Sentenza Cassazione VI Penale n. 11775-2020 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Giurisprudenza penale

Cassazione Penale , Sezione VI, sentenza n. 11775 del 09 gennaio 2020

Reati concernenti la circolazione stradale. L'elemento oggettivo nel reato di cui ex art. 337 codice penale.


PREMESSO IN FATTO

1. La Corte di appello di ... omissis ... ha confermato la condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ciascuno nei confronti di ... omissis ... ... omissis ... e ... omissis ... ... omissis ... per i reati di cui agli artt. 110, 337 e 368 cod. pen. reati commessi, rispettivamente, il 1 marzo 2012 e 27 marzo 2012.
2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., i ricorrenti denunciano plurimi vizi di violazione di legge e vizi di motivazione che impongono l'annullamento della sentenza impugnata. In particolare, con il primo motivo di ricorso, deducono la mancanza di motivazione ovvero la illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata sul punto della sussistenza di una condotta di violenza o minaccia in danno dei pubblici ufficiali e della condotta partecipativa della ... omissis ..., non potendosi riconoscere efficacia minatoria alle frasi (semplicemente ingiuriose) proferite contro gli agenti e riportate nella imputazione; comunque non possiedono efficacia minatoria né le frasi ,proferite dal ... omissis ... né il suo tentativo di strappare dalle mani dei verbalizzanti i documenti dell'auto che aveva consegnato agli agenti. Analoghi vizi di motivazione inficiano la valutazione delle dichiarazioni rese dai testi i quali hanno escluso sia che gli imputati abbiano mai cercato il contatto fisico con i verbalizzanti sia la pronuncia di frasi minatorie e, infine, la ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato tenuto conto che i verbalizzanti, al momento dei fatti, avevano già proceduto alla contestazione verbale dell'infrazione riscontrata sicchè non era in corso alcuno svolgimento di atto di ufficio che gli imputati avrebbero voluto o potuto impedire. Il secondo motivo di impugnazione, anch'esso strutturato nella denuncia dei vizi di
violazione di legge e vizi di motivazione, concerne la sussistenza del reato di calunnia. La sentenza è inficiata dalla insanabile contraddizione nella ricostruzione in fatto e nelle conseguenze che ne sono state tratte, ai fini della ravvisabilità del reato di calunnia perché delle due l'una o gli imputati avevano cercato lo scontro e gli agenti li hanno fermati, avendo con essi un contatto fisico, ovvero gli imputati non hanno cercato alcuno scontro e, dunque, cade la idoneità delle minacce che fonda la condanna per resistenza. Erroneamente la Corte ha valutato il referto medico prodotto, che ha diagnosticato al ... omissis ... un trauma alla colonna cervicale, compatibile con la condotta aggressiva descritta dagli imputati e, in qualche misura, avvalorata dalla deposizione del maresciallo Savasta che si sarebbe interposto tra il ... omissis ... ed il collega ... omissis ... nel momento in cui il ... omissis ... aveva tentato di strappare dalla mani del verbalizzante i documenti dell'auto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di ... omissis ... ... omissis ... in relazione al ritenuto concorso nel reato di resistenza a pubblico ufficiale dal quale la predetta imputata deve essere assolta per non avere commesso il fatto mentre va rigettato nel resto, unitamente al ricorso di ... omissis ... ... omissis ....
2.La Corte di appello ha ritenuto accertato, sulla scorta delle prove dichiarative costituite dalle dichiarazioni rese dalle persone offese (i marescialli ... omissis ... ... omissis ... e ... omissis ... ) e di un teste estraneo ai fatti (... omissis ... ... omissis ...) che ... omissis ... ... omissis ... si era opposto ai verbalizzanti durante un controllo di polizia culminato nel sequestro dell'autovettura condotta dal ... omissis ... e risultata priva di copertura assicurativa. I testi escussi avevano riferito che,
rivolgendo frasi ingiuriose e minacciose ai carabinieri, ... omissis ... ... omissis ..., aveva anche tentato di strappare i documenti di circolazione dalla mani di uno degli operanti, ovvero il maresciallo ... omissis ... che aveva prontamente fronteggiato il tentativo evitando che si perfezionasse con la riappropriazione dei documenti. La sentenza impugnata è pervenuta altresì alla conclusione che, durante tale condotta l'imputato era stato spalleggiato, nell'azione oppositiva, dalla madre, proprietaria dell'autovettura, che si trovava dapprima in casa e che poi era scesa in strada a dare manforte al figlio contestando verbalmente l'operato dei militari. Nei giorni
seguenti, da qui la contestazione del reato di calunnia, ... omissis ... ... omissis ... e ... omissis ... ... omissis ... avevano presentato un denuncia sostenendo che durante l'operazione il maresciallo ... omissis ... aveva preso per il collo ... omissis ... ... omissis ... cagionandogli lesioni personali. I giudici di appello hanno evidenziato che il referto del Pronto Soccorso non contiene alcuna evidenza compatibile con la condotta aggressiva; che non solo i marescialli ... omissis ... e ... omissis ... ma anche il teste ... omissis ... aveva escluso la sussistenza di alcun contatto fisico dei carabinieri con il ... omissis ... ed hanno disatteso, perché all'evidenza pretestuose ed artificiose, le dichiarazioni di ... omissis ..., amico del ... omissis ... e che si trovava con questi in auto, e che, già durante i fatti, aveva spinto il ... omissis ... a chiamare un'ambulanza dichiarandosi pronto a testimoniare sull'aggressione subita dai militari, rimanendo però inascoltato.
3. Le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici del merito, sulla scorta di una motivazione articolata e puntuale nella disamina delle dichiarazioni acquisite che hanno ricostruito la condotta oppositiva e violenta di ... omissis ... ... omissis ... non si prestano a censure in sede di legittimità, men che mai sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà nella ricostruzione dell'episodio di resistenza ascritto al ... omissis ... e che costituisce, sul piano storico e fattuale, l'antefatto della denuncia proposta dal ... omissis ... e da ... omissis ... ... omissis ... nei confronti dei verbalizzanti allegando che, durante l'operazione, erano state cagionate lesioni al predetto ... omissis .... Si risolvono, in particolare, in censure di merito, non proponibili in questa sede, le valutazioni espresse sul giudizio di attendibilità dei verbalizzanti e del teste estraneo, presente ai fatti, e, viceversa, di inattendibilità della ricostruzione offerta dal ... omissis ..., amico del ... omissis ..., che si trovava con questi a bordo dell'auto al momento del controllo. E tali dichiarazioni, sulla dinamica del controllo di Polizia e sul comportamento oppositivo e violento dispiegato dal ... omissis ..., sia con la pronuncia di frasi minatorie oltre che ingiuriose all'indirizzo dei verbalizzanti sia con il tentativo di strappare dalle mani dell'agente i documenti di circolazione dell'auto, sono univocamente riconducibili alla condotta materiale del reato di resistenza di cui all'art. 337 cod. pen.. Tale reato, non esige, a differenza dell'art. 336 cod. pen. (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, ma richiede soltanto che sia usata per opporsi allo stesso nel compimento di un atto o di un'attività del suo ufficio. Ne consegue che, a concretare il delitto di resistenza, è sufficiente anche la mera violenza sulle cose, quando sia indirizzata a turbare, ostacolare o frustrare il compimento dell'atto di ufficio (Sez. 6, n. 11897 del 9/10/1992) e, nel caso in esame, tale condotta violenta è stata esercitata dispiegandosi in una energia fisica, diretta sulla cosa, accompagnata da frasi minatorie per impedire o intralciare l'atto di ufficio che si sarebbe compiuto o perfezionato solo con le correlative annotazioni o verbalizzazione delle operazioni.
4. La sentenza impugnata, invece, è generica sul punto del concorso della ... omissis ... nel reato di resistenza sia nella ricostruzione della dinamica della condotta dell'imputata che nella ricostruzione del contributo concorsuale alla condotta materiale agìta dal figlio. L'imputata, infatti, era inizialmente affacciata alla finestra quando il figlio ed il suo accompagnatore avevano cominciato ad inveire e minacciare i carabinieri che avevano fermato l'auto per un controllo; l'imputazione le ascrive una frase volgare ed ingiuriosa proferita all'indirizzo degli agenti ma non precisa, al pari della sentenza che si sofferma solo sul tentativo del ... omissis ... di strappare dalle mani degli agenti i documenti di circolazione dell'auto, né il contributo materiale al tentativo di scontro fisico degli imputati con i verbalizzanti, pure
evocato nell'imputazione, né il tenore di minacce eventualmente pronunciate dall'imputata (l'imputazione riporta, infatti, contumelie e ingiurie ma non frasi di contenuto minatorio).
L'imputata era, poi sopraggiunta in strada, si dice nella sentenza impugnata, a dare manforte al figlio inveendo contro gli agenti ma le argomentazioni dei giudici palermitani non forniscono alcuna precisazione sulla concreta portata della condotta, sulla sua incidenza nella dinamica della vicenda e sulla idoneità a rafforzare la condotta minatoria del ... omissis ...: a tal riguardo sono state riportate le dichiarazioni del teste, ... omissis ... ... omissis ..., che descrive l'ingresso in scena
dell'imputata che, gridando andava incontro ai militari.
Vero, infatti, è che il contributo al delitto di resistenza può essere prestato anche solo attraverso una condotta rafforzativa dell'altrui azione offensiva o che ne aggravi gli effetti mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell'ordine (Sez. 6, Sentenza n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv. 252690), conclusione che richiede, però la dimostrazione di una condotta univocamente ricostruibile come preordinata, anche solo in prospettiva dello sviluppo della dinamica dei fatti, a realizzare una condotta oppositiva verso le forze dell'ordine (è il caso tipico di episodi che si registrano nei cortei o in altra manifestazioni caratterizzate da riunioni di persone) ma che, nel caso in esame, si connota come epilogo di un episodio del tutto casuale.
5. Sono infondate le censure dei ricorrenti che concernono il reato di calunnia. Come anticipato, la ricostruzione in fatto del controllo di polizia non si presta alla censura di contraddittorietà. Né i verbalizzanti né il teste estraneo (... omissis ... ... omissis ...) hanno descritto un contatto fisico con il ... omissis ..., evocato solo, già durante il controllo dì polizia, da ... omissis ..., passeggero dell'auto condotta dal ... omissis ... e da questi e dalla ... omissis ... con la proposta denuncia che, pertanto, si è rivelata, alla stregua del complessivo materiale di prova, falsa.
6. Né un contatto, anche solo a fini di contenimento del ... omissis ..., può dirsi provato dal referto che, come precisato dai giudici del merito, non evidenzia alcun segno obiettivo (ematoma, ecchimosi o altro segno di ferita o lesione) della supposta aggressione commessa dal carabiniere, per come riportato nella denuncia, afferrando il ... omissis ... per il collo. Generico si rivela il riferimento, contenuto nel ricorso, al trauma colonna cervicale riportato nel referto del Pronto Soccorso, allegato dal difensore a fìnì dì completezza del ricorso, ma dal quale si rileva che il trauma alla colonna cervicale era stato "riferito" in sede di anamnesi del paziente.
Ne consegue la integrazione del delitto di calunnia ravvisabile in presenza della denuncia di un fatto storico penalmente rilevante, che le dichiarazioni in atti hanno escluso, e che non è frutto di un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata ma della fraudolenta esposizione di circostanze non vere e consapevolmente forzate.
7. L'annullamento della statuizione dì condanna per il reato di resistenza e la conseguente eliminazione della pena inflitta in aumento, a titolo di continuazione, per detto reato comporta la rideterminazione della pena a carico di ... omissis ... ... omissis ... in quella di anni due e mesi due di reclusione (la pena base per il reato di calunnia era stata determinata in quella di anni due di reclusione ed aumentata di mesi due in forza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen.).
8. Deve, infine, rilevarsi che i reati ascritti al ... omissis ... ed il reato di calunnia ascritto alla ... omissis ... non sono prescritti poiché al termine massimo di prescrizione (pari ad anni sette e mesi sei) vanno aggiunti periodi di sospensione a seguito di rinvio dell'udienza dell'8 aprile 2013 al 9 dicembre 2013 per adesione del difensore all'astensione dell'organismo di categoria e dell'udienza dell'8 maggio 2017 al 19 giugno 2017. Infondata, pertanto, è l'eccezione formulata, nelle odierne conclusioni, dal dìfensore degli imputati.
9. ... omissis ... ... omissis ... va condannato al pagamento delle spese processuali stante la soccombenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ... omissis ... ... omissis ... limitatamente al delitto di resistenza a pubblico ufficiale per non avere commesso il fatto. Elimina il relativo aumento di pena a titolo di continuazione pari a mesi due di reclusione e per l'effetto ridetermina la pena finale per il residuo delitto di calunnia aggravata in anni due e mesi due di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Rigetta il ricorso di ... omissis ... ... omissis ... e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso il 9 gennaio 2020

Deposito sentenza 07 aprile 2020

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Sezione curata da: Palumbo salvatore e Dott. Claudio Molteni.

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