Con l'entrata in vigore della Legge 28.02.2020 n.8, a partire dal 01.03.2020, circa i monopattini elettrici, bisogna sapere che:
I monopattini elettrici, sono assimilati ai velocipedi, come disposto negli artt. 50 e 182 del Codice della Strada.
Luoghi in cui è ammessa la circolazione:
Strade urbane, ove consensita la circolazione dei velocipedi, aventi limite di velocità massima di 50 km/h.
Strade extra-urbane, solo se dotate di pista ciclabile, con obbligo di circolazione all'interno della stessa pista ciclabile.
Aree pedonali urbane, solo ove prevista la circolazione dei velocipedi, non condotti a mano.
Luoghi in cui NON è ammessa la circolazione:
Marciapiede
Spazi riservati ad altre categorie di veicoli
Spazi riservati ai soli pedoni.
Dotazioni obbligatorie e caratteristiche:
motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kw
segnalatore acustico
regolatore della velocità (max 6 km/h e max 25 km/h)
marchio CE come disposto dalla direttiva 2006/42/CE
non possono essere dotati di seggiolino. Se dotati, con seduta superiore ai 54 cm di altezza dal suolo, vengono classificati come ciclomotori
Requisiti per la conduzione:
14 anni compiuti
non è previsto alcun titolo di guida abilitativo
casco obbligatorio per i conducenti minorenni.
per i monopattini ad uso privato non è obbligatoria la copertura assicurativa RCA.
Limitazioni durante la guida:
in carreggiata ove previsto (vedi sopra) limite massimo 25 km/h
in area pedonale urbana (vedi sopra) limite massimo 6 km/h, senza creare pericolo ed intralcio ai pedoni.
in condizioni di scarsa visibilità, dovuta dalle condizioni meteorologiche ovvero 30 minuti dopo il tramonto, SE SPROVVISTI di dispositivi di illuminazione attiva, DEVONO essere condotti a mano.
Con l'entrata in vigore della Legge 28.02.2020 n.8, a partire dal 01.03.2020 si seguiranno le seguenti ipotesi sanzionatorie:
PRONTUARIO INFRAZIONI MONOPATTINI ELETTRICI Legge 160 del 2019
Articolo 1 comma 75-bis
Articolo 1 Articolo 1, comma 75-bis Circolava con il veicolo, monopattino elettrico, non conforme alla normativa in riferimento alle caratteristiche costruttive
Sanzioni accessorie * Confisca del veicolo nella sola ipotesi in cui il veicolo abbia un motore avente potenza nominale continua superiore a 2 kw. Sanzione applicabile ai sensi dell'art. 213 del CDS.
Note operative * Obbligato in solido lo stesso trasgressore, salvo il caso di minori per i quali si contesta al genitore.
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.) 0 Punti(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni) 0 Punti(conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni)
Articolo 1 Articolo 1, comma 75-bis Circolava con il veicolo, monopattino elettrico, non ottemperando alle disposizioni di circolazione.
Sanzioni accessorie * Non previste
Note operative * Vedi preambolo in cima alla pagina.
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.) 0 Punti(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni) 0 Punti(conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni)
Articolo 1 Articolo 1, comma 75-bis Circolava con il veicolo, monopattino elettrico, non ottemperando i seguenti comportamenti previti dall'art. 182 del cds.
Sanzioni accessorie * Non previste
Note operative * Disposizioni di circolazione previste dall'art. 182 cds. clicca qui per il rimando.
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.) 0 Punti(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni) 0 Punti(conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni)
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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