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per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall'art. 2, comma 164, lettere a) e b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito,con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Giudice di pace di Grosseto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA