DECRETO 26 settembre 2018 MIT - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa Anno 2018
Semaforo Verde
Normativa nazionale
Decreto 26 settembre 2018
(pubblicato in G.U. n. 238 del 12/10/2018)

Decreto
26 settembre 2018
(pubblicato in G.U. n. 238 del 12 ottobre 2018)

*Nuova disciplina delle prove di valutazione delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A.*

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», in particolare l'art. 121, che  stabilisce  che gli esami di idoneita' tecnica per il conseguimento della patente  di guida  sono  effettuati  secondo  direttive,  modalita'  e  programmi stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, sulla base delle direttive dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 che ha  recepito la  direttiva  2006/126/CE  concernente  la  patente  di  guida,   in particolare l'allegato II in materia di prove  di  valutazione  delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della  patente  di guida delle categorie A1, A2 e A;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti 8 gennaio 2013 recante: «Disciplina della prova  di  controllo  delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti  per  il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A»;
Considerata  la  necessita'  di  apportare  modifiche  al  predetto decreto ministeriale 8 gennaio 2013 al fine di  adeguare  le  manovre particolari oggetto di prove ai fini della sicurezza stradale di  cui al punto 6.2 dell'allegato II alla direttiva 2006/126/CE;
Considerata altresi'  l'esigenza  di  uniformare  le  procedure  di svolgimento  delle  prove  di  valutazione  delle  capacita'  e   dei comportamenti organizzandole, invece  delle  sei  fasi  previste  dal predetto decreto ministeriale 8  gennaio  2013,  in  tre  fasi,  come stabilito  dal  decreto  ministeriale  19  dicembre   2012   per  il conseguimento della patente di guida delle categorie B  e  BE  e  dal decreto ministeriale  8  gennaio  2013  per  il  conseguimento  delle patenti di guida delle categorie C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE;

Decreta:

Art. 1
Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013

1. L'art. 2 del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti  8  gennaio  2013  recante:  «Disciplina  della  prova   di controllo delle cognizioni  e  di verifica delle  capacita'  e  dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1,  A2 e A» e' sostituito dal seguente:  «1.  La  prova  di  verifica  delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle  patenti  di guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali, si articola in tre fasi:
   a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi  ad  una guida sicura  effettuando  le  operazioni  di  cui  all'allegato  II, lettera B, punto 6.1 del decreto legislativo n. 59 del 2011;
   b) esecuzione delle manovre di cui all'allegato  II,  lettera  B, punto 6.2 del decreto legislativo n. 59 del 2011, svolte su  percorsi conformi a quelli previsti agli allegati 1 e 2 al presente decreto;
   c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a  verificare  che il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste dall'allegato II, lettera B,  punto  6.3.  del decreto legislativo n. 59 del 2011.
2. Il candidato e' ammesso a sostenere le prove di cui al comma  1, lettere b) e c), solo se ha superato, rispettivamente,  le  prove  di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 1.
3. Le prove di cui al comma 1 si svolgono  su  motociclo  conforme, per ciascuna delle predette categorie di patente, ai requisiti minimi prescritti dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, munito di cavalletto centrale o laterale. Le prove  di  cui al comma 1, lettere a) e b) si svolgono in aree chiuse, attrezzate in conformita' a quanto indicato negli allegati 1 e 2.».

Art. 2
Inserimento degli articoli 2-bis e  2-ter  al  decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013

1. Dopo l'art. 2 del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti 8 gennaio 2013  recante:  «Disciplina  della  prova  di controllo delle cognizioni  e  di verifica  delle  capacita'  e  dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1,  A2 e A» sono inseriti i seguenti:
   a)  «Art.  2-bis  (Disposizioni  in  materia  di  aree  destinate all'effettuazione  dei  percorsi  di  prova).  -  1.   Al   fine   di salvaguardare l'esecuzione delle prove in sicurezza, l'area destinata all'effettuazione dei percorsi di prova, di cui all'art. 2, comma  1, lettera b) e' dotata di pavimentazione in  buono  stato  e  priva  di ammaloramenti.  Intorno  all'area  dove  insistono  i   circuiti   e' garantita una fascia perimetrale di rispetto, libera da ogni tipo  di ostacolo, avente larghezza pari ad almeno un metro. E' fatto  divieto di sovrapporre le aree di uno o piu' circuiti.
2. Il percorso  dei  singoli  circuiti  di  prova,  di  cui  agli allegati 1 e 2, e'  delimitato  da  appositi  coni,  di  altezza  non inferiore a 30 centimetri, conformi al modello di figura II  396  del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495.  I percorsi possono anche  essere  delineati  con  strisce  orizzontali, sulle quali, comunque, sono sovrapposti i predetti coni.»;
b) «Art. 2-ter (Abbigliamento tecnico dei candidati). -  Al  fine di  tutelare  l'incolumita'  dei  candidati,  gli   stessi,   durante l'esecuzione delle prove di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e  c) indossano:
     a) casco integrale;
     b) guanti;
     c) giacca con protezione dei gomiti e delle spalle;
     d) scarpe chiuse;
     e) pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia;
     f) paraschiena.».

Art. 3
 Modifiche all'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013

 a) All'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013  recante: «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1,  A2 e A» i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

Art. 4
Modifiche agli allegati al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013

1.  Gli  allegati  A,  B,  C,  D  al  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio  2013  recante:  «Disciplina della prova  di  controllo  delle cognizioni  e  di  verifica  delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle  patenti  di categoria A1, A2 e A» sono abrogati e sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 5
Abrogazioni di disposizioni previgenti

1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono abrogati:
   a) il decreto del Capo  del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 29 gennaio 2013;
   b) il decreto del Capo  del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 20 maggio 2013;
   c) il decreto del Capo  del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 28 giugno 2013.

Il presente decreto, assieme agli  allegati  che  ne  costituiscono parte  integrante,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2018
Il Ministro: Toninelli

***** ALLEGATI *****

Allegato 1



1.1 Preparazione alla prova
Predisporre un corridoio di 18,2 metri di lunghezza e di 2,2  metri di larghezza. All'interno del corridoio inserire 5 coni,  il  primo alla distanza di 2,2 metri dalla partenza, gli altri a distanza  di 4 metri.
Dopo l'ultimo cono di destra che delimita il corridoio, disporre un cono alla distanza di 2,2 metri e, successivamente disporre altri 5 coni in modo  da  formare  una figura  circolare  di  8  metri  di diametro, al centro del quale e' disposto un ulteriore cono. Dal cono posto sul diametro orizzontale del cerchio  alla  distanza di 2,2 metri,  disporre  un  cono  e,  da  questo,  predisporre  un corridoio di lunghezza di 25 metri e  di  larghezza  di  1,3  metri delimitato da coni posti a distanza di 1 metro uno dall'altro.

1.2 Svolgimento della prova
Il candidato effettua dapprima  uno  slalom  nel  primo  corridoio, lasciando sulla destra il primo cono posto  alla  distanza  di  2,2 metri dalla partenza.
Al termine dello slalom il candidato dovra' descrivere, a velocita' ridotta, nel modo piu' regolare possibile, un  percorso  avvolgente il cono posto centralmente. Successivamente percorre  il  corridoio stretto.

1.3 Determina l'esito  negativo  delle  prove  una  delle  seguenti irregolarita':
     a) toccare uno o piu' coni
     b) saltare un cono durante lo slalom o uscire dal percorso
     c) mettere un piede a terra
     d) coordinare in modo irregolare la guida,  dimostrando  scarsa abilita'
     e) impiegare un tempo inferiore a 15 secondi per completare  il percorso


Allegato 2



2.1 Preparazione alla prova
Predisporre un corridoio di 48 metri di lunghezza e di 5,5 metri di  larghezza. All'interno del corridoio inserire 5 coni, il primo alla distanza di 20 metri, gli altri a distanza di 7 metri.
Al termine del corridoio delimitare una ulteriore area di 22  metri di lunghezza per 11 metri di larghezza; all'interno  di  tale  area porre un cono che disti 11 metri dalla linea di  fondo  e  3  metri dalla linea laterale e un cono che disti 4,5 metri dalla  linea  di fondo e 5,5 dalla linea laterale.
A sessanta metri dalla linea di fondo disporre, orizzontalmente due delimitatori  bassi  (c.d.  "cinesini"),  distanti  1  metro  l'uno dall'altro; dopo ulteriori  10  metri disporre  orizzontalmente  3 coni, distanziati tra loro 32,5 centimetri e, alla stessa distanza, un delimitatore  basso  (c.d.  "cinesino");  in  corrispondenza  di quest'ultimo, porne un altro delimitatore basso  a  distanza  di  1 metro.
Dopo ulteriori  8  metri  disporre  due  delimitatori  bassi  (c.d. "cinesini"), distanti 1 metro l'uno dall'altro ed infine, dopo 11,5 metri, disporre 4 coni distanziati tra loro longitudinalmente di 50 cm e lateralmente di 1,3 metri.

2.2 Svolgimento della prova
Il   candidato   effettua    dapprima    uno    slalom    lasciando indifferentemente, sulla destra o sulla sinistra, il primo cono. Al termine dello slalom dovra' passare tra tre coni posti al centro della pista,  quindi  percorrere  il  secondo  corridoio,  passando all'interno dei coni distanziati di 1 metro ed infine arrestare  il veicolo  in  modo che  la  ruota   anteriore   superi   il   primo allineamento, ma non il secondo.

2.3 Determina l'esito  negativo  delle  prove  una  delle  seguenti irregolarita':
     a) toccare uno o piu' coni
     b) saltare un cono durante lo slalom o uscire dal percorso
     c) mettere un piede a terra
     d) coordinare in modo irregolare la guida,  dimostrando  scarsa abilita'
     e) arrestare il motociclo con la ruota  anteriore  che  non  ha superato il primo allineamento o che  ha  superato  il  secondo allineamento
     f) impiegare un tempo superiore a 25 secondi per completare  il percorso.





Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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