Legge 13 aprile 2017 n.46 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa anno 2017
Semaforo Verde
Normativa Nazionale
 
Legge 13/04/2017, n. 046
(pubblicato in G.U. n. 090 del 18/04/2017)

Legge
13 aprile 2017, numero 046
(pubblicato in G.U. n. 090 del 18 aprile 2017)
in vigore dal 18.04.2017

 
 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

 
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 
 
Promulga
la seguente legge:

 
 
Art. 1
 
 
1. Il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,  recante  disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 
 
Data a Roma, addi' 13 aprile 2017

MATTARELLA
Gentiloni  Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Minniti, Ministro dell'interno
Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
 
 
ALLEGATO
 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 2017, N. 13

 
 
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
 
 «Art. 1 (Istituzione delle  sezioni  specializzate  in  materia  di immigrazione, protezione internazionale  e libera  circolazione  dei cittadini  dell'Unione  europea).  -  1.  Sono  istituite,  presso  i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, sezioni  specializzate  in materia di immigrazione,   protezione internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione europea.
 
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica ne'  incrementi  di  dotazioni organiche».
 
 
All'articolo 2:
 
   al comma 1, quarto periodo, dopo  le  parole:  «conoscenza  della lingua inglese» sono aggiunte le seguenti: «o della lingua francese»;  al comma 3, la parola:  «6.785»  e'  sostituita  dalla  seguente:
 
«12.565».
 
 
All'articolo 3:
 
   al comma 1, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
 
   «e-bis) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione  dei provvedimenti adottati dall'autorita'  preposta alla determinazione dello  Stato  competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013»;
 
   al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e  dello stato di cittadinanza italiana»;
 
   al comma 4, alle parole: «In deroga» sono premesse  le  seguenti:
 
«Salvo quanto previsto dal comma 4-bis,»;
 
   dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
 
 «4-bis.  Le  controversie in materia di riconoscimento della protezione  internazionale  di  cui  all'articolo  35   del   decreto legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25,  e  quelle  aventi  ad  oggetto l'impugnazione dei  provvedimenti  adottati  dall'autorita'  preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale  in  composizione collegiale. Per la trattazione della controversia  e'  designato  dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della  controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione».
 
 
All'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 
 «1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo  3,  comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui  all'articolo  1. E' competente territorialmente la  sezione  specializzata  nella  cui circoscrizione ha sede l'autorita' che ha adottato  il  provvedimento impugnato».
 
 
All'articolo 6:
 
   al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente:
 
   «0a) all'articolo 3, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:  "3-bis.   Contro   le   decisioni   di    trasferimento    adottate dall'autorita' di cui al comma 3 e' ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia  di  immigrazione,  protezione internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione europea e si applicano gli articoli 737  e  seguenti  del  codice  di procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti.
 
 3-ter. Il ricorso e' proposto, a pena  di  inammissibilita',  entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento.
 
 3-quater. L'efficacia esecutiva del  provvedimento  impugnato  puo' essere sospesa,  su  istanza  di  parte,  quando  ricorrono  gravi  e circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte,  ove  occorra, sommarie informazioni. Il decreto e' pronunciato entro cinque  giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione  dell'autorita'  di  cui  al  comma  3.   L'istanza   di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', con  il ricorso introduttivo. Il decreto con il quale e' concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato e' notificato  a  cura  della cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro  i  cinque  giorni  successivi  alla
 
scadenza del termine di cui  al  periodo  precedente  possono  essere depositate note di replica. Qualora siano state  depositate note ai sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo  decreto,  da  emettere  entro  i  successivi  cinque   giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti gia' emanati. Il  decreto emesso a norma del presente comma non e' impugnabile.    
 3-quinquies. Il ricorso e' notificato all'autorita' che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. L'autorita' puo' stare  in giudizio  avvalendosi  direttamente  di  propri  dipendenti  e   puo' depositare, entro quindici giorni dalla  notificazione  del  ricorso, una  nota  difensiva.  Entro  lo  stesso  termine  l'autorita'   deve depositare i documenti da cui risultino gli elementi di  prova  e  le circostanze  indiziarie  posti  a  fondamento  della   decisione   di trasferimento.
 
 3-sexies. Il ricorrente puo' depositare una nota difensiva entro  i dieci giorni successivi alla scadenza del termine  di  cui  al  comma 3-quinquies, secondo periodo.
 
 3-septies. Il procedimento e'  trattato  in  camera  di  consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti e'  fissata  esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della  decisione.  Il procedimento e' definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione  del  ricorso.  Il  termine  per  proporre ricorso  per  cassazione  e'  di  trenta  giorni  e   decorre   dalla comunicazione del decreto, da effettuare  a  cura  della  cancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle  liti
 
per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilita'  del  ricorso,  in  data  successiva  alla comunicazione  del  decreto  impugnato;  a  tal  fine  il   difensore certifica la data di rilascio in suo favore della  procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide  sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso.
 
 3-octies. Quando con il ricorso  di  cui  ai  precedenti  commi  e' proposta istanza di sospensione  degli  effetti  della  decisione  di trasferimento, il  trasferimento  e'  sospeso  automaticamente  e  il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'articolo 29 del regolamento  (UE)  n.  604/2013  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del  26  giugno  2013,  decorre  dalla  comunicazione  del provvedimento  di  rigetto  della  medesima  istanza  di  sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto  con cui il ricorso e' rigettato.
 
 3-novies.  La  sospensione  dei  termini  processuali  nel  periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai commi precedenti.  
 3-decies. La controversia e' trattata  in  ogni  grado  in  via  di urgenza.
 
 3-undecies. A  decorrere  dal  trentesimo  giorno  successivo  alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con  cui  il responsabile dei  sistemi  informativi  automatizzati  del  Ministero della giustizia  attesta  la  piena  funzionalita'  dei  sistemi  con riguardo ai procedimenti di cui ai commi precedenti, il deposito  dei provvedimenti, degli atti  di  parte  e  dei  documenti  relativi  ai medesimi  procedimenti  ha   luogo   esclusivamente   con   modalita' telematiche,  nel  rispetto  della  normativa   anche   regolamentare
 
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei documenti informatici. In ogni caso, il giudice puo'  autorizzare  il deposito con modalita' non telematiche quando i  sistemi  informatici del  dominio  giustizia  non  sono   funzionanti   e   sussiste   una indifferibile urgenza"»;
 
   al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 
   «a) all'articolo 11, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
 
 "3.  Le  notificazioni  degli  atti   e   dei   provvedimenti   del procedimento per il riconoscimento  della  protezione  internazionale sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il richiedente e' accolto o trattenuto ai sensi dell'articolo  5,  comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  La  notificazione avviene in forma di  documento  informatico  sottoscritto  con  firma digitale o di copia informatica per immagine del documento  cartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della  struttura,  il  quale  ne  cura  la  consegna  al destinatario,   facendone   sottoscrivere   ricevuta.   Dell'avvenuta notificazione il  responsabile  del  centro  o  della  struttura  da'
 
immediata  comunicazione  alla  Commissione   territoriale  mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di  ricevere
 
l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile  del  centro  o della struttura  ne  da'  immediata  comunicazione  alla  Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione
 
si intende  eseguita  nel  momento  in  cui  il  messaggio  di  posta elettronica  certificata  di  cui  al  periodo   precedente   diviene disponibile nella casella  di  posta  elettronica  certificata  della Commissione territoriale.
 
 3-bis. Quando il richiedente non e' accolto o trattenuto  presso  i centri o le strutture di cui all'articolo 5,  comma  2,  del  decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate presso l'ultimo  domicilio  comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1,  del decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142.  In  tal  caso   le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale
 
a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della  legge  20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni.
 
 3-ter.  Nei  casi  in  cui  la  consegna  di  copia  dell'atto   al richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura di cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilita' del richiedente  e nei casi in cui alla Commissione territoriale pervenga  l'avviso  di ricevimento  da  cui  risulta  l'impossibilita'  della  notificazione
 
effettuata ai sensi del comma 3-bis  per  inidoneita'  del  domicilio dichiarato o comunicato  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,  del decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  l'atto   e'   reso disponibile al richiedente presso la questura del  luogo  in  cui  ha sede  la  Commissione  territoriale.  Decorsi  venti   giorni   dalla trasmissione dell'atto  alla  questura  da  parte  della  Commissione territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la notificazione si intende eseguita.
 
 3-quater. Quando la notificazione e' eseguita ai  sensi  del  comma 3-ter, copia dell'atto notificato e' resa disponibile al  richiedente presso la Commissione territoriale.
 
 3-quinquies. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente e' informato, a cura della questura, al momento della  dichiarazione  di domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto  legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in  caso  di  inidoneita'  del  domicilio dichiarato o comunicato le  notificazioni  saranno  eseguite  secondo quanto disposto dal presente articolo. Al momento  dell'ingresso  nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del  decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente  e'  informato,  a
 
cura  del  responsabile  del  centro  o  della  struttura,   che   le notificazioni saranno effettuate presso il centro o  la  struttura  e che, in caso di allontanamento ingiustificato o di  sottrazione  alla misura del trattenimento, le notificazioni saranno  eseguite  secondo quanto disposto dal presente articolo.
 
 3-sexies. Nello svolgimento delle operazioni  di  notificazione  di cui al comma 3, il responsabile  del  centro  o  della  struttura  e' considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge";  
   b) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 
 "1.   Le   Commissioni    territoriali    dispongono    l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalita' di cui all'articolo 11"»;
 
al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14:
 
   il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 
 «1.  Il  colloquio  e'  videoregistrato  con  mezzi  audiovisivi  e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici  di riconoscimento vocale.  Della  trascrizione  del  colloquio  e'  data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile  e  in  ogni caso tramite interprete. Il componente della Commissione territoriale che  ha  condotto  il  colloquio,  subito  dopo  la  lettura   e   in cooperazione  con  il  richiedente  e   l'interprete,   verifica   la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In  calce  al  verbale  e'  in  ogni  caso  dato  atto  di  tutte  le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche  relative  alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state  direttamente  recepite  a  correzione  del  testo  della trascrizione»;
 
   dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
 
 «6-bis. In sede di colloquio il richiedente puo' formulare  istanza motivata di non  avvalersi  del  supporto  della videoregistrazione. Sull'istanza decide la Commissione territoriale con provvedimento non impugnabile»;
 
   al comma 7, dopo le parole: «per motivi tecnici» sono inserite le seguenti: «o nei casi di cui al comma 6-bis»;
 
   al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis:
 
   il comma 11 e' sostituito dal seguente:   «11. L'udienza e' altresi' disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:
 
   a) la videoregistrazione non e' disponibile;
 
   b) l'interessato ne abbia fatto motivata  richiesta  nel  ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni  esposte  dal ricorrente,  ritenga  la  trattazione  del  procedimento  in  udienza essenziale ai fini della decisione;
 
   c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non  dedotti  nel corso della procedura amministrativa di primo grado»;
   al comma 13, il sesto periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilita'  del  ricorso,  in  data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a  tal  fine  il difensore certifica la data di rilascio in suo favore  della  procura medesima».
 
 
 
All'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso Art.  19-bis,  comma 1, dopo le  parole:  «dello  stato  di  apolidia»  sono  inserite  le seguenti: «e di cittadinanza italiana».
 
 
 
All'articolo 8, comma 1:
 
   dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
 
   «a-bis) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:    "Art. 5-bis (Iscrizione anagrafica). - 1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 e' iscritto  nell'anagrafe  della   popolazione   residente   ai   sensi dell'articolo 5 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,   ove   non   iscritto individualmente.
 
 2. E' fatto  obbligo  al  responsabile  della  convivenza  di  dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
 
 3. La comunicazione, da parte  del  responsabile  della  convivenza anagrafica,   della   revoca   delle   misure di accoglienza o dell'allontanamento  non  giustificato  del  richiedente   protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione  anagrafica  con effetto immediato, fermo restando il  diritto  di  essere  nuovamente iscritto ai sensi del comma 1"»;
 
   alla lettera  b),  numero  3),  terzultimo  periodo,  le  parole:
 
«quarto periodo del presente comma» sono sostituite  dalle  seguenti:
 
«quinto periodo del presente comma»;
 
   dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
 
   «b-bis)  all'articolo  7,  comma  5,  dopo  le  parole:  "le  cui condizioni di salute" sono inserite le seguenti: "o di vulnerabilita' ai sensi dell'articolo 17, comma 1,"»;
 
   alla lettera d), capoverso Art. 22-bis:
 
   al comma 1, dopo le parole: «d'intesa con i Comuni» sono inserite le seguenti: «e con le regioni e le province autonome»;
 
   al comma 2, dopo le parole:  «con  i  Comuni»  sono  inserite  le seguenti: «, con le regioni e le province autonome»;
 
   al comma 3, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «i  Comuni»  sono inserite le seguenti: «, le regioni e le province autonome»;
 
   al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:  «dai  Comuni»  sono inserite le seguenti: «, dalle regioni e dalle province autonome».
 
 
 
All'articolo 10 comma 1, lettera b), terzultimo periodo, le parole:
 
«secondo periodo del presente comma» sono sostituite dalle  seguenti:
 
«terzo periodo del presente comma».
 
 
 
All'articolo 11:
 
   al comma 3, l'ultimo periodo e' soppresso;
 
   dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
 
 «3-bis. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per  l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019».
 
 
 
All'articolo 12:
 
   al comma 1:
 
   al primo periodo, dopo le parole: «esigenze  di  servizio,»  sono inserite le seguenti: «al fine di accelerare la fase dei colloqui,»;
 
   all'ultimo periodo, le parole: «la spesa di  2.566.538  euro  per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa  di  2.766.538 euro per l'anno 2017»;
 
   dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
 
 «1-bis. In relazione alla necessita'  di  potenziare  le  strutture finalizzate  al   contrasto   dell'immigrazione   illegale   e   alla predisposizione degli interventi per l'accoglienza legati  ai  flussi migratori   e   all'incremento   delle   richieste   di    protezione internazionale, il  Ministero  dell'interno  provvede,  entro  il  31 dicembre 2018, a predisporre il regolamento di organizzazione di  cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125. Entro il predetto termine, il  medesimo  Ministero  provvede  a  dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b),  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  con  conseguente riassorbimento, entro il successivo  anno,  degli  effetti  derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b),  del citato decreto-legge n. 95 del 2012»;
 
  alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' disposizioni per la funzionalita' del Ministero dell'interno».
 
 
 
All'articolo 13, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
 
 «3-bis. Al fine di assicurare la celerita'  di  espletamento  delle procedure assunzionali di cui al presente articolo, non si applica il limite  per  l'integrazione  del numero   di   componenti   di   cui all'articolo 9, comma 3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente piu'  anziano,  non  puo' essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati».
 
 
 
All'articolo 14:
 
   il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 
 «1. Per il potenziamento della rete  diplomatica  e  consolare  nel continente africano, il  contingente  di  cui  all'articolo  152  del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  e' incrementato di venti unita'. A tal fine e' autorizzata la  spesa  di 203.000 euro per l'anno 2017, di 414.120 euro  per  l'anno  2018,  di 422.402 euro per l'anno 2019, di 430.850 euro  per  l'anno  2020,  di 439.467 euro per l'anno 2021, di 448.257 euro  per  l'anno  2022,  di 457.222 euro per l'anno 2023, di 466.366 euro  per  l'anno  2024,  di 475.694 euro per l'anno 2025 e di 485.208 euro a decorrere  dall'anno 2026»;
 
   dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
 
 «1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei  cittadini  e  degli interessi italiani all'estero, per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei carabinieri ai sensi  dell'articolo  158 del codice di cui al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e' autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro  5 milioni a decorrere dall'anno 2018».
 
 
 
All'articolo 19:
 
   al  comma  3,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «sentito  il presidente  della  regione»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  della provincia autonoma»;
 
   al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Nei centri di cui  al presente  comma»  sono  inserite  le  seguenti:  «si   applicano   le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge 26  luglio  1975,  n. 354, e».
 
 
Nel capo III, dopo l'articolo 19 e' aggiunto il seguente:
 
 «Art. 19-bis (Minori non accompagnati). - 1. Le disposizioni di cui al  presente  decreto  non  si  applicano  ai  minori  stranieri  non accompagnati».
 
 
All'articolo 21:
 
   al comma 1, le parole: «6,  comma  1,  lettere»  sono  sostituite dalle seguenti: «6, comma 1, lettere 0a),»;
 
   al  comma  3,  le  parole:  «fino  al  novantesimo  giorno»  sono sostituite dalle seguenti: «fino al centottantesimo giorno»;
 
   al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 9, comma  1,  lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 9, comma  1, lettera b)».
 
 
Dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
 
 «Art. 21-bis (Sospensione di  adempimenti  e  versamenti  tributari nell'isola di Lampedusa). - 1. In considerazione del permanere  dello stato  di  crisi  nell'isola  di  Lampedusa  in  ragione  dei  flussi migratori e  dei  connessi  adempimenti  in  materia  di  protezione umanitaria,  il  termine  di  sospensione  degli  adempimenti  e  dei versamenti   dei   tributi,   previsto   dall'articolo   1-bis    del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, e' prorogato al 15  dicembre  2017.
 
Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente,  diversi  dai versamenti, sono effettuati con le modalita' e nei termini  stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».
 
 
All'articolo 22, comma 1:
 
   all'alinea, le  parole:  «11,  comma    sono  sostituite  dalle seguenti: «11, comma 3-bis» e le parole: «pari a 8.293.766  euro  per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro  a  decorrere  dall'anno  2020»  sono sostituite dalle seguenti: «pari a 11.101.046 euro per l'anno 2017, a 31.203.531 euro per l'anno 2018, a 36.636.344 euro per l'anno 2019, a 36.514.389 euro per l'anno 2020, a 36.523.006 euro per l'anno 2021, a 36.531.796 euro per l'anno 2022, a 36.540.761 euro per l'anno 2023, a 36.549.905 euro per l'anno 2024, a 36.559.233 euro per l'anno 2025  e a 36.568.747 euro a decorrere dall'anno 2026»;
 
   alla lettera c), le parole: «quanto a 1.699.494 euro  per  l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro  per  l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.306.774 euro per l'anno  2017, a 8.348.297 euro per l'anno 2018  e  a  8.028.176  euro  a  decorrere all'anno 2019,», le parole: «per 6.785 euro» sono  sostituite  dalle seguenti: «per 12.565 euro» e le parole da: «101.500 euro» fino  alla fine della lettera sono sostituite dalle  seguenti:  «2.703.000  euro per l'anno 2017, per 5.414.120 euro per l'anno 2018 e  per  5.485.208 euro a decorrere dall'anno 2019»;
 
   dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
 
   «c-bis)  quanto  a  200.000  euro  per  l'anno   2017,   mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».



 


Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
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