Semaforo Verde Normativa nazionale Decreto 06 aprile 2017 (pubblicato in G.U. n. 132 del 09/06/2017)
Decreto 06 aprile 2017 (pubblicato in G.U. n. 132 del 09 giugno 2017)
*Recepimento della direttiva n. 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva n. 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.*
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 92/106/CEE del Consiglio del7dicembre1992, relativaallafissazionedinormecomunipertalunitrasporti combinati di merci tra Stati membri,recepitaconildecretodel Ministrodeitrasportiedellanavigazione 15febbraio2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2001;
Vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25luglio1996che stabilisce,pertaluniveicolistradalichecircolanonella Comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionaleeipesimassimiautorizzatineltraffico internazionale, recepita con il decreto del Ministro dei trasportie
della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici 6aprile1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1998;
Vista la direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002, che modifica lasuddettadirettiva96/53/CE, recepita con il decretodelMinistrodelleinfrastruttureedei trasporti 12 settembre 2003, pubblicato nella GazzettaUfficialen. 259 del 7 novembre 2003;
Vistaladirettiva2007/46/CEdelParlamentoeuropeoedel Consigliodel5settembre2007,cheistituisceunquadroper l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche'dei sistemi, componenti ed entita' tecnichedestinatiataliveicoli, recepita con il decretodelMinistrodelleinfrastruttureedei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel supplementoordinarioalla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008;
Visto l'art. 18 del regolamento (CE) n.1071/2009delParlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre2009,chestabiliscenorme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitarel'attivita'di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE delConsiglio riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su stradadi merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimentoreciprocodi diplomi,certificatiealtrititolialloscopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
Vistaladirettiva2015/719/UEdelParlamentoeuropeoedel Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la piu'volterichiamata direttiva 96/53/CE;
Viste le rettifiche alla suddetta direttiva 2015/719/UE pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unioneeuropean.L 207 del 4 agosto 2015 e n. L 327 del 2 dicembre 2016;
Visto il decreto legislativo30aprile1992,n.285,recante:
«Nuovo codice della strada» e, in particolare, l'art. 71, commi 2,3 e 4, che stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e deitrasportiadecretareinmateriadinormecostruttivee funzionali dei veicoli a motore e dei lororimorchiispirandosial diritto comunitario, nonche' l'art. 229 che delega iMinistridella Repubblica a recepire, con proprio decreto secondo le competenze loro attribuite,ledirettive comunitarieconcernentilematerie disciplinate dallo stesso codice;
Ritenuto opportuno trasporre nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2015/719/UE;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998.
1. Al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione edel Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1,comma1,laletteraa)e'sostituitadalla seguente:
«a) alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M2 edM3, e dei loro rimorchi della categoria O, e dei veicoli amotoredelle categorie N2 ed N3, e dei loro rimorchi dellecategorieO3edO4, quali definitinell'allegatoIIdeldecretodelMinistrodelle infrastruttureedeitrasporti 28 aprile 2008 esuccessive
modificazioni;»;
b) all'art. 2, comma 1:
1) dopo la definizione: «carico indivisibile», sono inserite le seguenti:
«combustibili alternativi», combustibili o fonti di energia che fungono, almeno inparte,dasostitutidellefontidipetrolio fossile nella fornitura di energia per iltrasportoechepossono contribuire alla sua decarbonizzazione emigliorareleprestazioni ambientali del settore dei trasporti, che consistono in:
a) elettricita' consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici;
b) idrogeno;
c) gas naturale, compreso il biometano,informagassosa(gas naturale compresso - GNC) e liquefatta(gasnaturaleliquefatto- GNL);
d) gas di petrolio liquefatto (GPL);
e) energia meccanica immagazzinata/prodottaabordo,incluso il calore di scarto;
«veicolo alimentato con combustibili alternativi», un veicolo a motore alimentato del tutto o in parte da un combustibile alternativo e che e' stato omologato nel quadro della direttiva 2007/46/CE; «operazione di trasporto intermodale»:
a) le operazioni di trasporto combinato,dicuiall'art.1del decreto del Ministro dei trasporti e dellanavigazione15febbraio 2001, e successive modificazioni, che comportano il trasporto diuno o piu' container o casse mobili, fino a una lunghezza totalemassima di 45 piedi, oppure
b) le operazioni di trasporto che comportano il trasporto di unoo piu' container o casse mobili, fino a una lunghezza totale massima di 45 piedi, per vie navigabili interne, purche'iltragittostradale iniziale o finale non superi 150 km. nel territoriodell'Unione.La sumenzionatadistanza di 150 km. puo' essere superataper raggiungere il piu' vicinoterminaleditrasportoidoneoperil servizio previsto, nel caso di:
1) veicoli conformi all'allegato I, punto 2.2.2, lettera a)ob), oppure
2) veicoli conformi all'allegato I, punto 2.2.2, lettera c)od), nel caso in cui tali distanze sianoconsentitenelloStatomembro interessato. Per le operazioniditrasportointermodale,ilpiu' vicino terminale di trasporto idoneo di erogazione del serviziopuo' essere situato in uno Stato membro diversodaquelloincuisono avvenute le operazioni di carico o scarico;
«speditore», un'entita' giuridica o una persona fisica ogiuridica che e' indicatanellapolizzadicaricooinundocumentodi trasporto equivalente, come una polizza di carico «cumulativa», quale speditore e/o in nome della quale o per conto dellaqualee'stato concluso un contratto di trasporto con l'impresa di trasporto;»;
2) al secondo periodo, le parole: «della direttiva70/156/CEE» sono sostituite dalleseguenti:«deldecretodelMinistrodelle infrastruttureedeitrasporti28aprile2008esuccessive modificazioni»;
c) all'art. 4:
1) al comma 4, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
2) i commi 6 e 7 sono abrogati;
d) l'art. 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Gli autoarticolati immessi in circolazione anteriormente al1° gennaio1991echenonsonoconformiallespecifichedicui all'allegato I, punti 1.6 e4.4,siconsideranoconformiatali specifiche, ai fini dell'art. 3, se non superano la lunghezzatotale di 15,50 m.»;
e) l'art. 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 - 1. Al finedimigliorarnel'efficienzaenergetica,i veicoli o i veicoli combinati che sonoequipaggiatididispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti, di cui ai commi 2 e 3, esono conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile2008esuccessivemodificazioni,possonosuperarele lunghezze massime previste all'allegato I, punto 1.1, alloscopodi permettere l'installazione di tali dispositivi sulla parte posteriore dei veicoli o dei veicoli combinati. I veicoli o i veicolicombinati equipaggiati di tali dispositivi devono essere conformiall'allegato I, punto 1.5, e i superamentidellalunghezzamassimanondevono comportare un aumento della lunghezza di caricoditaliveicolio veicoli combinati.
2. Prima dell'immissione sul mercato, idispositiviaerodinamici, di cui al comma 1, che superano 500 mm. di lunghezza, sonoomologati ai sensi delle norme in materia di omologazione, dicuialdecreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28aprile2008e successive modificazioni.
3. I dispositivi aerodinamici, di cui al comma 1, devono soddisfare le seguenti condizioni operative:
a) ove sia a rischio la sicurezza di altri utentidellastradao delconducente,devonoesserepiegati,ritrattiorimossidal conducente;
b) il loro uso sulle infrastrutture stradali urbaneeinterurbane deve tener conto delle caratteristiche specifiche delle zoneincui il limite di velocita' e' inferiore o uguale ai 50 km orari e incui e' piu' probabile la presenza di utenti della strada vulnerabili;
c) il lorousodeveesserecompatibileconleoperazionidi trasportointermodalie,inparticolare,allorche'ritrattio piegati, non devono superare di oltre 20cm.lalunghezzamassima autorizzata.
4. Le disposizioni dettagliate a garanzia di condizioni uniformi ai fini dell'attuazione del comma3sonoadottatedallaCommissione europea.
5. Il comma 1 si applica a decorrere dalla data di recepimento o di applicazione delle necessarie modifiche alle norme di cui al comma2 e dopo l'adozione delle disposizioni di cui al comma 4, a seconda del caso.»;
f) l'art. 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 - 1. Allo scopo di migliorare l'efficienzaenergetica,in particolare per quanto riguarda leprestazioniaerodinamichedelle cabine,nonche'lasicurezzastradale,iveicolioiveicoli combinati rispondenti ai requisiti, di cui al comma 2, e conformial decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti28aprile 2008esuccessivemodificazioni,possonosuperarelelunghezze massime di cui all'allegato I, punto1.1,purche'lalorocabina forniscaprestazioniaerodinamiche,efficienzaenergeticae prestazioni di sicurezza superiori. I veicoli o iveicolicombinati equipaggiati di tali cabine devono essereconformiall'allegatoI, punto 1.5,eisuperamentidellalunghezzamassimanondevono comportare un aumento della capacita' di carico di tali veicoli.
2. Prima dell'immissione sul mercato, i veicoli di cui alcomma1 sono omologati ai sensi delle norme in materiadiomologazione,di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti28 aprile 2008 e successive modificazioni.
3. Il comma 1 si applica a decorrere da tre anni dopoladatadi recepimentoodiapplicazionedellenecessariemodifichedegli strumenti di cui al comma 2, a seconda del caso.»;
g) dopo l'art. 10, sono inseriti i seguenti:
«Art.10-bis-1.Ilpesomassimoautorizzatodeiveicoli alimentaticoncombustibilialternativie'quelloindicato all'allegato I, punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.4. Iveicolialimentaticon combustibili alternativi devono rispettare ancheilimitidipeso massimo autorizzato per asse di cui all'allegato I, punto 3. Ilpeso aggiuntivo necessarioperiveicolialimentaticoncombustibili alternativi e' definitoinbasealladocumentazione fornitadal fabbricante al momentodell'omologazionedelveicolointeressato.
Tale peso aggiuntivo e'indicatonellaprovaufficialerichiesta conformemente all'art. 6.
Art. 10-ter - 1. La lunghezza massima, di cui all'allegato I, punto 1.1, ove applicabile in funzione dell'art. 9, comma 1, e ladistanza massima, di cui all'allegato I, punto 1.6, possono essere superate di 15 cm. periveicolioiveicolicombinaticheeffettuinoun trasporto di container di 45 piedi di lunghezza o di casse mobilidi 45 piedi di lunghezza, vuoti o carichi, purche' il trasporto stradale delcontainerodellacassamobileinquestionerientriin un'operazione di trasporto intermodale.
Art. 10-quater - 1. Entroil27maggio2021,con decretodel Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,sentitoilMinistro dell'interno ed il Ministro dello sviluppo economico,sonoadottate le misure specifiche per identificare e controllareiveicolioi veicoli combinati in circolazione che possono aver superatoilpeso massimo autorizzato, al finediassicurarelaconformita'coni requisiti del presente decreto. Talimisure possono consistere in sistemi automaticicollocatisulleinfrastrutturestradalioin apparecchiaturedipesaturainstallateabordodeiveicoliin conformita' al comma 4. L'installazione di apparecchiaturedibordo dipesaturanonriguardaiveicolioiveicolicombinati immatricolatiinunaltroStatomembro.Isistemi automatici impiegatiperconstatareleviolazionialpresentedecretoed irrogarele sanzioni, devono essere certificati. Se i sistemi automatici sono usati esclusivamente a fini di identificazione,non e' necessario che siano certificati.
2. Perogniannocivile,sonosvoltiunnumeroadeguatodi controllidelpesodeiveicoliodeiveicolicombinatiin circolazione, proporzionato al numero totale diveicoliispezionati ogni anno a livello nazionale.
3. Le informazioni sulle violazioni e sullesanzioniconnesseal presente articolo sono scambiate con gli altri Stati membri, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Le apparecchiature di pesatura installate a bordo, di cui al comma 1, devono essere precise e affidabili,pienamente interoperabili e compatibili con tutti i tipi di veicoli, al finedi consentire lacomunicazione,inqualsiasimomento,deidatidi pesatura da un veicolo in movimento alle autorita'competenticosi' come al suo conducente. Tale comunicazione e'effettuataattraverso l'interfaccia definita dalle norme CEN DSRC EN 12253,EN12795,EN 12834, EN 13372 e ISO 14906. Inoltre, talecomunicazionegarantisce cheleautorita'competentipossanocomunicareescambiare informazioni allo stesso modo con i veicolieiveicolicombinati immatricolati in qualsiasialtroStatomembrocheutilizzanole apparecchiaturedipesaturainstallateabordo.Aifinidella compatibilita' con qualsiasi tipo di veicolo, i sistemi di bordodei veicoli a motore devono avere la capacita' di ricevere etrattarei datitrasmessidaqualsiasitipodirimorchioosemirimorchio agganciato al veicolo a motore.
Art. 10-quinquies - 1. Per il trasporto di container e casse mobili lo speditore consegna al vettore a cuiaffidailtrasportodiun container o di una cassa mobile una dichiarazione indicanteilpeso del container o della cassamobiletrasportati,eilvettoree' tenuto a fornirel'accessoatuttaladocumentazionepertinente fornita dallo speditore su richiestadeifunzionariincaricatial controllo del rispetto della masse di circolazioneperlaverifica dell'eventuale sovraccarico.
2. Con ulteriore decreto del Ministro delleinfrastruttureedei trasporti sono disciplinate le modalita' di attuazione degli obblighi di cui al comma 1 ed in particolare sono individuatiglischemidi documentazione e le informazioni minime ivi contenute.
Art 10-sexies - 1. Le informazioni necessarie per quantoriguarda: a) il numero dicontrollieffettuatiduranteidueannicivili precedenti, e b) il numero diveicoliodiveicolicombinatiin sovraccarico che sono stati individuati sono trasmesse dalMinistero delle infrastrutture e dei trasportiallaCommissioneeuropeacon cadenza biennale e al piu' tardientroil30settembre dell'anno successivo a quello in cui si e'conclusoilbienniointeressato. Tali informazioni possono formare parte delle informazioni presentate ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.»;
h) l'Allegato I e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
Art. 2 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore ilgiornosuccessivoalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 aprile 2017
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 1805
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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