Decreto Legge 23 dicembre 2018 n. 143 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

Vai ai contenuti

Menu principale:

Normativa Anno 2018

Semaforo Verde
Normativa nazionale
Decreto-Legge 29 dicembre 2018, n. 143
(pubblicato in G.U. n. 301 del 29/12/2018)
 
 
Decreto-Legge
29 dicembre 2018, numero 143
(pubblicato in G.U. n. 301 del 29 dicembre 2018)
 
 
*Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure relative  alla  disciplina  per  il  trasporto  di  persone  mediante autoservizi  pubblici  non   di  linea, al   fine   di   impedire, nell'imminenza della  scadenza  del  termine  del  31  dicembre  2018 stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo  2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,  n. 73, e successive modificazioni, pratiche  di  esercizio  abusivo  del servizio di taxi  e  del  servizio  di noleggio  con  conducente  o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che  regolano  la materia e di  consentire  l'adozione  degli  indirizzi  generali  per l'attivita' di programmazione e di pianificazione delle  regioni,  ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 23 dicembre 2018;
Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei Ministri delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  dello  sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:


Art. 1
Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dall'articolo 29 del decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «presso la  rimessa»  sono sostituite dalle seguenti: «presso la  sede  o  la  rimessa»  e  sono aggiunte in fine le seguenti parole: «anche  mediante  l'utilizzo  di strumenti tecnologici»;
   b) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
     «3. La sede operativa del vettore e almeno una  rimessa  devono essere  situate  nel  territorio  del  comune   che   ha   rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre  di  ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni  della  medesima  Provincia  o area metropolitana in cui ricade il  territorio  del  Comune  che  ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata  entro  il  28 febbraio 2019.»;
   c) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
     «4. Le prenotazioni di trasporto per il  servizio  di  noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa  o  la  sede,  anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il  termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente  devono  avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3,  con  ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area  metropolitana in  cui  ricade  il  territorio del   Comune   che   ha   rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da  parte  del  conducente  di un foglio di servizio in formato elettronico,  le  cui  specifiche  sono stabilite dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero  dell'interno.
Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:
       a) targa del veicolo;
       b) nome del conducente;
       c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
       d) orario di inizio servizio, destinazione e orario  di  fine servizio;
       e) dati del fruitore del servizio.
Fino all'adozione del decreto di  cui  al  presente  comma,  il foglio di servizio elettronico e' sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per  quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni,  per  essere  esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.»;
   d) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
     «4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio puo' avvenire senza il rientro in rimessa, quando  sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla  rimessa o dal pontile d'attracco, piu'  prenotazioni  di  servizio  oltre  la prima, con partenza o  destinazione  all'interno  della Provincia  o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
     4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  11,  comma 3, e' in ogni caso consentita la fermata su  suolo  pubblico  durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.».
2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno di cui all'articolo 11,  comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal  comma  1, lettera c), e' adottato entro il 30 giugno 2019.
3. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, presso il  Centro  elaborazione  dati  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un  registro  informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il  servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il  servizio  di  autonoleggio  con  conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e  natante.  Con  decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  sono  individuate le specifiche tecniche per l'attuazione e le modalita' con  le  quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti  dalle previsioni  del  presente  comma,  connessi   all'implementazione   e all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione  dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e pari ad euro un milione per l'annualita' 2019, si  provvede  mediante  corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2019, dello  stanziamento  del fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  relativo  al medesimo Ministero. Alla gestione dell'archivio il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede  con  le  risorse  umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della  legge  15  gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 ed 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1,  si  applicano  a  decorrere  dal novantesimo giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall'articolo 85,  commi  4  e  4-bis  del  decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  limitatamente  ai  soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio  di  noleggio con conducente.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2019,  l'articolo  2,  comma  3,  del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e' abrogato.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena  operativita'  dell'archivio  informatico  pubblico nazionale delle imprese di cui al comma  3,  non  e'  consentito  il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del  servizio  di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.
7.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2019,  l'articolo   7-bis   del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' abrogato.
8. Con DPCM su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti e del Ministro dello sviluppo  economico,  da  adottare  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, e'  disciplinata  l'attivita'  delle  piattaforme   tecnologiche   di intermediazione  che  intermediano  tra   domanda   ed   offerta   di autoservizi pubblici non di linea.
9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della  Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque  per  un  periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo  di  previa prenotazione, puo' avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso e' svolto in esecuzione di un contratto in essere tra  cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e regolarmente registrato. L'originale o copia conforme  del  contratto deve essere tenuto a bordo delle vetture o  presso  la sede  e  deve essere esibito in caso di controlli.

Art. 2
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2018

MATTARELLA
Conte, Presidente del  Consiglio  dei ministri
Toninelli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Di  Maio,  Ministro  dello   sviluppo economico
Tria, Ministro dell'economia e  delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

 
Torna ai contenuti | Torna al menu