Monopattini elettrici 2020 sanzioni old - SemaforoVerde Circolazione Stradale

Vai ai contenuti

Menu principale:

Approfondimenti
Monopattini elettrici 2020 - Sanzioni
per effetto della Legge 28.02.2020 n. 8
a cura del Dottor Claudio Molteni

Con l'entrata in vigore della Legge 28.02.2020 n.8, a partire dal 01.03.2020, circa i monopattini elettrici, bisogna sapere che:

I monopattini elettrici, sono assimilati ai velocipedi, come disposto negli artt. 50 e 182 del Codice della Strada.

Luoghi in cui è ammessa la circolazione:
  • Strade urbane, ove consensita la circolazione dei velocipedi, aventi limite di velocità massima di 50 km/h.
  • Strade extra-urbane, solo se dotate di pista ciclabile, con obbligo di circolazione all'interno della stessa pista ciclabile.
  • Aree pedonali urbane, solo ove prevista la circolazione dei velocipedi, non condotti a mano.

Luoghi in cui NON è ammessa la circolazione:
  • Marciapiede
  • Spazi riservati ad altre categorie di veicoli
  • Spazi riservati ai soli pedoni.

Dotazioni obbligatorie e caratteristiche:
  • motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kw
  • segnalatore acustico
  • regolatore della velocità (max 6 km/h e max 25 km/h)
  • marchio CE come disposto dalla direttiva 2006/42/CE
  • non possono essere dotati di seggiolino. Se dotati, con seduta superiore ai 54 cm di altezza dal suolo, vengono classificati come ciclomotori

Requisiti per la conduzione:
  • 14 anni compiuti
  • non è previsto alcun titolo di guida abilitativo
  • casco obbligatorio per i conducenti minorenni.
  • per i monopattini ad uso privato non è obbligatoria la copertura assicurativa RCA.

Limitazioni durante la guida:
  • in carreggiata ove previsto (vedi sopra) limite massimo 25 km/h
  • in area pedonale urbana (vedi sopra) limite massimo 6 km/h, senza creare pericolo ed intralcio ai pedoni.
  • in condizioni di scarsa visibilità, dovuta dalle condizioni meteorologiche ovvero 30 minuti dopo il tramonto, SE SPROVVISTI di dispositivi di illuminazione attiva, DEVONO essere condotti a mano.
  • seguono le disposizioni dell'articolo 182 del codice della strada.



Con l'entrata in vigore della Legge 28.02.2020 n.8, a partire dal 01.03.2020 si seguiranno le seguenti ipotesi sanzionatorie:


PRONTUARIO INFRAZIONI MONOPATTINI ELETTRICI
Legge 160 del 2019


Articolo 1 comma 75-bis


Articolo 1
Articolo 1, comma 75-bis
Circolava con il veicolo, monopattino elettrico, non conforme alla normativa in riferimento alle caratteristiche costruttive

Sanzioni accessorie
* Confisca del veicolo nella sola ipotesi in cui il veicolo abbia un motore avente potenza nominale continua superiore a 2 kw. Sanzione applicabile ai sensi dell'art. 213 del CDS.
Note operative
* Obbligato in solido lo stesso trasgressore, salvo il caso di minori per i quali si contesta al genitore.

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 100,00
ore notturne: 100,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 70,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 70,00
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
0 Punti (conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
0 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni)



Articolo 1
Articolo 1, comma 75-bis
Circolava con il veicolo, monopattino elettrico, non ottemperando alle disposizioni di circolazione.

Sanzioni accessorie
* Non previste
Note operative
* Vedi preambolo in cima alla pagina.

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 100,00
ore notturne: 100,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 70,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 70,00
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
0 Punti (conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
0 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni)



Articolo 1
Articolo 1, comma 75-bis
Circolava con il veicolo, monopattino elettrico, non ottemperando i seguenti comportamenti previti dall'art. 182 del cds.

Sanzioni accessorie
* Non previste
Note operative
* Disposizioni di circolazione previste dall'art. 182 cds. clicca qui per il rimando.
* Vedi preambolo in cima alla pagina.

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 50,00
ore notturne: 50,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 35,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 35,00
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
0 Punti (conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
0 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni)



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo sopra indicato è frutto di una libera opinione dei curatori della norma a cui fa espresso riferimento.
Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.
Torna ai contenuti | Torna al menu