DECRETO 22 dicembre 2015 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa anno 2015
Semaforo Verde
Normativa nazionale
Decreto 22 dicembre 2015
(pubblicato in G.U. n. 09 del 13/01/2016)

Decreto
22 dicembre 2015
(pubblicato in G.U. n. 09 del 13 gennaio 2016)

*Recepimento della direttiva della Commissione 2014/85/UE recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida.*.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», ed in particolare l'articolo 119, concernente i requisiti  fisici  e  psichici  per il conseguimento e la conferma di  validita'  della  patente  di  guida, nonche' l'articolo  121  concernente  l'esame  di  idoneita' per il conseguimento della patente di guida;
Vista  la  direttiva  2006/126/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di  guida,  ed in  particolare  l'allegato  II  «Requisiti  minimi  per  l'esame  di idoneita' alla guida» e l'allegato III  «Norme  minime  concernenti l'idoneita' fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n.  59,  e  successive modificazioni, di recepimento  della  direttiva 2006/126/CE,  ed  in particolare  l'articolo  24  che  prevede   che:   «salvo   che   sia diversamente  disposto  da leggi  comunitarie,  le   direttive   che modificano gli allegati al presente decreto, necessarie per  adeguare il contenuto degli stessi al progresso scientifico  e  tecnico,  sono recepite  con  decreti  del  Ministro  delle infrastrutture  e   dei trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati»;
Vista la successiva direttiva 2014/85/UE della Commissione  del  1° luglio 2014, recante modifiche agli allegati II e III della citata direttiva 2006/126/CE;
Sentito il Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1
Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

1. All'allegato II del decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.  59, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il punto 2.1.3 e' sostituito dal seguente:
«2.1.3 Strada:
- principi fondamentali relativi all'osservanza della  distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata e alla tenuta  di strada in diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada;
- fattori di  rischio  legati  alle  diverse  condizioni  della strada; in particolare il loro cambiamento in  base  alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte;
- caratteristiche dei diversi tipi di strada e  relative  norme di comportamento;
- guida sicura nelle gallerie stradali;»;
b) il punto 5.1.3 e' sostituito dal seguente:
«5.1.3.  Disposizioni  specifiche  concernenti   i   veicoli   di categoria C, CE, D e DE.
Non sono indicate restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente per un veicolo della categoria C, CE, D o DE, di cui al punto 5.1.2, quando il candidato e' gia' titolare di una  patente  di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno  una  delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 o D1E, e ha eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la  prova  di  capacita'  e comportamento.»;
c) il punto 6.3.8 e' sostituito dal seguente:
«6.3.8 Elementi  e  caratteristiche  stradali  speciali  (se  del caso);  rotatorie,  passaggi  a  livello;  fermate  di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;»;
d) il punto 7.4.8 e' sostituito dal seguente:
«7.4.8 Elementi  e  caratteristiche  stradali  speciali  (se  del caso);  rotatorie,  passaggi  a  livello;  fermate  di  autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;»;
e) il punto 8.3.8 e' sostituito dal seguente:
«8.3.8 Elementi  e  caratteristiche  stradali  speciali  (se  del caso);  rotatorie,  passaggi  a  livello;  fermate  di  autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;».

Art. 2
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

1. All'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.  59, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo capoverso, dopo le parole «- turbe  psichiche,»  e' inserito il seguente alinea «- malattie neurologiche,»;
b)   il   terzo   capoverso   e'   sostituito    dal    seguente:
«Conseguentemente, all'appendice  II  -  Art.  320  del  decreto  del Presidente della  Repubblica  16  dicembre 1992,  n.  495,  le  voci relative alle seguenti patologie: affezioni cardiovascolari, diabete, epilessia, malattie del sistema nervoso, malattie psichiche, sostanze psicoattive, sono soppresse».
c) dopo il paragrafo G, e' inserito il seguente:
«H. MALATTIE NEUROLOGICHE E SINDROME DELLE APNEE  OSTRUTTIVE  NEL SONNO
H.1. Malattie neurologiche
La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'  rinnovata a candidati o conducenti colpiti da gravi affezioni neurologiche  di grado tale da risultare incompatibili con la sicurezza della guida. La commissione medica locale, anche  avvalendosi  dell'esito  di visita specialistica presso strutture pubbliche, puo' autorizzare  la guida in relazione allo stato evolutivo ed alle capacita'  funzionali possedute,   previa   valutazione    della    compatibilita'   della sintomatologia  sensitiva,  sensoriale,  motoria   e del   trofismo muscolare, dovuta a malattie neurologiche od a postumi invalidanti di interventi chirurgici o traumatici del  sistema  nervoso  centrale  o periferico,  con  la sussistenza  di  condizioni  che  possano   far escludere pregiudizi per la sicurezza  della  circolazione.  In  tali casi, gli  interessati  devono  dimostrare  di  essere  in grado  di azionare, in condizioni di sicurezza, i  comandi del  veicolo  della categoria per la quale si  richiede  il  rilascio  o  il  rinnovo  di validita' della patente. La validita' della patente, in questi  casi, non puo' essere superiore a due anni.
H2. DISTURBI DEL SONNO DA APNEE OSTRUTTIVE NOTTURNE
La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'  rinnovata a candidati o conducenti affetti da disturbi  del sonno  causati  da apnee ostruttive notturne che determinano una grave  ed  incoercibile sonnolenza  diurna,  con accentuata   riduzione   delle   capacita' dell'attenzione non adeguatamente controllate con le cure prescritte.
Il medico, di cui all'articolo 119, comma  2,  del  codice  della strada, sottopone a particolare valutazione i soggetti per  i  quali sussistono sintomi riconducibili alla sindrome  da  apnea  ostruttiva notturna. Nei casi in cui si possa concludere per l'assenza  o  lieve entita' di sonnolenza diurna, il  medico  di  cui  all'articolo  119, comma 2, del codice della strada, certifica  l'idoneita'  alla  guida del conducente. Nel caso sussistano  dubbi  circa  l'idoneita'  e la sicurezza  di  guida,  l'accertamento  dei requisiti  di   idoneita' psichici e fisici e' demandato alla commissione medica locale.
La commissione  medica  locale  puo'  autorizzare  alla  guida  i soggetti affetti da sindrome da apnee ostruttive notturne moderate  o gravi che  dimostrino  un  adeguato controllo  della  sintomatologia presentata con relativo miglioramento della sonnolenza diurna, se del caso confermato da parere specialistico di strutture pubbliche.
La validita' della patente rilasciata o rinnovata,  eventualmente anche con prescrizioni da parte della Commissione Medica Locale,  non puo' superare i tre anni per i conducenti del gruppo 1 ed un anno per i conducenti del gruppo 2.».

Il presente decreto  sara'  inviato  agli  organi  di  controllo  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2015

Il Ministro: Delrio


Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del territorio  e  del mare foglio n. 1, registro n. 21


Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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