Decisione UE 2021-1356 del 30 giugno 2021 svezia - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa Anno 2021
Semaforo Verde
Normativa Unione Europea


Decisione di Esecuzione (UE) del Consiglio
30 giugno 2021, numero 2021/1356
(pubblicato in G.U.U.E. n. L 293 del 16 agosto 2021)


che autorizza la Svezia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione Europea

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698, in particolare l'articolo 2, paragrafo 8,


Considetato quanto segue:

(1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini relativi alla partecipazione ad attività formative periodiche da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CAP) che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021. L'articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento proroga la validità della corrispondente marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione.

(2) L'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/267 proroga la validità delle carte di qualificazione del conducente di cui all'allegato II della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(3) Con lettera del 6 maggio 2021 la Svezia ha presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento (UE) 2021/267. La Svezia ha fornito informazioni supplementari a sostegno della propria richiesta con lettera del 20 maggio 2021.

(4) Con lettera del 27 maggio 2021 la Svezia ha ridotto l'ambito di applicazione della propria richiesta motivata.

(5) Attraverso la propria richiesta motivata la Svezia richiede innanzitutto un'autorizzazione ad applicare una proroga di sei mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 ai fini di tale disposizione e dell'articolo 2, paragrafo 3; in secondo luogo un'autorizzazione ad applicare una proroga di sei mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento; infine, un'autorizzazione ad applicare una proroga di sei mesi dei periodi di 10 mesi di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento (UE) 2021/267, sebbene applicabile soltanto alla partecipazione alle attività formative periodiche e al rilascio della relativa certificazione, all'apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione e al rinnovo delle carte di qualificazione del conducente la cui validità sarebbe altrimenti scaduta o scadrebbe altrimenti tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(6) Secondo le informazioni fornite dalla Svezia, si presume che la partecipazione alle attività formative periodiche e il rilascio della relativa certificazione, l'apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione e il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente restino impraticabili in Svezia anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19.

(7) Nell'ambito di tali misure, che secondo la Svezia dovrebbero limitare notevolmente la capacità di formazione dei conducenti fino alla fine dell'anno, la Svezia ha ridotto il numero di persone che possono essere contemporaneamente presenti a una sessione di formazione periodica a un massimo di otto persone. Secondo tale Stato membro, detta misura dovrebbe comportare la mancanza di capacità per formare i conducenti, con la conseguente impossibilità di rinnovare tutti i certificati di idoneità professionale («CAP») che scadrebbero tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(8) Secondo le informazioni fornite dalla Svezia, quasi la metà dei CAP validi in tale Stato membro dovrà essere rinnovata nel periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 dicembre 2021, un dato che corrisponde a 85 000 CAP su un totale di 190 000. Secondo la stima preliminare delle autorità svedesi, la loro capacità di formazione sarà tuttavia limitata a circa 4 000-6 000 persone al mese in ragione delle misure adottate per contenere la diffusione della COVID-19.

(9) Secondo la Svezia, anche qualora le attività formative periodiche fossero effettuate a pieno ritmo e al massimo della capacità possibile, migliaia di conducenti ogni mese non riuscirebbero comunque a partecipare alla formazione periodica loro richiesta. È inoltre probabile che il numero elevato di congedi di malattia di educatori e conducenti incida su tali stime, dato che la Svezia non consente loro di essere presenti alle attività formative periodiche se presentano qualsiasi tipo di sintomo della COVID-19.

(10) Secondo le informazioni fornite dalla Svezia, durante il mese di marzo del 2021 non è stato possibile rilasciare almeno 1 000 CAP a causa dei limiti di capacità, mentre sono stati almeno 5 000 i CAP che non è stato possibile rilasciare durante il mese di aprile del 2021. Tali numeri sono destinati ad aumentare ulteriormente nei mesi successivi, dato che la quantità di CAP che devono essere rinnovati aumenta decisamente. Secondo le stime delle autorità svedesi, nel mese di luglio del 2021 dovrebbero scadere 9 500 CAP [tale stima non tiene conto dei CAP la cui validità è già stata prorogata in forza dell'applicazione del regolamento (UE) 2020/698 o del regolamento (UE) 2021/267]. Di conseguenza la Svezia non prevede di disporre delle capacità di formazione necessarie per rinnovare tutti i CAP in scadenza.

(11) La situazione è particolarmente problematica per quanto riguarda la formazione periodica dei conducenti in possesso di un CAP valido per il trasporto di merci, titolari di una patente di guida di categoria C1, C1+E, C o C+E. Secondo le informazioni fornite dalla Svezia, molti di tali conducenti hanno conseguito il CAP come diritto acquisito ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2003/59/CE. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2003/59/CE, la Svezia ha deciso che i conducenti interessati dovranno frequentare un primo corso o una prima formazione periodica conformemente alla direttiva dopo un periodo di sette anni. Di conseguenza, molti dei CAP ottenuti come diritto acquisito avevano la loro data di scadenza e sono stati rinnovati, per un periodo di cinque anni, nel settembre del 2016. Pertanto la validità di tali CAP scadrà nel settembre del 2021.

(12) Secondo le informazioni fornite dalla Svezia, tale Stato membro è ancora alle prese con la terza ondata della pandemia di COVID-19. Inoltre la diffusione del vaccino è stata più lenta del previsto in numerose zone del paese. Il 19 maggio 2021 il 40,7 % della popolazione aveva ricevuto una prima dose, mentre solo il 12,6 % aveva ricevuto una seconda dose. È pertanto difficile stabilire quando la situazione migliorerà, quando le misure adottate per prevenire o contenere la diffusione della COVID-19 saranno revocate o allentate, nonché quando la capacità di formazione potrà di conseguenza tornare alla normalità.

(13) In base all'attuale piano elaborato dall'Agenzia della sanità pubblica svedese, la limitazione a otto del numero di persone che possono essere riunite in un luogo chiuso dovrebbe essere allentata quando la diffusione della COVID-19 si sarà stabilizzata, in modo da aumentare tale numero a 50 persone. Non è tuttavia ancora stata fissata una data per tale possibile allentamento delle restrizioni, in quanto esso dipenderà dall'evoluzione della pandemia in Svezia. Inoltre tale allentamento delle restrizioni non consentirebbe comunque di ripristinare la capacità di formazione, dato che diverse strutture di formazione accolgono di norma circa 300 persone.

(14) La Svezia ritiene di avere una carenza di conducenti titolari di un CAP. Secondo la Svezia il 49 % delle imprese di trasporto del paese ha rivelato in un recente sondaggio di avere difficoltà nell'assunzione di conducenti. Le restrizioni applicabili nel paese rendono difficile la formazione di nuovi autisti e, nel contempo, la Svezia rischia di affrontare una significativa carenza di conducenti nel caso in cui non sia possibile prorogare ulteriormente il loro CAP.

(15) Sulla base delle informazioni fornite dalla Svezia, è necessario prorogare i periodi di 10 mesi di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento (UE) 2021/267 per garantire che detto Stato membro abbia la capacità di effettuare tutte le attività formative periodiche necessarie. La Svezia ritiene tuttavia che non sia necessario prorogare i periodi di 10 mesi specificati in tali articoli nella misura in cui si applicano alle attività formative periodiche o al rilascio della relativa certificazione, all'apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione e al rinnovo delle carte di qualificazione del conducente la cui validità scadrebbe altrimenti durante il nuovo periodo oggetto della proroga, compreso tra il 1o luglio 2021 e il 31 dicembre 2021.

(16) Secondo la Svezia il motivo per richiedere proroghe per i periodi massimi consentiti di sei mesi è dovuto all'accumulo di un arretrato molto significativo di attività formative periodiche, come descritto sopra. Il numero di CAP che devono ancora essere rinnovati è decisamente superiore al solito e la Svezia non prevede un ritorno ai numeri previsti in condizioni normali prima della fine dell'anno. È inoltre prevista, secondo tale Stato membro, una forte domanda di attività formative periodiche per il periodo autunnale.

(17) Secondo la Svezia le attività formative periodiche disponibili ammontano a 35 ore e la grande maggioranza dei conducenti titolari di CAP in Svezia scelgono di dividere tali attività formative periodiche in cinque parti diverse. Ciò significa che una netta maggioranza dei conducenti il cui CAP deve essere rinnovato entro la fine dell'anno ha già svolto 28 ore di formazione, con solo 7 ore rimanenti. Inoltre, secondo la Svezia, si tratta per lo più di conducenti esperti che hanno già assolto la maggior parte della loro formazione periodica regolamentata. Le proroghe richieste non dovrebbero pertanto generare rischi sproporzionati in termini di protezione e sicurezza dei trasporti.

(18) La Svezia dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare una proroga di sei mesi dei periodi compresi tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ai fini di tale disposizione, nonché dell'articolo 2, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) 2021/267.

(19) La Svezia dovrebbe inoltre essere autorizzata ad applicare una proroga di sei mesi dei periodi di 10 mesi di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento (UE) 2021/267, nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili soltanto alla partecipazione alle attività formative periodiche e al rilascio della relativa certificazione, all'apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione e al rinnovo delle carte di qualificazione del conducente la cui validità sarebbe altrimenti scaduta o scadrebbe altrimenti tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(20) La Svezia ha comunicato il suo consenso all'adozione e alla notifica della presente decisione in lingua inglese,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE

Articolo 1

La Svezia è autorizzata ad applicare le seguenti proroghe dei periodi di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento (UE) 2021/267:

a) una proroga di sei mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267, ai fini dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento;

b) una proroga di sei mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento;

c) una proroga di sei mesi del periodo di 10 mesi di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento (UE) 2021/267, applicabile soltanto alla partecipazione alle attività formative periodiche e al rilascio della relativa certificazione, all'apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione e al rinnovo delle carte di qualificazione del conducente la cui validità sarebbe altrimenti scaduta o scadrebbe altrimenti tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

Articolo 2

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2021


Per la Commissione
Adina-Ioana VALEAN
Membro della Commissione


Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato sull'organo ufficiale dell'Ente emittente che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
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