Decreto 30 dicembre 2019 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa Anno 2020
Semaforo Verde
Normativa nazionale

Decreto 30 Dicembre 2019
(pubblicato in G.U. n. 042 del 20/02/2020)

Decreto
30 Dicembre 2019
(pubblicato in G.U. n. 042 del 20 febbraio 2020)

*Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito delle violazioni dei limiti di velocità.*


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 25 e 40 della legge  29  luglio  2010,  n.  120, recante disposizioni in materia di sicurezza  stradale,  di  modifica degli articoli 142 e 208 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n. 285, recante «Nuovo Codice della strada»;
Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 25 della  citata  legge 29 luglio 2010, n. 120;
Considerato che l'approvazione del  modello  di  relazione  di  cui all'art. 142, comma 12-quater,  del  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n.285 e' completamente indipendente  dalla  definizione  delle modalita' di collocazione e uso dei dispositivi o  mezzi  tecnici  di controllo, finalizzati al rilevamento  a  distanza  delle  violazioni
delle  norme  di  comportamento  di  cui  all'art.  142  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Tenuto conto che l'uso dei dispositivi citati e' gia' regolato  dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13  giugno 2017,  n.  282  «Procedure  per l'approvazione  dei  rilevatori   di velocita' e per le verifiche periodiche di funzionalita' e  taratura. Modalita' di segnalazione delle postazioni di  controllo  sulla  rete stradale»   e   dalla    circolare    Ministero    dell'interno    n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017 «Direttiva per  garantire un'azione coordinata delle Forze di polizia per la prevenzione  e  il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di  incidenti stradali»;
Ritenuto pertanto necessario procedere  all'adozione  del  presente decreto approvando il modello di relazione di cui all'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285  e,  con successivo decreto, procedere alla  definizione  delle  modalita'  di collocazione e uso dei dispositivi  o  mezzi  tecnici  di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo  30  aprile 1992, n. 285;
Visto l'art. 4-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 2 marzo  2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n. 44, e recante disposizioni urgenti  in  materia  di  semplificazioni tributarie, di efficientamento e  potenziamento  delle  procedure  di accertamento;
Visto il  parere  espresso  dalla  Conferenza  Stato  -  citta'  ed autonomie locali nella seduta del 7 novembre 2019;

Decreta:

Art. 1
Modello di relazione e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  gli  enti  locali  trasmettono  per  via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  ed  al Ministero dell'interno, secondo le  modalita'  indicate  all'art.  2, entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno,  una relazione relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente  in  cui  siano  indicati  i  dati  relativi  ai proventi di propria spettanza, di cui agli articoli 208, comma  1,  e 142, comma 12-bis, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992,  n. 285.
2. La relazione deve contenere:
a) informazioni generali;
b)  l'entita'  dei   proventi   delle   sanzioni   amministrative pecuniarie di cui all'art. 208,  comma  1,  ed  all'art.  142,  comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c)  informazioni  dettagliate  relative  alla  destinazione   dei proventi delle sanzioni amministrative  pecuniarie  di  cui  all'art. 208, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei  limiti  di velocita' di cui all'art. 142, comma  12-bis,  del  medesimo  decreto legislativo;
3. La struttura e le informazioni di dettaglio di cui ai commi 1  e 2 sono riportate nel modello di relazione di cui  all'allegato  A  al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
4. Sono tenuti ad  inviare  la  relazione  gli  enti  locali,  come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, e quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano.
5. La relazione deve essere trasmessa entro il 31  maggio  di  ogni anno ed e' riferita ai  proventi  delle  sanzioni  relative  all'anno precedente, evidenziando l'ammontare complessivo incassato  derivante dai proventi spettanti ai sensi degli articoli 208, comma  1  e  142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285.  Gli enti locali devono tenere distinti i proventi in generale  da  quelli derivanti da accertamenti delle  violazioni  dei  limiti  massimi  di velocita'.  Questi  ultimi, inoltre,  devono  essere   ulteriormente suddivisi tra:
a) proventi di intera spettanza dell'ente locale;
b) proventi derivanti da attivita' di  accertamento  eseguito  su strade non di proprieta' dell'ente locale  da  cui  dipende  l'organo accertatore, che devono essere ripartiti in misura  pari  al  50  per cento ciascuno tra ente proprietario  delle  strade  e  ente  da  cui dipende l'organo accertatore;
c) proventi derivanti da attivita' di  accertamento  eseguito  su strade  di  proprieta'  dell'ente  da  parte  di  organi  accertatori dipendenti da altri enti locali.
6. In sede di prima applicazione della procedura,  per  i  proventi che devono essere oggetto di ripartizione, ci si riferira' alle somme incassate per il  pagamento  di sanzioni  conseguenti  a  violazioni accertate nel corso dell'anno 2019.
Per gli anni precedenti, a  partire  dall'anno  2012,  in  ossequio delle  disposizioni  di  cui  all'art.  4-ter,  commi  15  e  16  del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla  legge  26  aprile 2012, n. 44, gli enti locali comunicheranno i dati di cui al comma 2, qualora  non  siano  stati  gia'  trasmessi  o   siano   parzialmente rinvenibili  nelle  pubblicazioni  relativi  ai  bilanci   consuntivi raccolti dal Ministero dell'interno  o  contenuti  nella  Banca  dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia  e delle finanze,  sulla  base  di  istruzioni  operative  che  verranno fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  d'intesa con il Ministero dell'interno entro e non oltre il 31 marzo 2020.
La ripartizione interessera' il totale delle  somme  incassate,  al netto delle spese sostenute per tutti i  procedimenti  amministrativi connessi. Per gli anni  successivi saranno  contabilizzati  anche  i proventi incassati, derivanti da accertamenti di violazioni  relative ad anni precedenti, e per la ripartizione saranno seguiti gli  stessi tempi e modalita'.

Art. 2
Modalita' di trasmissione in via informatica della relazione

1. Ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la relazione di cui all'art. 1 consiste nella compilazione  del  modello  riportato nell'allegato  A  al  presente decreto da trasmettere, entro il 31 maggio  di  ogni  anno,  per  via telematica al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  al Ministero dell'interno utilizzando la  piattaforma  informatica  resa disponibile dal Ministero dell'interno  -  Direzione  centrale  della finanza locale - con apposita procedura che prevede l'inserimento dei dati  richiesti  in  campi  conformi  alle   informazioni   riportate nell'allegato A. La certificazione dei dati inseriti sara' effettuata dal responsabile del servizio finanziario o del  segretario  comunale con la sottoscrizione dell'allegato A.
2. Gli enti locali sono tenuti ad adempiere a tale obbligo seguendo le  istruzioni  operative   che   saranno   fornite   dal   Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta'.
3. I dati all'interno della piattaforma saranno resi accessibili al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -  Direzione  generale per la sicurezza stradale.
4. In sede di prima applicazione, qualora la piattaforma non  fosse disponibile per la compilazione della relazione entro il termine  del 31 maggio, la stessa potra' avvenire entro il 30 settembre 2020. Dopo le  citate  scadenze  e  per  tutto  il  mese  successivo  gli   enti ritardatari potranno ugualmente inserire i dati. Dopo  tale termine, la procedura sara' chiusa.

Art. 3
Forme associative di Enti locali e procedimenti di fusione

1. Nel caso in cui sia costituita una  forma  associativa  di  enti locali ai sensi del capo V del titolo II del decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267, la relazione deve essere inviata dall'Unione  in luogo degli enti che ne fanno parte. Qualora il servizio  di  polizia locale venga esercitato  tramite  convenzione  tra  piu'  comuni,  il comune capofila ovvero i singoli comuni firmatari  della  convenzione dovranno trasmettere la relazione contenente la rispettiva quota  dei proventi secondo le modalita' di cui all'art. 2.
2. La relazione degli enti oggetto di procedimenti  di  fusione  e' presentata dal nuovo  ente  costituito  per  conto  di  ciascun  ente estinto.

Art. 4
Attivita' di monitoraggio

1. Nel caso in cui, dai dati e dalle informazioni  contenute  nella piattaforma di cui all'art. 2, le relazioni non risultino  inviate  o siano presentate in modo difforme da quanto  previsto  dal  comma  4 dell'art.  208  e  dal  comma  12-ter  dell'art.  142   del   decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero  dell'interno  provvedera' alla  segnalazione  all'ente  locale   interessato   richiedendo   la trasmissione  dei  dati  insieme  a chiarimenti  circa   i   mancati adempimenti.  Trascorsi  inutilmente trenta  giorni  dalla   suddetta segnalazione, il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, d'intesa con il Ministero dell'interno provvedera' alla  segnalazione di cui al comma 12-quater dell'art. 142.  I  suddetti  Ministeri,  di comune accordo, potranno condurre  controlli  a  campione  sui  dati trasmessi e sull'utilizzo dei proventi  di  cui  agli  articoli  208, comma 1, e 142, comma 12-bis, presso le sedi degli enti locali.

Art. 5
Disposizioni finanziarie

1. A partire dall'anno 2020, il versamento dei  proventi  spettanti ai sensi dell'art. 142, comma  12-bis,  del  decreto  legislativo  20 aprile 1992, n. 285 deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento alle somme incassate al 31 dicembre dell'anno precedente. Con riferimento alle somme incassate nell'anno  2019,  il versamento deve essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno 2020.  Per  gli anni precedenti  il  2019,  modalita'  e  tempistiche  devono  essere concordate entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base di appositi atti di natura convenzionale, in  assenza  dei quali, il versamento  deve  essere  comunque effettuato  entro  tale termine. Al fine di agevolare la redazione degli atti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e  l'Unione  delle  provincie  d'Italia predisporranno una Convenzione-tipo.
2. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2019

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli            
Il Ministro dell'interno: Lamorgese

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del territorio e del mare, reg.ne n. 1, foglio n. 296





Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato sull'organo ufficiale dell'Ente emittente che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
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