LEGGE 01 ottobre 2018, n. 117 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa Anno 2018
Semaforo Verde
Normativa nazionale
Legge 01/10/2018, n. 117
(pubblicato in G.U. n. 238 del 12/10/2018)

Legge
01 ottobre 2018, numero 117
(pubblicato in G.U. n. 238 del 12 ottobre 2018)

*Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

      Art. 1
Modifiche all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  concernenti  l'obbligo  di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono  di  bambini nei veicoli chiusi

 1. All'articolo 172 del codice della  strada,  di  cui  al  decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
   a) al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «all'articolo  1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva  2002/24/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo  2002»  sono  sostituite  dalle seguenti: «all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f),  del  regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del  15 gennaio 2013»;
   b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
     «1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2  e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti  da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di eta' inferiore  a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta  di  cui al comma 1,  ha  l'obbligo  di  utilizzare  apposito  dispositivo  di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino,  rispondente  alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
   c) al comma 10, primo periodo, dopo la  parola:  «bambini,»  sono inserite le seguenti: «o del dispositivo di allarme di cui  al  comma  1-bis»;
   d) alla rubrica, dopo la  parola:  «ritenuta»  sono  inserite  le seguenti: «e sicurezza».
2.  Le  caratteristiche  tecnico-costruttive   e   funzionali   del dispositivo di cui all'articolo 172, comma 1-bis,  del  codice  della strada, di cui  al  decreto  legislativo 30 aprile  1992,  n.  285, introdotto dal comma 1  del  presente  articolo,  sono  definite  con decreto del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della presente legge.
3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano  decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di  cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019.

Art. 2
Campagne di informazione e sensibilizzazione

1. Per il triennio 2019-2021, il Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute,  nell'ambito delle campagne per  la  sicurezza stradale  e  di  sensibilizzazione sociale, provvede a informare in modo adeguato sull'obbligo  e  sulle corrette  modalita'  di  utilizzo  dei  dispositivi  di  allarme  per prevenire l'abbandono di bambini, previsti dall'articolo  172,  comma 1-bis, del codice della strada, di  cui  al  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285,  introdotto dall'articolo  1,  comma  1,  della presente legge, e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la  spesa  di euro 80.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e  2021.  Al  relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del  fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2018-2020, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e delle  finanze  per   l'anno   2018,   allo   scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. I messaggi delle  campagne  di  cui  al  comma  1  costituiscono messaggi di utilita' sociale ai sensi dell'articolo 3 della  legge  7 giugno 2000, n. 150.

Art. 3
Incentivi per l'acquisto dei dispositivi

1. Al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme  volti a  prevenire  l'abbandono   dei   bambini   nei   veicoli,   previsti dall'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada,  di  cui  al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto  dall'articolo 1,  comma  1,  della  presente  legge,  con  appositi   provvedimenti legislativi possono essere previste,  nel  rispetto  della  normativa europea sugli aiuti  di  Stato,  agevolazioni  fiscali  limitate  nel tempo.

Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria

1.  Salvo  quanto   previsto   dall'articolo   2,   comma   2,   le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della  presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1° ottobre 2018

MATTARELLA
Conte, Presidente del  Consiglio  dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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