Sentenza Cassazione Civile - Sezione VI n. 2298 del 30.01.2018 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, sentenza numero 2298 del 30.01.2018
Circolazione Stradale - Buche in carreggiata - risarcimento del danno.


Rilevato che:

la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto le domande proposte da ... omissis ... e ... omissis ... nei confronti del Comune di Reggio Calabria per il risarcimento dei danni conseguenti alla caduta del primo dal ciclomotore di proprietà della seconda, che gli attori assumevano causati dalla presenza di una buca non segnalata sul manto stradale;
la Corte ha ritenuto che correttamente il Tribunale avesse inquadrato la vicenda nel paradigma dell'art. 2043 cod. civ, e avesse ritenuto non provati i requisiti della non visibilità e della non prevedibilità integranti gli estremi dell'insidia stradale di cui l'amministrazione comunale era stata chiamata a rispondere;
hanno proposto ricorso per cassazione il ... omissis ... e la ... omissis ..., affidandosi a tre motivi; ha resistito il Comune di Reggio Calabria con controricorso.

Considerato che:

il primo motivo (che denuncia la violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4) cod. proc. civ., in relazione all'artt. 111 Cost., per «irriducibile contraddittorietà» e «illogicità manifesta» della motivazione) è infondato in quanto la Corte ha seguito un percorso motivazionale che, affermata la prevedibilità della buca e ricondotto esclusivamente all'imprudente condotta di guida del ... omissis ... il suo mancato avvistamento, ha coerentemente escluso la ricorrenza degli elementi della non
prevedibilità e la non visibilità del pericolo necessari ad integrare l'insidia stradale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. (sulla base dell'inquadramento compiuto dal primo giudice e non contestato in sede di gravame); né le censure relative all'erroneità del richiamo all'art. 149 C.d.S. e alla supposizione che le vetture che precedevano il ciclomotore avessero un'«andatura non lineare» valgono a incrinare la sostanziale coerenza di una motivazione che è basata sulla prevedibilità dell'esistenza di buche stradali e sulla possibilità di avvistarle con una condotta di guida più attenta alle condizioni del manto stradale (tenuto conto anche dell'ampiezza dell'avvallamento e
dell'orario «centro-diurno» in cui si era verificato il sinistro);
il secondo motivo (che denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e censura la Corte per avere «travisato le risultanze processuali») è inammissibile in quanto si risolve nella sollecitazione a una diversa lettura di merito, sulla base di un apprezzamento alternativo degli elementi emersi dall'istruttoria;
il terzo motivo è anch'esso inammissibile, poiché le denunciate violazioni di norme di diritto vengono postulate in modo assolutamente generico- sulla base del presupposto del «travisamento della prova», in relazione al quale la sentenza è come detto sopra incensurabile;
le spese di lite seguono la soccombenza;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Roma, 15.11.2017



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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