Ordinanza Ministero della Salute del 29 luglio 2021 viaggi - SemaforoVerde Circolazione Stradale

Vai ai contenuti

Menu principale:

Normativa Anno 2021
Semaforo Verde
Normativa Nazionale


Ministero della Salute

Ordinanza del 29 luglio 2021
(pubblicato in G.U. n. 181 del 30 luglio 2020)


* Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (viaggi estero) *



IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli artt. 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
... omissis ...

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Ai fini della presente ordinanza, si applicano le seguenti definizioni:
a) «certificazione verde COVID-19»: certificazione verde COVID-19 rilasciata ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ovvero certificato COVID digitale dell'UE di cui ai regolamenti UE 2021/953 e 2021/954;
b) «isolamento fiduciario»: periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario secondo le modalita' di cui all'art. 51 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
c) «PLF» o «passenger locator form»: modulo di localizzazione del passeggero, compilato in formato digitale nei termini e secondo la tempistica individuati con circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria.

Art. 2

1. Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Citta' del Vaticano non sono soggetti a limitazioni ne' a obblighi di dichiarazione.
2. Le certificazioni rilasciate dalle competenti autorita' della Repubblica di San Marino e dello Stato della Citta' del Vaticano a seguito di una vaccinazione anti SARS-CoV-2 validata dall'Agenzia europea per i medicinali e di avvenuta guarigione, sono considerate equivalenti a quelle italiane, anche ai fini di cui all'art. 9, comma
10-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Le certificazioni di cui al presente articolo possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.

Art. 3

1. La lista di Stati e territori di cui all'elenco C dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e' sostituita dalla seguente:
«Elenco C: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele».
2. L'ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato in uno o piu' Stati o territori di cui al comma 1 nei quattordici giorni antecedenti, e' consentito alle seguenti condizioni:
a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque e' deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
b) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque e' deputato ad effettuare controlli di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione equipollente;
c) in caso di avvenuto ingresso nel territorio nazionale in violazione delle previsioni di cui alle lettere a) e b), sottoposizione a isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni, e sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.
3. Alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in Israele l'ingresso e', altresi', consentito alle seguenti condizioni:
a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque e' deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi COVID-19 ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorita' sanitarie locali a seguito di una vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency - EMA), dell'avvenuta guarigione ovvero dell'effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. Tali certificazioni sono riconosciute come equivalenti a quelle di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e dei regolamenti UE 2021/953 e 2021/954. Le certificazioni di cui al presente articolo possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.

Art. 4

1. La lista di Stati e territori di cui all'Elenco D dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e' sostituita dalla seguente:
«Elenco D: Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d'America, Ucraina, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao».
2. L'ingresso nel territorio nazionale a persone che hanno soggiornato o transitato in uno o piu' Stati o territori di cui al comma 1 nei quattordici giorni antecedenti, e' consentito alle seguenti condizioni:
a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque e' deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Il termine e' ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo);
c) sottoposizione a isolamento fiduciario per cinque giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine del periodo di isolamento fiduciario.
3. Alle persone che soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in Canada, Giappone e Stati Uniti d'America, e' altresi' consentito l'ingresso nel territorio nazionale alle seguenti condizioni:
a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque e' deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, di una certificazione verde COVID-19 ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorita' sanitarie locali a seguito di una vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency - EMA), dell'avvenuta guarigione ovvero dell'effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-Cov-2. Tali certificazioni sono riconosciute come equivalenti a quelle di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e dei regolamenti UE 2021/953 e 2021/954. Le certificazioni di cui al presente articolo possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.

Art. 5

1. Gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco E dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 sono consentiti soltanto in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso domicilio, abitazione o residenza propri o di persona, anche non convivente, con la quale vi e' una comprovata e stabile relazione affettiva.
2. L'ingresso nel territorio nazionale alle persone, che hanno transitato o soggiornato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in uno Stato o territorio di cui all'elenco E, e' consentito nel rispetto delle modalita' di cui al comma 3 ed esclusivamente in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Citta' del Vaticano;
g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche' di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi e' una comprovata e stabile relazione affettiva;
m) partecipazione da parte di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) e regolate da specifico protocollo di sicurezza adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.
3. Gli ingressi nel territorio nazionale consentiti ai sensi del comma 2 avvengono nel rispetto delle seguenti modalita':
a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque e' deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
b) presentazione, al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
c) sottoposizione a isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di dieci giorni;
d) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine dell'isolamento fiduciario di cui alla lettera c).

Art. 6

1. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, e fermo restando l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form e di sottoposizione a test molecolare o antigenico, la sorveglianza sanitaria e la misura dell'isolamento fiduciario, ove previsti, non si applicano nei casi previsti dall'art. 51, comma 7, lettere d), e),
h), i), m), n), o), p), q) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
2. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, fermo restando l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 3, non si applicano alle ipotesi di cui all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c), l) ed o), del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 2 marzo 2021, nonche':
1) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;
2) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;
3) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in localita' estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purche' lo spostamento avvenga con mezzo privato;
4) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in localita' del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purche' lo spostamento avvenga con mezzo privato.
3. Nei casi di cui al comma 2, numeri 3) e 4), non si applica l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form.

Art. 7

1. Per le finalita' di cui all'art. 9, comma 10-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, cosi' come modificato dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, in conformita' ai parametri individuati con circolare del Ministero della salute, le certificazioni rilasciate dalle autorita' sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e Stati Uniti d'America, sono riconosciute come equivalenti a quelle di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Le
certificazioni di cui al presente articolo possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.

Art. 8

1. I bambini di eta' inferiore a sei anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.

Art. 9

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le misure di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, come integrate e reiterate dalle ordinanze del Ministro della salute 6 maggio 2021, 30 maggio 2021 e 18 giugno 2021, relative agli spostamenti dall'India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka, sono prorogate fino al 30 agosto 2021.
2. Le misure di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021 relative agli spostamenti dal Brasile, continuano ad applicarsi fino al 30 agosto 2021.
3. La presente ordinanza produce effetti dal 31 luglio 2021 e fino al 30 agosto 2021.
4. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2021


Il Ministro della salute
Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 2222




Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato sull'organo ufficiale dell'Ente emittente che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

Torna ai contenuti | Torna al menu