LEGGE 11 gennaio 2018, n. 4 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa Anno 2018
Semaforo Verde
Normativa nazionale
Legge 11/01/2018, n. 004
(pubblicato in G.U. n. 026 del 01/02/2018)

Legge
11 gennaio 2018, numero 004
(pubblicato in G.U. n. 026 del 01 febbraio 2018)

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Gratuito patrocinio

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e'  aggiunto,  in fine, il seguente comma:
«4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente  non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito  di  omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche  se l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di  reddito previsti,  applicando l'ammissibilita'   in   deroga   al   relativo procedimento penale e a tutti i  procedimenti  civili  derivanti  dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro  annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai  sensi  dell'articolo  11, comma 3.

Art. 2
Modifiche all'articolo 577 del codice penale

1. All'articolo 577 del codice penale sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
 a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte  le  seguenti:  «o  contro  il  coniuge,  anche   legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva  e  con  esso  stabilmente convivente»;
 b) al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite  le seguenti:  «divorziato,  l'altra  parte   dell'unione   civile,   ove cessata».

Art. 3
Sequestro conservativo

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 316 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
 «1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio  commesso  contro il coniuge, anche legalmente separato o  divorziato,  contro  l'altra parte dell'unione civile, anche se  l'unione  civile  e'  cessata,  o contro la persona che e' o e' stata legata da relazione  affettiva  e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della   vittima   minorenni   o   maggiorenni   economicamente    non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede  il sequestro conservativo dei beni di cui al comma  1,  a  garanzia  del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime».

Art. 4
      Provvisionale

1. All'articolo 539 del codice di procedura penale e' aggiunto,  in fine, il seguente comma:
 «2-bis. Nel  caso  di  cui  al  comma  1,  quando  si  procede  per l'omicidio del  coniuge,  anche  legalmente  separato  o  divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche  se  l'unione  civile  e' cessata, o della persona che  e'  o  e'  stata  legata  da  relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la  presenza  di figli della  vittima  minorenni  o  maggiorenni  economicamente  non autosufficienti,  costituiti  come  parte  civile,  provvede,   anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro  favore,  in misura non inferiore al  50  per  cento  del  presumibile  danno,  da liquidare in  separato  giudizio  civile;  nel  caso  vi  siano  beni dell'imputato gia' sottoposti a  sequestro  conservativo,  in  deroga all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte  in  pignoramento con la  sentenza  di  condanna in  primo  grado,  nei  limiti  della provvisionale accordata».
2. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo  320  del  codice  di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539».

Art. 5
Indegnita' a succedere

1. Dopo l'articolo 463 del codice civile e' inserito il seguente:
 «Art. 463-bis (Sospensione dalla successione). - Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonche'  la  parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o  tentato  nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte  dell'unione  civile, fino al decreto  di  archiviazione  o  alla  sentenza  definitiva  di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di  un  curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di  condanna  o  di  applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo  444  del codice  di  procedura  penale,  il  responsabile  e'  escluso   dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche  nei  casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.
Il  pubblico  ministero,  compatibilmente  con   le   esigenze   di segretezza delle indagini, comunica senza  ritardo  alla  cancelleria del tribunale del circondario in cui si  e'  aperta  la  successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di  reato,  ai  fini della sospensione di cui al presente articolo».
2. Alla sezione II del capo II del titolo  III  del  libro  settimo della parte seconda del codice di procedura penale  e'  aggiunto,  in fine, il seguente articolo:
«Art. 537-bis (Indegnita'  a  succedere).  -  1.  Quando  pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile,  il  giudice  dichiara l'indegnita'  dell'imputato  a succedere».
3. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura  penale  e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Si  applica  l'articolo 537-bis».

Art. 6
Diritto alla quota di riserva in favore di figli orfani per crimini domestici

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' attribuita  anche  ai  figli  orfani  di  un genitore a  seguito  di  omicidio commesso  in  danno  del  genitore medesimo dal coniuge, anche  se  legalmente  separato  o  divorziato, dall'altra parte dell'unione civile,  anche  se  l'unione  civile e' cessata, o dalla persona legata  da  relazione  affettiva  e  stabile convivenza, condannati  ai  sensi  dell'articolo  577,  primo  comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale.

Art. 7
Pensione di reversibilita'

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio  2011,  n. 125, sono inseriti i seguenti:
 «1-bis.  Sono  altresi'  sospesi  dal  diritto  alla  pensione   di reversibilita'  o  indiretta  ovvero  all'indennita'  una  tantum  il coniuge,  anche  legalmente  separato, separato   con   addebito   o divorziato,  quando  sia  titolare  di  assegno  di  mantenimento   o divorzile, nonche' la parte dell'unione  civile,  anche  se  l'unione civile e' cessata, quando la parte stessa sia  titolare  di  assegno, per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio  per  l'omicidio volontario  nei  confronti  dell'altro coniuge, anche   legalmente separato o divorziato, ovvero dell'altra  parte  dell'unione  civile, anche se l'unione civile e' cessata, fino alla  sentenza  definitiva.
In caso di passaggio in giudicato della sentenza di  proscioglimento, sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione  del  diritto, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 1-ter.
1-ter.  I  figli  minorenni  o   maggiorenni   economicamente   non autosufficienti sono destinatari, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo della sospensione di  cui  al  comma  1-bis,  sino  a quando sussistono i requisiti di legge per la titolarita' in  capo  a loro del diritto allo stesso tipo  di  prestazione  economica,  della pensione di reversibilita' o  indiretta  ovvero  dell'indennita'  una tantum del genitore per il quale e' stata formulata la  richiesta  di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.
1-quater. Con la richiesta di  rinvio  a  giudizio  o  di  giudizio immediato per il delitto di  omicidio  commesso  contro  il  coniuge, anche legalmente  separato  o divorziato,  o  contro  l'altra  parte dell'unione civile, anche se l'unione civile  e'  cessata,  ai  sensi dell'articolo 577, primo comma,  numero  1),  e  secondo  comma, del codice  penale,  il  pubblico  ministero   comunica   senza   ritardo all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini  della  sospensione dell'erogazione o del subentro dei figli ai  sensi  del  comma  1-ter nella titolarita' della pensione di reversibilita' o indiretta ovvero dell'indennita' una tantum.
1-quinquies. Quando pronuncia sentenza di condanna per  il  delitto di omicidio, aggravato  ai  sensi  dell'articolo  577,  primo  comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il giudice condanna al pagamento, in favore dei soggetti di cui al comma 1-ter, di una somma di denaro pari  a  quanto  percepito  dal  condannato, a  titolo  di indennita' una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilita' o indiretta, sino alla data della sospensione di cui al comma 1-bis».

Art. 8
Norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici

1. In attuazione degli articoli 8 e 9  della  direttiva  2012/29/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25  ottobre  2012,  lo Stato, le regioni  e  le  autonomie locali,  secondo  le  rispettive attribuzioni:
a) possono promuovere e sviluppare presidi  e  servizi  pubblici  e gratuiti di informazione e orientamento in materia di  diritti  e  di servizi organizzati in favore delle vittime  di  reati,  nonche'  di assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessita'  e  dell'entita'  del  danno  subito, tenendo  conto  della  sua  eventuale   condizione   di   particolare vulnerabilita',  anche  affidandone  la  gestione  alle  associazioni riconosciute operanti nel settore;
 b) favoriscono l'attivita' delle  organizzazioni  di  volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;
 c) favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici;
 d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse a tale fine destinate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2;
 e) acquisiscono dati e  monitorano  l'applicazione  delle  norme  a protezione  delle  vittime  vulnerabili   e   dei   loro   familiari, relativamente alle necessita' delle vittime stesse e  alla  frequenza dei  crimini  nei  riguardi  dei  gruppi  piu'  deboli,  al  fine  di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante  inchieste e ricerche atte a prevenire i crimini stessi.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1,  lettera  d),  all'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo  le  amministrazioni interessate  provvedono  con  le risorse   umane,   strumentali   e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9
Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica

1. In favore dei figli minorenni o maggiorenni  economicamente  non autosufficienti  di  vittime  del  reato  di  cui  all'articolo  575, aggravato ai sensi dell'articolo  577, primo  comma,  numero  1),  e secondo comma, del codice penale e' assicurata un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del  loro  equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione  alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 64.000 euro  annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai  sensi  dell'articolo  11, comma 3.
3. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' incrementato di 64.000 euro annui a decorrere dalla data  di  entrata in vigore della presente legge.

Art. 10
Affidamento dei minori orfani per crimini domestici

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il  comma 5-quater sono inseriti i seguenti:
«5-quinquies. Nel caso di  minore  rimasto  privo  di  un  ambiente familiare  idoneo  a  causa  della  morte  del  genitore,   cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o  divorziato, dall'altra parte dell'unione civile,  anche  se  l'unione  civile  e' cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuita' delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso  e  i  parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle,  il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuita' affettiva tra gli stessi.
5-sexies. Su  segnalazione  del  tribunale  competente,  i  servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un  adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle  misure  di  sostegno  volte  a garantire il  diritto  allo  studio  e  l'inserimento  nell'attivita' lavorativa».

Art. 11
Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,  delle  richieste  estorsive,  dell'usura  e   dei   reati intenzionali violenti nonche' agli orfani per crimini domestici

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo  2,  comma  6-sexies, del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  come  modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122,  e'  incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Tale somma  e' destinata all'erogazione di borse di studio in  favore  degli  orfani per  crimini  domestici  e  al   finanziamento   di   iniziative   di orientamento, di formazione  e  di  sostegno  per  l'inserimento  dei medesimi nell'attivita'  lavorativa  secondo  le  disposizioni  della presente legge. Almeno il 70 per cento di  tale somma  e'  destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante e' destinata, ove ne  ricorrano  i  presupposti,  agli  interventi  in  favore  dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro  dell'economia e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministro  dell'interno,  con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  con  il  Ministro della salute, da emanare entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le  modalita' per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e  per  l'accesso agli  interventi  mediante  le  stesse finanziati.  Lo  schema   del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, e' trasmesso alle Camere per il parere delle  Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
3. All'onere complessivamente risultante dalle disposizioni di  cui agli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2, nonche' di cui al comma 1 del presente articolo,  pari  a 2.074.000  euro,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2017-2019, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.064.000 euro annui  a  decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo  Ministero  e, quanto  a   10.000   euro   annui   a   decorrere   dall'anno   2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura  e  dei  reati intenzionali violenti assume la denominazione di «Fondo di  rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati  di  tipo  mafioso,  delle richieste estorsive, dell'usura e  dei  reati  intenzionali  violenti
nonche' agli orfani per crimini domestici».

Art. 12
Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio  di  edilizia  residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica

1. Dopo l'articolo 3 del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,  n.  119, e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di  edilizia residenziale  pubblica  per  gli  autori  di  delitti   di   violenza domestica). - 1. In caso di condanna, anche  non  definitiva,  o  di applicazione  della  pena  su  richiesta   delle   parti   ai   sensi dell'articolo 444  del  codice  di  procedura  penale  per  i  reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572,  575,  578,  582, 583,  584,  605,  609-bis,  609-ter,  609-quinquies,   609-sexies   e 609-octies del codice penale, commessi all'interno della  famiglia  o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in  passato, da un vincolo di matrimonio, da unione  civile  o  da  una  relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione,  anche  in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tal caso le altre  persone  conviventi  non  perdono  il  diritto  di abitazione e subentrano nella titolarita' del contratto.
2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano provvedono, quale  livello  essenziale  delle  prestazioni  ai  sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera  m),  della  Costituzione, alla regolamentazione dell'assegnazione  degli  alloggi  di  edilizia residenziale pubblica in conformita' alla presente disposizione».

Art. 13
Cambio del cognome per gli orfani delle vittime di crimini domestici

1. I figli  della  vittima  del  reato  di  cui  all'articolo  575, aggravato ai sensi dell'articolo  577,  primo  comma,  numero  1),  e secondo comma, del codice penale possono  chiedere  la  modificazione del  proprio  cognome,  ove  coincidente  con  quello  del   genitore condannato in via definitiva.
2. Ai fini del comma 1, la domanda di modificazione del cognome per indegnita' del genitore e' presentata, a norma dell'articolo  89  del regolamento di cui al  decreto del  Presidente  della  Repubblica  3 novembre 2000, n. 396, personalmente dal figlio maggiorenne o, previa autorizzazione del giudice tutelare, dal tutore del figlio minorenne.
3. Nel caso di persona  interdetta  in  via  giudiziale,  gli  atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dal presente  articolo sono compiuti,  nell'interesse  della persona, dal  tutore,  previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone  se  tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di  sostegno  ovvero dal beneficiario, con l'assistenza dell'amministratore  di  sostegno, ovvero se il beneficiario conservi per  tali atti  la  capacita'  di agire.
4. In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.  396,  il prefetto,  ricevuta  la  domanda, autorizza  il  richiedente  a  far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o  di  sua  attuale residenza un avviso contenente il sunto della  domanda.  L'affissione
deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi  i  quali il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome.
5. Alla modificazione del cognome di cui al  presente  articolo  si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del  regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,  n. 396.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 gennaio 2018

MATTARELLA
Gentiloni  Silveri,   Presidente   del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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