Legge 07 aprile 2017 n.47 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa anno 2017
 Semaforo Verde
Normativa nazionale
Legge 07/04/2017, n. 047
(pubblicato in G.U. n. 093 del 21/04/2017)
 
 
Legge
07 aprile 2017, numero 047
(pubblicato in G.U. n. 093 del 21 aprile 2017)
 
 
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
 
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
 
 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
PROMULGA
 
 
la seguente legge:
 
Art. 1.
Ambito di applicazione
 
 
1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori  a  parita'  di  trattamento  con  i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
2. Le disposizioni di cui  alla  presente  legge  si  applicano  ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della  loro  condizione di maggiore vulnerabilita'.
 
Art. 2
Definizione
 
1. Ai fini di cui alla presente legge,  per  minore  straniero  non accompagnato presente  nel  territorio  dello  Stato  si  intende  il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea  che si trova per qualsiasi causa nel territorio  dello  Stato  o  che  e' altrimenti  sottoposto  alla   giurisdizione italiana, privo   di assistenza e di rappresentanza da  parte  dei  genitori  o  di  altri adulti per lui legalmente responsabili in  base  alle  leggi  vigenti nell'ordinamento italiano.
 
Art. 3
Divieto di respingimento
 
1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  di  seguito  denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 19 e' inserito il seguente:
«1-bis.  In  nessun  caso  puo' disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati»;     b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento e' adottato» sono inserite le seguenti: «, a condizione comunque  che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Il  Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque  non  oltre  trenta giorni».
 
2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«1. Ai minori che non sono muniti di visto di  ingresso  rilasciato ai sensi dell'articolo  32  della  presente  legge  e  che  non  sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
 
Art. 4
Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati
 
1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  dopo  le  parole:  «di  prima  accoglienza»  sono  inserite  le seguenti: «a loro destinate»;
b) le  parole:  «a  sessanta  giorni,  alla  identificazione»  sono sostituite dalle seguenti: «a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni,».
 
Art. 5
Identificazione dei minori stranieri non accompagnati
 
1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 18  agosto  2015,  n. 142, e' inserito il seguente:
«Art.   19-bis   (Identificazione   dei   minori   stranieri    non accompagnati). - 1. Nel  momento  in  cui  il  minore  straniero  non accompagnato e'  entrato  in  contatto  o  e'  stato  segnalato  alle autorita' di polizia, ai servizi sociali o  ad  altri  rappresentanti dell'ente  locale   o   all'autorita'   giudiziaria,   il   personale qualificato della struttura di prima  accoglienza  svolge,  sotto  la direzione dei servizi dell'ente locale competente e  coadiuvato,  ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni  con  comprovata  e specifica esperienza nella tutela dei minori,  un  colloquio  con  il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua  protezione,  secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del  Consiglio  dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.  Al  colloquio  e'  garantita  la presenza di un mediatore culturale.
2. Nei casi di  dubbi  fondati  relativi  all'eta'  dichiarata  da minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti.  In  ogni caso, nelle  more  dell'esito  delle  procedure  di  identificazione,l'accoglienza del minore e' garantita  dalle  apposite  strutture  di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano,  ove ne ricorrano i  presupposti,  le  disposizioni  dell'articolo  4  del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
3. L'identita' di un minore straniero non accompagnato e' accertata dalle  autorita'  di  pubblica  sicurezza,  coadiuvate  da  mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se  gia' nominato, solo  dopo  che  e'  stata  garantita  allo  stesso  minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio  circa l'eta' dichiarata, questa e' accertata in via  principale  attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorita' diplomatico-consolari. L'intervento della   rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi  in  cui  il presunto minore abbia espresso la  volonta'  di  chiedere  protezione internazionale ovvero quando una  possibile  esigenza  di  protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal  comma  1. Tale intervento non e' altresi' esperibile qualora  da  esso  possano derivare pericoli di  persecuzione  e  nei  casi  in  cui  il  minore dichiari  di  non  volersi  avvalere  dell'intervento  dell'autorita' diplomatico-consolare. Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine  di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.
4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'eta' dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della  Repubblica presso  il  tribunale   per   i   minorenni   puo'   disporre   esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.
5. Lo  straniero  e'  informato,  con  l'ausilio  di  un  mediatore culturale, in una lingua che possa capire e  in  conformita'  al  suo grado di maturita' e di alfabetizzazione, del fatto che la sua eta' puo' essere determinata mediante l'ausilio di  esami  socio-sanitari, del tipo di  esami  a  cui  deve  essere  sottoposto,  dei  possibili risultati attesi e delle eventuali  conseguenze  di  tali  risultati, nonche' di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono  essere  fornite  altresi'  alla persona che, anche temporaneamente, esercita i  poteri  tutelari  nei confronti del presunto minore.
6. L'accertamento socio-sanitario dell'eta' deve essere  svolto  in un  ambiente   idoneo   con   un   approccio   multidisciplinare   da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario,  in  presenza di  un  mediatore  culturale,  utilizzando  modalita'  meno  invasive possibili   e   rispettose   dell'eta' presunta, del sesso dell'integrita' fisica e psichica della persona.  Non  devono  essere eseguiti esami socio-sanitari  che  possano  compromettere  lo  stato psico-fisico della persona.
7. Il risultato  dell'accertamento  socio-sanitario  e'  comunicato allo straniero, in modo congruente  con  la  sua  eta',  con  la  sua maturita' e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente  la  responsabilita'  genitoriale  e all'autorita'  giudiziaria  che  ha  disposto  l'accertamento.  Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.
8. Qualora, anche dopo l'accertamento  socio-sanitario,  permangano dubbi sulla minore eta', questa si presume ad ogni effetto di legge.
9. Il provvedimento di attribuzione dell'eta'  e'  notificato  allo straniero e, contestualmente, all'esercente i  poteri  tutelari,  ove nominato, e puo' essere impugnato in sede di reclamo ai  sensi  degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.  In  caso  di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci  giorni; ogni    procedimento    amministrativo    e    penale     conseguente all'identificazione come maggiorenne e' sospeso fino alla  decisione. Il provvedimento e' altresi' comunicato alle autorita' di polizia  ai fini del completamento delle procedure di identificazione».
2.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute   nel   presente articolo si provvede nei limiti delle risorse  umane,  finanziarie  e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 6
Indagini familiari
 
1.  All'articolo  19, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo  le  parole:  «Il  Ministero dell'interno» sono inserite le  seguenti:  «,  sentiti  il  Ministero della  giustizia  e  il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della cooperazione internazionale,».
2. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:  «7-bis.  Nei  cinque  giorni  successivi  al   colloquio   di   cui all'articolo 19-bis, comma 1, se  non  sussiste  un  rischio  per  il minore straniero non accompagnato o  per  i  suoi  familiari,  previo consenso informato dello stesso  minore  ed  esclusivamente  nel  suo superiore  interesse,  l'esercente  la  responsabilita'   genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente  convenzionato, che avvia immediatamente le indagini.
7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7  e'  trasmesso al Ministero dell'interno, che e' tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente  la  responsabilita'  genitoriale  nonche'  il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui  all'articolo 19-bis, comma 1.
7-quater. Qualora siano individuati familiari  idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato,  tale  soluzione  deve essere preferita al collocamento in comunita'».
3. Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di  soggiorno  o  di  protezione  internazionale  possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza.
4. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 7
Affidamento familiare
 
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4  maggio  1983,  n. 184, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Gli enti locali possono promuovere la  sensibilizzazione  e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare  dei minori stranieri non accompagnati, in  via  prioritaria  rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza. 1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica;  gli enti locali provvedono  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  nei propri bilanci».
 
Art. 8
Rimpatrio assistito e volontario
 
1. Il provvedimento di  rimpatrio  assistito  e  volontario  di  un minore   straniero   non   accompagnato   e'   adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine  o  in  un Paese terzo  corrisponda  al  superiore  interesse  del  minore,  dal tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione  dei  servizi sociali  competenti circa la situazione del minore in Italia.
2. All'articolo 33 del  testo  unico  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, al primo periodo, le parole:  «dal  Comitato  di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale per  i minorenni competente» e il secondo periodo e' soppresso;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse  umane,  finanziarie  e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
 
Art. 9
Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non  accompagnati. Cartella sociale
 
1. In attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, presso il   Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali e' istituito il Sistema informativo  nazionale  dei minori non accompagnati.
2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla presente legge,  il  personale  qualificato  della  struttura  di  accoglienza compila un'apposita cartella  sociale,  evidenziando  elementi  utili alla determinazione della soluzione di  lungo periodo  migliore  nel superiore  interesse  del  minore  straniero  non  accompagnato. La cartella sociale e'  trasmessa  ai  servizi  sociali  del  comune  di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale  per i minorenni.
3. La registrazione dei dati anagrafici e  sociali  dichiarati  dal minore straniero non accompagnato e' finalizzata a  tutelare  il  suo superiore interesse e i  suoi  diritti  e,  in  particolare,  il  suo diritto alla protezione.
4. Si applicano le  disposizioni  dell'articolo  7  del  codice  in materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute   nel   presente articolo si provvede nei limiti delle risorse  umane,  finanziarie  e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 10
Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali  sono  vietati. Il respingimento o l'espulsione
 
1. Quando la  legge  dispone  il  divieto  di  respingimento  o  di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
a) per minore eta'. In caso di minore straniero  non  accompagnato, rintracciato nel territorio  nazionale  e  segnalato  alle  autorita' competenti, il permesso di soggiorno per minore eta'  e'  rilasciato, su  richiesta  dello  stesso  minore,   direttamente   o   attraverso l'esercente la responsabilita' genitoriale, anche prima della  nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed e' valido fino al compimento della maggiore eta';
b)  per  motivi  familiari,  per  il  minore  di  quattordici  anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9,  comma  4,  della  legge  4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,  o  sottoposto  alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero  per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi  del  medesimo articolo 9, comma 4, della  legge  n.  184  del  1983,  e  successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano  con lo stesso convivente.
 
Art. 11
Elenco dei tutori volontari
 
1. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni e' istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono  essere  iscritti  privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei  garanti regionali e delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela  di  un minore straniero non accompagnato o di piu' minori, quando la  tutela riguarda fratelli o  sorelle.  Appositi  protocolli  d'intesa  tra  i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e  i  presidenti  dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e  facilitare la nomina dei  tutori  volontari.  Nelle  regioni  e  nelle  province autonome di Trento e di Bolzano  in  cui il garante non e' stato nominato, all'esercizio di tali funzioni  provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e  l'adolescenza  con il supporto di associazioni esperte nel settore  delle  migrazioni  e dei minori, nonche' degli enti  locali,  dei  consigli  degli  ordini professionali e delle universita'.
2. Si applicano le disposizioni del libro  primo,  titolo  IX,  del codice civile.
 
Art. 12
Sistema di protezione  per  richiedenti  asilo,  rifugiati  e  minori stranieri non accompagnati
 
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 2, il primo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «I minori non accompagnati  sono  accolti  nell'ambito  del  Sistema  di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e  minori  stranieri  non accompagnati, di  cui  all'articolo  1-sexies  del  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare  nei  progetti  specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La  capienza  del Sistema  e'  commisurata  alle  effettive  presenze  dei  minori  non accompagnati nel territorio nazionale ed e', comunque, stabilita  nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo,  di  cui  all'articolo  1-septies  del  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente»;  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nella scelta del posto,  tra  quelli  disponibili,  in  cui collocare il minore, si deve tenere  conto  delle  esigenze  e  delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio  di  cui all'articolo 19-bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di  accoglienza.  Le  strutture  nelle  quali vengono  accolti  i  minori   stranieri   non  accompagnati   devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117,  secondo  comma,  lettera m),  della  Costituzione,  gli  standard   minimi   dei   servizi   e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformita' alle dichiarazioni  rese  ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema»;
c) al comma 3, primo periodo,  dopo  le  parole:  «il  minore  si trova» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la  possibilita'  di trasferimento del minore in un altro  comune»  e  sono  aggiunte,  in fine,   le   seguenti   parole:   «,   tenendo   in    considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore».
2. La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio 1990,  n.  39,  e  successive  modificazioni,  e'  sostituita   dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo,  rifugiati  e minori stranieri non accompagnati».
 
Art. 13
Misure di accompagnamento verso la maggiore eta' e misure di integrazione di lungo periodo
 
1. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del testo  unico,  e  successive modificazioni, sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Il mancato rilascio del parere richiesto non puo' legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di  soggiorno.  Si  applica  l'articolo  20, commi 1, 2 e 3, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni».
2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore eta', pur  avendo  intrapreso  un  percorso  di  inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon  esito  di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni puo' disporre, anche su richiesta dei servizi  sociali,  con  decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali,  comunque  non  oltre  il compimento del ventunesimo anno di eta'.
 
Art. 14
Diritto alla salute e all'istruzione
 
1. Al comma 1 dell'articolo 34 del  testo  unico  e'  aggiunta,  in fine, la seguente lettera:
«b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle  segnalazioni  di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».
2. In caso di minori non  accompagnati,  l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e' richiesta all'esercente,  anche in via temporanea, la responsabilita' genitoriale o dal  responsabile  della struttura di prima accoglienza.
3. A  decorrere  dal  momento  dell'inserimento  del  minore  nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle  regioni  e  dalle Province autonome di Trento e  di  Bolzano  attivano  le  misure  per favorire   l'assolvimento dell'obbligo scolastico,    ai    sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e formativo da parte  dei  minori  stranieri  non  accompagnati, anche  attraverso  la  predisposizione  di  progetti  specifici   che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali,  nonche'  di  convenzioni  volte  a  promuovere  specifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili  a  legislazione vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica.
4.  In  caso  di  minori  stranieri  non  accompagnati,  i   titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di  ogni ordine e  grado  sono  rilasciati  ai  medesimi  minori  con  i  dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore eta' nelle more del completamento del percorso di studi.
 
Art. 15
Diritto  all'ascolto  dei  minori  stranieri  non  accompagnati nei procedimenti
 
1. Dopo il comma 2 dell'articolo  18  del  decreto legislativo  18 agosto 2015, n. 142, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei  minori  stranieri non  accompagnati  e'  assicurata,  in  ogni  stato   e   grado   del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate  dal  minore, nonche' di gruppi, fondazioni,  associazioni  od  organizzazioni  non governative di comprovata esperienza nel settore  dell'assistenza  ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo  42  del testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286, previo consenso del minore, e ammessi  dall'autorita'  giudiziaria  o amministrativa che procede.
2-ter.  Il  minore  straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo  rappresentante  legale  a  tutti  i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e  di essere ascoltato nel merito. A tale fine e' assicurata la presenza di un mediatore culturale».
 
Art. 16
Diritto all'assistenza legale
 
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,  e  successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-quater.  Il  minore  straniero  non  accompagnato  coinvolto   a qualsiasi titolo in un procedimento  giurisdizionale  ha  diritto  di essere informato dell'opportunita' di nominare un legale di  fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la  responsabilita' genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge  4  maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e  di  avvalersi,  in  base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese  dello  Stato in ogni stato  e  grado  del  procedimento.  Per  l'attuazione  delle disposizioni contenute nel presente comma e' autorizzata la spesa  di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017».
 
Art. 17
Minori vittime di tratta
 
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n.  228, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare  tutela  deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un  programma  specifico  di  assistenza  che  assicuri adeguate condizioni di accoglienza  e  di  assistenza  psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo  soluzioni  di  lungo  periodo,  anche oltre il compimento della maggiore eta'».
2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni  stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 18, commi  2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18  agosto  2015,  n.  142,  e dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, e' autorizzata la  spesa  di 154.080 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
4.  All'attuazione  delle  restanti  disposizioni   contenute   nel presente articolo,  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse  umane, finanziarie  e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 18
Minori richiedenti protezione internazionale
 
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 dell'articolo 13 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»; b) al comma 1 dell'articolo 16 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente periodo: «Per i minori stranieri non  accompagnati  si  applicano  le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»; c) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole:  «Il  tutore»  sono inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile  della  struttura  di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge  4  maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,».
 
Art. 19
Intervento in giudizio delle associazioni di tutela
 
1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e  successive  modificazioni,  possono  intervenire  neigiudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati  e  ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per  l'annullamento  di  atti illegittimi.
 
Art. 20
Cooperazione internazionale
 
1. L'Italia promuove la piu' stretta  cooperazione  internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e  il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine,  al  fine  di  armonizzare  la  regolamentazione  giuridica, internazionale e nazionale, del  sistema  di  protezione dei   minori stranieri non accompagnati, favorendo un  approccio  integrato  delle pratiche per garantire la piena tutela del  superiore  interesse  dei minori.
 
Art. 21
Disposizioni finanziarie
 
1. All'articolo 48 della legge 20 maggio  1985,  n.  222,  dopo  la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati».
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17,  comma  3,  pari  a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si  provvede  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3.  Dall'attuazione  della  presente  legge,  a   eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma  3,  non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.
4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 22
Disposizioni di adeguamento
 
1. Entro un mese dalla data di entrata  in  vigore  della  presente legge, il Governo provvede ad apportare le   modifiche  necessarie  ai regolamenti di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31 agosto 1999, n. 394, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535.
 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
Data a Roma, addi' 7 aprile 2017
 
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri   
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
 
 
 
 
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
 
 
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