Decreto Legislativo 10 aprile 2018 n.36 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa Anno 2018
Semaforo Verde
Normativa nazionale

D.Lvo 10/04/18, n. 36
(pubblicato in G.U. n. 095 del 24/04/2018)
in vigore dal 09/05/2018

Decreto Legislativo
10 aprile 2018, numero 36
(pubblicato in G.U. n. 095 del 24 aprile 2018)
in vigore dal 09 maggio 2018

*Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilita' per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103. *

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
 Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al  codice penale,   al   codice   di   procedura   penale   e   all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la modifica  della disciplina del regime di  procedibilita'  per  taluni  reati,  e,  in particolare l'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17;
 Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante approvazione del testo definitivo del codice penale;
 Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 2 novembre 2017;
 Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
 Considerato che le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica  non  hanno  espresso  il  parere  nei termini prescritti, ad eccezione  della  2ª  commissione  del  Senato della Repubblica;
 Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle riunioni del 21 marzo 2018 e del 6 aprile 2018;
 Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Minaccia

 1. All'articolo 612 del codice penale, approvato con regio  decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al secondo comma, le  parole:  «e  si  procede  d'ufficio»  sono soppresse;
 b) dopo il secondo comma  e'  aggiunto  il  seguente:  «Si  procede d'ufficio  se  la  minaccia  e'  fatta  in  uno  dei  modi   indicati nell'articolo 339.».

Art. 2
Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale

1. All'articolo 615 del codice penale, approvato con regio  decreto  19 ottobre 1930, n. 1398,  dopo  il  secondo  comma  e'  aggiunto  il seguente: «Nel caso previsto dal secondo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».

Art. 3
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

1. All'articolo 617-ter del  codice  penale,  approvato  con  regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma  e'  aggiunto il seguente: «Nel  caso  previsto  dal  primo  comma  il  delitto  e' punibile a querela della persona offesa.».

Art. 4
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

1. All'articolo 617-sexies del codice penale, approvato  con  regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma  e'  aggiunto il seguente: «Nel  caso  previsto  dal  primo  comma  il  delitto  e' punibile a querela della persona offesa.»

Art. 5
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse  da persona addetta al  servizio  delle  poste,  dei  telegrafi  o  dei telefoni

1. All'articolo 619 del codice penale, approvato con regio  decreto 19 ottobre 1930, n. 1398,  dopo  il  secondo  comma  e'  aggiunto  il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».

Art. 6
Rivelazione del contenuto  di  corrispondenza,  commessa  da  persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

1. All'articolo 620 del codice penale, approvato con regio  decreto 19 ottobre 1930,  n.  1398,  dopo  il  primo  comma  e'  aggiunto  il seguente: «Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».

Art. 7
Effetti sulla procedibilita' delle circostanze aggravanti ad  effetto speciale

1. Dopo il Capo III del Titolo XII del Libro II del codice  penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito  il seguente:
«Capo III-bis Disposizioni comuni sulla procedibilita'
Art. 623-ter (Casi di procedibilita'  d'ufficio).  -  Per  i  fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se  la  minaccia e' grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.».

Art. 8
Truffa

1. All'articolo 640 del codice penale, approvato con regio  decreto 19 ottobre 1930,  n.  1398,  al  terzo  comma  le  parole:  «un'altra circostanza  aggravante»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7».

Art. 9
Frode informatica

1. All'articolo 640-ter, del codice  penale,  approvato  con  regio decreto 19  ottobre  1930,  n.  1398,  al  quarto  comma  le  parole: «un'altra circostanza aggravante»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«taluna delle circostanze previste  dall'articolo  61,  primo  comma, numero 5,  limitatamente  all'aver  approfittato  di  circostanze  di persona, anche in riferimento all'eta', e numero 7».

Art. 10
Appropriazione indebita

1. All'articolo 646 del codice penale, approvato con regio  decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, il terzo comma e' abrogato.

Art. 11
Effetti sulla procedibilita' delle circostanze aggravanti ad  effetto speciale

1. Dopo il Capo III del Titolo XIII del Libro II del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito  il seguente:
«Capo III-bis Disposizioni comuni sulla procedibilita'
Art. 649-bis (Casi di procedibilita'  d'ufficio).  -  Per  i  fatti perseguibili a querela preveduti dagli  articoli  640,  terzo  comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui  all'articolo  61,  primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano  circostanze
aggravanti ad effetto speciale.».

Art. 12
Disposizioni transitorie in materia di perseguibilita' a querela

1. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della  data  di  entrata  in  vigore dello stesso, il termine per la presentazione della  querela  decorre dalla predetta data, se la persona  offesa  ha  avuto  in  precedenza notizia del fatto costituente reato.
2. Se e' pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle  indagini  preliminari,  o   il   giudice,   dopo   l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca  anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facolta' di  esercitare  il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata.

Art. 13
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza pubblica.
2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 aprile 2018

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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