LEGGE 28 luglio 2016, n. 153 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa anno 2016
Semaforo Verde
Normativa nazionale
Legge 28/07/2016, n. 153
(pubblicato in G.U. n. 185 del 09/08/2016)

Legge
28 luglio 2016, numero 153
(pubblicato in G.U. n. 185 del 09 agosto 2016)

Norme per il contrasto al terrorismo, nonche' ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.


La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:

a) la Convenzione del Consiglio d'Europa per la  prevenzione  del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;     b) la Convenzione internazionale per la soppressione di  atti  di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005;
c) il Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea  per  la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003;
d) la Convenzione del  Consiglio  d'Europa  sul  riciclaggio,  la ricerca, il sequestro e la confisca  dei  proventi  di reato  e  sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;
e) il  Protocollo  addizionale  alla  Convenzione  del  Consiglio d'Europa per la prevenzione  del  terrorismo,  fatto  a Riga  il  22 ottobre 2015.

Art. 2
Ordine di esecuzione

1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  alla  Convenzione  del Consiglio  d'Europa  per  la  prevenzione  del terrorismo,  fatta  a Varsavia il 16 maggio 2005, alla Convenzione  internazionale  per  la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York  il  14 settembre 2005, al Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo  il  15  maggio 2003, alla Convenzione del Consiglio d'Europa  sul  riciclaggio,  la ricerca, il sequestro e la confisca  dei  proventi  di  reato  e  sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio  2005,  e  al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono:
a)  per  «materia  radioattiva»:  le  materie  nucleari  e  altre sostanze radioattive contenenti nuclidi che  sono caratterizzati  da disintegrazione spontanea, con contestuale emissione di  uno  o  piu' tipi di radiazione ionizzante come particelle alfa, beta, neutroni  o raggi gamma, e che, per le loro proprieta'  radiologiche  o  fissili, possono causare  la  morte,  gravi  lesioni  alle  persone  o  danni rilevanti a beni o all'ambiente;
b) per «materie nucleari»: il plutonio, eccetto  quello  con  una concentrazione isotopica superiore all'80 per cento nel plutonio 238, l'uranio 233, l'uranio arricchito negli isotopi 235 o  233,  l'uranio contenente una miscela di isotopi come  si  manifesta  in  natura  in forma diversa da quella di minerale o  residuo  di  minerale,  ovvero ogni materiale contenente una o piu' delle suddette categorie;
c) per «uranio arricchito negli  isotopi  235  o  233»:  l'uranio contenente l'isotopo 235 o 233 o entrambi in una quantita'  tale  che il rapporto di quantita' della somma di questi isotopi con  l'isotopo 238 e' maggiore del rapporto dell'isotopo  235  rispetto  all'isotopo 238 che si manifesta in natura;
d) per «impianto nucleare»:
1) ogni reattore nucleare, inclusi  i  reattori  installati  in natanti, veicoli, aeromobili od oggetti spaziali da  utilizzare come fonte di  energia  per  la  propulsione  di  tali  natanti,  veicoli, aeromobili od oggetti spaziali ovvero per ogni altro scopo;
2) ogni  impianto  o  mezzo  di  trasporto  utilizzato  per  la  produzione, l'immagazzinamento, il  trattamento  o  il trasporto  di materia radioattiva;
e) per «ordigno nucleare»:
1) ogni congegno esplosivo nucleare;
2) ogni dispositivo a dispersione  di  materia  radioattiva  od ogni ordigno a emissione di radiazioni  che,  in ragione delle  sue proprieta' radiologiche, causa la morte, gravi  lesioni  personali  o danni sostanziali a beni o all'ambiente;
f) per «ISIN»: l'Ispettorato nazionale per la sicurezza  nucleare e la radioprotezione, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.

Art. 4
Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 270-quinquies sono inseriti i seguenti:
«Art. 270-quinquies.1 (Finanziamento di condotte con  finalita'  di terrorismo). - Chiunque, al di fuori dei casi di  cui agli  articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione  beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies e' punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente  dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.
Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Art. 270-quinquies.2  (Sottrazione di beni o  denaro  sottoposti  a sequestro). -  Chiunque  sottrae,  distrugge, disperde,  sopprime  o deteriora beni o denaro, sottoposti  a  sequestro  per  prevenire  il finanziamento delle condotte  con  finalita'  di  terrorismo  di  cui all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione  da  due  a  sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000»;
b) dopo l'articolo 270-sexies e' inserito il seguente:
«Art.  270-septies  (Confisca). -  Nel  caso  di  condanna   o   di applicazione della pena ai sensi  dell'articolo  444 del  codice  di procedura penale per taluno dei delitti  commessi  con  finalita'  di terrorismo di cui  all'articolo  270-sexies  e'  sempre  disposta  la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere  il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto  o  il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il  reo  ha la disponibilita', per un valore corrispondente  a  tale  prezzo, prodotto o profitto»;
c) dopo l'articolo 280-bis e' inserito il seguente:
«Art. 280-ter. (Atti di terrorismo nucleare). - E'  punito  con  la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le  finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:
 1) procura a se' o ad altri materia radioattiva;
 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.
E' punito con la reclusione non inferiore ad anni  venti  chiunque, con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:
 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
 2) utilizza o danneggia un impianto  nucleare  in  modo  tale  da rilasciare  o  con  il  concreto   pericolo   che   rilasci   materia radioattiva.
Le pene di cui al primo e al secondo comma  si  applicano  altresi' quando la  condotta  ivi  descritta  abbia  ad oggetto  materiali  o aggressivi chimici o batteriologici».

Art. 5
Modifica al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43

1. All'articolo 8,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17 aprile 2015, n. 43, dopo la parola: «270-quinquies,» e'  inserita  la seguente: «270-quinquies.1,».

Art. 6
Punto di contatto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo  4,  della Convenzione  internazionale  per  la  soppressione di atti di terrorismo nucleare

1. Il punto di contatto responsabile  della  trasmissione  e  della ricezione delle informazioni di  cui  all'articolo  7,  paragrafo  4, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  b),  della presente legge e' il Ministero della giustizia.
2. Quando procede in ordine a taluno dei reati di cui  all'articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della  presente legge, il pubblico  ministero  comunica  immediatamente  al  Ministro della giustizia l'avvenuto esercizio dell'azione penale.
3.  Il  pubblico  ministero  comunica  altresi'  immediatamente  al Ministro della giustizia l'avvenuta esecuzione  di un  provvedimento che applica la misura della  custodia  cautelare  in  carcere  o  gli arresti domiciliari nei confronti di persone  indagate  in  ordine  a taluno dei reati di  cui  all'articolo  280-ter  del  codice  penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, allegando copia  del relativo provvedimento.
4. Nei procedimenti in ordine a taluno dei reati  di  cui  articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della  presente legge, l'autorita' giudiziaria procedente comunica immediatamente  al Ministro della giustizia il passaggio  in  giudicato  della  sentenza ovvero il deposito del decreto di archiviazione, allegando copia del relativo provvedimento.  Da'  altresi'  immediata  comunicazione  al Ministro della giustizia del luogo dove i beni sono custoditi e delle modalita' della loro  conservazione,  per  le  comunicazioni  di  cui all'articolo 18, paragrafo 6, della Convenzione di  cui  all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, primo periodo, il Ministro della  giustizia  comunica  senza  ritardo l'esercizio   dell'azione penale, l'esito  del  procedimento  ovvero  l'adozione  della  misura cautelare agli Stati parte della Convenzione di cui  all'articolo 1, comma 1, lettera b), interessati tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel caso di cui al comma  4, secondo periodo, il Ministro della giustizia informa senza ritardo il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

Art. 7
Provvedimenti conseguenti nel caso di sequestro e confisca ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione  internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare

1. L'autorita' giudiziaria che  dispone  il  sequestro  di  materia radioattiva o di un ordigno nucleare ovvero di un impianto  nucleare, nei procedimenti relativi a taluno dei delitti  di  cui  all'articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, ne da' immediata comunicazione al prefetto territorialmente competente, il quale, informati i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute e la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri -  Dipartimento  della protezione  civile,  su  parere dell'ISIN,  adotta  i  provvedimenti adeguati per la loro messa  in  sicurezza.  In  caso  di  urgenza  il prefetto puo' comunque adottare i provvedimenti necessari.
2. I beni sequestrati o  confiscati  sono  conferiti  all'Operatore nazionale o al Servizio integrato di cui  al  decreto legislativo  6 febbraio 2007, n. 52,  che  provvede  a  gestirli  sulla  base  delle indicazioni operative fornite dall'ISIN.
3. Nei casi in cui i beni mobili di cui al comma  1  devono  essere restituiti a uno Stato parte della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentito l'ISIN, vi provvede di concerto con i  Ministri  dell'interno,  della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare, stipulando, se del caso, specifici accordi.

Art. 8
Introduzione dell'articolo 156-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

1. Dopo l'articolo 156 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n. 230, e' inserito il seguente:
«Art. 156-bis (Specifiche  disposizioni  per  particolari  sostanze radioattive). - 1. Fermo restando  quanto disposto dall'articolo  5 della legge 28 aprile 2015, n. 58, con  decreto  del  Ministro  dello sviluppo  economico,  di  concerto con  i   Ministri   dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della  salute e delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta  dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza  nucleare  e  la  radioprotezione (ISIN), anche ai fini della prevenzione di atti di terrorismo nucleare,  sono stabilite le sostanze radioattive e le opportune misure di protezione delle stesse, da adottare nelle  pratiche  comportanti  l'impiego  di dette  sostanze,  tenendo  conto delle   raccomandazioni   formulate dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica».
2. Il decreto di cui all'articolo 156-bis del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dal comma 1 del presente  articolo, e' emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore della presente legge.

Art. 9
Autorita' previste  dalla  Convenzione  del  Consiglio  d'Europa  sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di   reato e sul finanziamento del terrorismo,  nonche'  dal  Protocollo   addizionale  alla  Convenzione  del  Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo

1. Per Autorita' di intelligence finanziaria ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione di cui all'articolo  1,  comma  1, lettera  d), della presente legge si intende l'Unita' di informazione  finanziaria istituita dall'articolo 6 del decreto legislativo 21  novembre  2007, n. 231, e successive modificazioni.
2.  Per  Autorita'  centrale  ai  sensi  dell'articolo   33   della Convenzione di cui al comma 1 si intende il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il punto di contatto responsabile  della  trasmissione  e  della ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 7 del  Protocollo di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  e),  e'  il  Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. L'attivita'  di cui al presente comma  deve  essere  svolta  con  le  risorse  umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con  le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri a  carico  della  finanza pubblica. Alla copertura di eventuali spese straordinarie si provvede mediante appositi provvedimenti legislativi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 luglio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri,  Ministro  degli affari esteri e della  cooperazione internazionale
Alfano, Ministro dell'interno
Orlando, Ministro della giustizia


Visto, il Guardasigilli: Orlando



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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