Ordinanza n. 12 2017 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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N. 12 ORDINANZA 7 dicembre 2016 - 13 gennaio 2017
 
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Patente a punti - Inosservanza dell'obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Sanzione pecuniaria. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 126-bis, comma 2, nel testo modificato dall'art. 2, comma 164, lettere a) e b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286.
 
 
La corte costituzionale
 
ha pronunciato la seguente
 
 
ORDINANZA
 
 
   nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall'art. 2, comma  164,  lettere a) e b), del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262  (Disposizioni urgenti  in  materia  tributaria  e  finanziaria),  convertito,   con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, promosso dal  Giudice  di  pace  di  Grosseto  nel  procedimento vertente tra Studio Fabio Massimo Srl e  Provincia  di  Grosseto  con ordinanza del 28 ottobre  2015,  iscritta  al  n.  347  del  registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2016.
 
   Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri;
 
   udito nella camera di consiglio del 7 dicembre  2016  il  Giudice relatore Augusto Antonio Barbera.
 
   Ritenuto che il Giudice di pace di Grosseto, con ordinanza del 28 ottobre 2015, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3  e  53  della Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285 (Nuovo codice della strada) (di seguito: codice  della  strada),  nel testo modificato dall'art.  2,  comma  164,  lettere  a)  e  b),  del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2006, n. 286;
 
   che, secondo il giudice a quo,  una  societa'  a  responsabilita' limitata ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 22  della  legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema  penale),  avverso  il verbale di accertamento della Polizia provinciale di Grosseto, avente ad oggetto l'irrogazione della sanzione prevista  dall'art.  126-bis, comma 2, codice della strada, in quanto non aveva  comunicato,  senza giustificato motivo, i dati personali e della patente del  conducente di un autoveicolo di sua proprieta', con il quale era stata  commessa l'infrazione prevista dall'art. 142, comma 8, codice della strada;
 
   che, a suo avviso,  l'opponente  ha  chiesto  l'annullamento  del citato  verbale,  ascrivendo  l'omissione  ad  un  errore  «dell'ente accertatore, laddove viene dato atto che  dalla  violazione  suddetta consegue la sanzione: nessuna», mentre  la  costituita  Provincia  di Grosseto ha contestato la fondatezza di tale deduzione;
 
   che  il  rimettente  ha  sollevato,   d'ufficio,   questione   di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, codice  della strada, nella parte in cui dispone che al proprietario  del  veicolo, il quale omette di fornire i dati identificativi del conducente dello stesso,  si  applica  la  sanzione  amministrativa   pecuniaria   del pagamento di una somma da euro 286 ad euro  1.142,  stabilita  quindi «senza alcun riferimento alla gravita' della violazione principale da cui trae origine»;
 
   che, secondo il Giudice di pace, la questione sarebbe  rilevante, in quanto «il collegamento giuridico, e non di mero fatto, tra la res iudicanda e la norma incostituzionale, appare del tutto  evidente»  e l'eventuale infondatezza delle censure comporterebbe che «si dovrebbe riconoscere  la  validita'  del  verbale   impugnato   e,   all'esito sfavorevole per l'opponente in giudizio, condannare  quest'ultimo  al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa per  l'importo  di complessivi E. 286,00, come richiesto nel verbale di  contravvenzione della Polizia provinciale»;
 
   che, a suo avviso, la comunicazione prescritta  dal  citato  art. 126-bis,  comma  2,  sarebbe  strumentale  rispetto  allo  scopo   di applicare al conducente del veicolo  la  decurtazione  del  punteggio della patente, ma puo' accadere che, qualora l'infrazione  da  questi commessa  consista  nella  violazione  del   limite   di   velocita', soprattutto nei casi piu' gravi, «generalmente riconducibili ad  auto di grossa cilindrata», i proprietari - che «e'  verosimile  ritenere [...]  siano  presuntivamente  di  livello  economico  medio/alto»  - preferiscano non comunicare i dati identificativi  del  conducente  e pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista da detta  norma censurata, evitando in tal modo la decurtazione del punteggio;
 
   che, secondo l'ordinanza di rimessione, l'art. 126-bis, comma  2, codice della strada violerebbe gli artt. 3 e  53  Cost.,  poiche'  il censurato  criterio  di  quantificazione  della  sanzione  in   esame avvantaggerebbe quanti possiedono un'elevata capacita'  patrimoniale, realizzando una ingiustificata disparita' di trattamento, dal momento che «le persone piu' ricche ne patiscono meno l'incidenza» e, quindi, nel caso in cui l'infrazione presupposta  consista  nella  violazione del limite di velocita', la sanzione dovrebbe essere stabilita in  un importo almeno pari a quello previsto per quest'ultima  e,  comunque, graduato in relazione alla gravita' della stessa, sulla scorta di  un criterio analogo a quello dell'art. 142,  commi  9  e  9-bis,  codice della strada;
 
   che la norma censurata si porrebbe,  inoltre,  in  contrasto  con l'art. 3 Cost., poiche' la mancata commisurazione  della  sanzione  a quella prevista per  la  violazione  presupposta  penalizzerebbe,  in violazione del principio di eguaglianza, colui il quale  ha  commesso «un'infrazione  di  minore  impatto  sociale»,  rendendola   un   non «efficace deterrente»;
 
   che dunque, secondo il Giudice di pace, «si rende necessario  che il legislatore stabilisca che l'ammontare della sanzione prevista per mancata  ottemperanza  dell'obbligo  di   comunicazione   [...]   sia proporzionato in termini monetari a quello della specifica infrazione che ne costituisce il presupposto»;
 
   che  nel  giudizio  di  costituzionalita'   e'   intervenuto   il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,   il   quale   ha   eccepito l'inammissibilita' della questione  per  l'omessa  indicazione  delle condizioni  economiche  dell'attore nel  processo  principale,   con conseguente difetto di rilevanza della stessa;
 
   che, a suo avviso, la questione e' comunque infondata, in  quanto la sanzione  in  esame  non  sarebbe  graduabile:  poiche'  «colpisce l'integralita' di una condotta che  non  puo'  non  essere  posta  in essere  se  non  nella  sua  interezza  (omessa  comunicazione  delle generalita' del conducente)»; in quanto il codice  della  strada  non stabilisce, quale principio generale, la commisurazione  dell'importo della sanzione pecuniaria alle condizioni economiche del trasgressore e la stessa e' stata stabilita tenendo conto esclusivamente  della «rilevanza oggettiva della condotta sanzionata».
 
   Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione   manca   di   ogni riferimento  in  ordine  sia  al   tipo   ed   alle   caratteristiche dell'autovettura con cui e' stata commessa l'infrazione  presupposta, sia alle condizioni economico-patrimoniali dell'attore  nel  giudizio principale;
 
   che siffatte carenze nella descrizione della  fattispecie  -  non emendabili attraverso la lettura degli atti di causa, in ragione  del principio di autosufficienza dell'ordinanza  di  rimessione  (tra  le ultime,  ordinanza  n.  237  del  2016),  e concernenti  circostanze pregnanti nella prospettazione delle  censure  (per  l'importanza  di dette indicazioni in fattispecie omologa a quella in esame, ordinanza n. 244 del 2006) - comportano, come eccepito  dall'interveniente,  la manifesta  inammissibilita'   della   questione,   per   difetto   di motivazione sulla rilevanza, rendendola astratta ed ipotetica;
 
   che la censura riferita all'art.  53  Cost.  e',  inoltre,  anche priva di un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni dell'asserita violazione di detto parametro e tale lacuna  costituisce  ragione  di manifesta inammissibilita' (ex plurimis, ordinanza n. 29  del  2015), la quale ha carattere preliminare ed assorbente rispetto all'inconferenza dello stesso, siccome non evocato in riferimento  ad obblighi tributari;
 
   che  il  petitum,  tenuto  conto  del  contenuto  dell'intervento additivo richiesto dal rimettente, sopra  sintetizzato,  si  connota, infine, per un cospicuo tasso  di  manipolativita',  derivante  dalla natura creativa e non costituzionalmente obbligata  della  soluzione evocata,  in  un  ambito,  quale  quello  dell'individuazione   delle condotte  punibili,  della  scelta  e  della  quantificazione   dellesanzioni  amministrative,   riservato   alla   discrezionalita'   del legislatore ordinario (ordinanze n. 23 del 2009, n. 169 del 2006,  n.1 del 2003), avendo peraltro questa Corte, proprio con riguardo  allesanzioni amministrative  per  violazioni  del  codice  della  strada, ritenuto «paradossale» l'ipotizzata necessita' di «una  "graduazione" legislativa della misura delle sanzioni pecuniarie [...], non gia' in base alla gravita' dell'infrazione commessa,  bensi'  alle  capacita' economiche del responsabile della violazione» (ordinanza n.  292  del2006);
 
   che,  pertanto,  sussistendo  plurimi   profili   ostativi   allo scrutinio della sollevata  questione,  la  stessa  e'  manifestamente inammissibile.
 
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla Corte costituzionale.
 
 
per questi motivi
 
LA CORTE COSTITUZIONALE
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2,  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della  strada),  nel testo modificato dall'art.  2,  comma  164,  lettere  a)  e  b),  del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito,con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24  novembre  2006,  n.  286,  sollevata,  in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Giudice di pace di Grosseto, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 2016. 
 
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
 
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2017. 
 
Il Direttore della Cancelleria 
F.to: Roberto MILANA
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