Decreto Presidente della Repubblica 23 aprile 2020 n 69 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

Vai ai contenuti

Menu principale:

Normativa Anno 2020
Semaforo Verde
Normativa nazionale

Decreto Presidente della Repubblica
23 aprile 2020, numero 069
(pubblicato in G.U. n. 161 del 27 giugno 2020)

Regolamento recante modifiche all'Appendice II - Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneita' psicofisica dei soggetti che hanno subito il trapianto di organo per il conseguimento e la conferma di validita' della patente di guida.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada e, in particolare, gli articoli 116, 119 e 126 concernenti, rispettivamente, la patente di guida e i requisiti fisici e psichici richiesti per il conseguimento e la conferma di validita' della patente stessa;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida e, in particolare, l'allegato III concernente i requisiti minimi di idoneita' fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada e, in particolare, l'articolo 319, concernente i requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validita' della patente di guida, nonche' l'articolo 320, relativo alle malattie ed affezioni invalidanti riportate nell'Appendice II, per le quali si esclude la possibilita' di rilascio del certificato di idoneita' alla guida;
Considerata la necessita' di apportare modifiche alla citata Appendice II dell'articolo 320, in considerazione del progresso scientifico intervenuto sulle nuove terapie per i soggetti che hanno subito trapianto di organo;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso in data 19 febbraio 2018;
Sentito il Ministero della salute che ha espresso il proprio parere in data 11 gennaio 2019;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 aprile 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.
 
Modificazioni all'Appendice II - Articolo 320 del decreto del
 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

 
 
1. All'Appendice II - Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera H, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole «o di trapianto»;
b) dopo la lettera H e' aggiunta la seguente:
«H-bis. Trapianti di organo. - Il rilascio della patente di guida a soggetti trapiantati di organo, ovvero la prima conferma di validita' della patente di guida successiva al trapianto di organo, sono subordinati ad accertamento dei requisiti di idoneita' psicofisica svolto dalla commissione medica locale. Se, all'esito della visita, la commissione medica locale certifica che il conducente trapiantato presenta una condizione non suscettibile di aggravamento, la patente di guida puo' essere rilasciata per il periodo ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice e i successivi rinnovi sono subordinati ad accertamento delle condizioni di idoneita' psicofisica svolta da uno dei sanitari di cui all'articolo 119 del codice, salvo che questi ritenga necessaria una nuova visita collegiale qualora l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi circa l'idoneita' alla guida».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

Dato a Roma, addi' 23 aprile 2020
 
 
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
 Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 
 
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2020 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2787
 



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato sull'organo ufficiale dell'Ente emittente che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

Torna ai contenuti | Torna al menu