deriverebbe  un'eccessiva gravosita'  della   sanzione prevista per la protrazione della sosta limitata o regolamentata, per la quale la sanzione  da  euro  25  a  euro  100  viene  irrogata  in relazione a ciascun periodo di prolungamento  della  violazione,  che l'ordinanza riferisce come correlato al periodo di sosta autorizzato, rispetto a quella irrogabile per la protrazione della sosta  vietata, per la quale, invece, la sanzione amministrativa pecuniaria  compresa tra  euro  41  ed  euro  169  e'  comminabile  per  ogni periodo  di ventiquattro ore.
Secondo il giudice a  quo  la  sproporzione  tra  il  trattamento sanzionatorio della protrazione dell'illecito  della  sosta  vietata, rispetto  a  quello  della  protrazione della   sosta   limitata   o regolamentata per un tempo  anche  inferiore  alle  24  ore,  sarebbe eccessiva e irragionevole per la maggior  gravita'  della  violazione del divieto di sosta rispetto a quello della sosta regolamentata. Il   rimettente,    quindi,    chiede    la    declaratoria    di incostituzionalita' della  norma,  per  violazione dei  principi  di ragionevolezza e di uguaglianza, nella parte in cui prevede  che,  in caso di sosta limitata o regolamentata, la sanzione si  applica  «per ogni periodo per il quale si protrae la violazione».
In  punto  di  rilevanza,  il  giudice  a  quo  rappresenta   che l'accoglimento  della  questione   di   legittimita'   costituzionale prospettata comporterebbe l'applicazione della sola sanzione prevista nei limiti edittali per la violazione contestata.
3.- Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello Stato, che ha dedotto l'inammissibilita' della questione per  difetto di motivazione sulla rilevanza, poiche' il giudice a quo non  avrebbe fornito indicazioni sufficienti alla ricostruzione dei termini  della controversia.
Nel  merito  l'interveniente  ha  dedotto  l'infondatezza   della questione per la diversita' delle fattispecie poste a  confronto:  la sosta regolamentata  o  limitata  nel tempo  sarebbe  finalizzata  a favorire il  ricambio  dei  veicoli  in  sosta  e  ad  assicurare  la fruibilita' degli spazi di parcheggio dei centri abitati,  cosi'  che la sanzione e' prevista ogni volta che viene superato il termine  per il quale e' stato pagato  il  ticket  del  parchimetro  ovvero  viene superato il limite massimo di sosta consentita.
Nel caso di divieto, invece, la sanzione e'  irrogata  quando  la sosta  si  prolunga  oltre  le  ventiquattro  ore,   ovvero   vi   e' applicazione della sanzione aggiuntiva per ogni giorno di protrazione dell'infrazione.
La diversita' della fattispecie poste a confronto impedirebbe  di individuare  nella  disciplina  del  divieto  di  sosta  il   tertium comparationis  alla  stregua  del  quale condurre  il  giudizio   di ragionevolezza.
In ogni caso, secondo  l'interveniente  la  discrezionalita'  del legislatore  nell'individuazione  dei  comportamenti  da   sanzionare precluderebbe l'accoglimento della questione di costituzionalita'.

Considerato in diritto

1.- Il Giudice di pace di Verona,  con  ordinanza  dell'8  maggio 2017, ha sollevato, in riferimento  all'art.  3  della  Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma  15,  del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della strada)  che,  in  caso  di  protrazione  della  sosta   limitata   o regolamentata, prevede la sanzione che va da euro 25 ad euro 100, per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. Il  rimettente  ha  premesso  di  essere chiamato   a   decidere sull'opposizione a sanzione amministrativa  elevata  per  protrazione della  sosta,  oltre  l'orario  consentito,  per  tre  periodi,   con conseguente applicazione della sanzione di euro 75, corrispondente ad euro 25 per ogni periodo per il quale la sosta si era protratta. Secondo il giudice a quo, la sanzione derivante dall'applicazione della   norma   censurata   sarebbe   irragionevolmente   gravosa   e sproporzionata rispetto a quella prevista per  la  protrazione della sosta permanentemente  vietata,  poiche'  per  la  sosta  limitata  o regolamentata  la  sanzione  si  applicherebbe  per   ogni   frazione temporale di protrazione della  sosta  oltre  il  limite  consentito, mentre  in  caso  di  sosta  vietata  essa  verrebbe  irrogata   ogni ventiquattro ore.
La censura di  incostituzionalita'  investe  la  possibilita'  di molteplici reiterazioni della sanzione  nelle  ventiquattro  ore,  ad esempio per ogni ora o anche per periodi piu'  brevi,  ove  previsti dalla sosta limitata o regolamentata, a differenza di quanto, come si e' detto, avviene per la violazione del divieto permanente di sosta.
2.- La questione non e' fondata.
Il comma 15 dell'art. 7 del d.lgs. n. 285 del  1992,  oggetto  di censura, prevede che «nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la  sanzione  amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per  il quale si protrae la violazione. Se si  tratta  di  sosta  limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa e'  del  pagamento  di  una somma da euro 25 ad euro 100 e la sanzione stessa  e'  applicata  per ogni periodo per il quale si protrae la violazione».
La durata del periodo della sosta  limitata  o  regolamentata  e' stabilita dai regolamenti comunali; per  sosta  limitata  si  intende quella entro un limite massimo di durata, normalmente  un'ora  o  tre ore, misurata  tramite  disco  orario,  per  sosta  regolamentata  si intende la sosta soggetta a  regime  tariffario,  la  cui  durata e' predeterminata dall'utente con il  pagamento  della  tariffa  per  il periodo prescelto.
3.-  La  questione  di  legittimita'  costituzionale   muove   da un'interpretazione  della  norma  secondo  la  quale  la  nozione  di "periodo", in base  al  quale  puo' essere  reiterata  la  sanzione, coinciderebbe con il limite  di  durata  della  sosta  predeterminato dall'utente tramite il pagamento della tariffa  o  con  l'esposizione del disco orario.
Riferisce, infatti, il rimettente che, nel caso sottoposto al suo giudizio, la sosta era limitata ad un'ora, si era protratta  per  tre ore e all'utente era stata irrogata la sanzione prevista, di euro 25, per tre volte.
Ma  questa  dedotta  illegittimita'  costituzionale  puo'  essere superata da un'interpretazione costituzionalmente orientata.
4.- Invero, puo' ritenersi che il periodo  di  protrazione  della violazione, che consente  la  reiterazione  della  sanzione,  non  si riferisca alla sosta  autorizzata  per  il periodo  determinato  dal pagamento effettuato dall'utente o indicato nel disco orario esposto. I regolamenti comunali disciplinano la  sosta  autorizzandola  in determinate fasce orarie della giornata, nelle quali sono  vigenti  i limiti imposti per la sosta regolamentata  o  limitata.  Pertanto  e' ragionevole riferire il "periodo" di cui al comma 15 dell'art. 7  del d.lgs. n. 285 del 1992 alla protrazione della sosta oltre  la  fascia di vigenza giornaliera o infragiornaliera  della  sosta,  limitata  o regolamentata, come determinata dai regolamenti comunali.
Non e', pertanto, la concreta  specifica  limitazione  del  disco orario o della regolamentazione tariffaria selezionata dall'utente  a determinare il  periodo  oltre  il quale deve  essere  irrogata  la sanzione, bensi' la protrazione oltre la fascia  oraria  della  sosta limitata o regolamentata, cioe' oltre il complessivo periodo  fissato dai regolamenti comunali per l'operativita' di tali limitazioni.
Le sanzioni per le violazioni  cosi'  intese  saranno  certamente piu' gravose rispetto a quella relativa alla violazione  del  divieto di sosta  permanente,  ma sicuramente  non  sproporzionate;  invero, mentre la sanzione per la protrazione del divieto di sosta permanente puo' essere reiterata ogni ventiquattro  ore,  quella relativa  alla sosta limitata o regolamentata e' irrogabile alla fine di ogni fascia oraria, verosimilmente due volte al giorno in caso di  due  fasce  di regolamentazione giornaliere.
Pertanto, alla luce di una corretta interpretazione  del  dettato normativo, non sussiste l'eccessiva gravosita' e  sproporzione  della sanzione   denunciata   dal rimettente   e    la    questione    di costituzionalita' va dichiarata non fondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

   riuniti i giudizi:

dichiara non  fondata,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione,  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma  15,  del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della strada), sollevata dal Giudice di  pace  di  Verona,  in  riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2018.




Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
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