Corte di Cassazione Sezione II Civile - Ordinanza 16057-2020 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Giurisprudenza penale

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 16057 del 28 luglio 2020
Sezione Seconda Civile


Norme impugnate:

Massima: Codice della Strada. Rilevamente velocità con sistema SICVE-TUTOR.


FATTI DI CAUSA

... omissis ... ebbe a proporre opposizione avverso il verbale di contestazione di contravvenzione stradale per eccesso di velocità in autostrada, elevato nei suoi confronti dalla Polizia Stradale di ... omissis ... quale proprietario del veicolo interessato.
Il Giudice di Pace di ... omissis ..., resistendo la Prefettura di ... omissis ..., ebbe ad accogliere l'opposizione annullando il verbale, richiamandosi a sue precedenti decisioni.
La Prefettura di ... omissis ... ebbe a proporre gravame avanti il Tribunale di ... omissis ..., che, resistendo il ... omissis ..., rigettò l'appello, svolgendo motivazione diversa rispetto al Primo Giudice.
Osservava difatti il Giudice orobico come erroneamente il Giudice di Pace non aveva esaminato la questione nel merito e risolto la stessa mediante richiamo a suoi precedenti decisioni omologhe, poiché, così facendo, aveva omesso la motivazione prescritta nei provvedimenti giurisdizionali.
Nel merito, poi, il Giudice orobico rilevò come il verbale di contravvenzione era effettivamente lacunoso in relazione ad un elemento essenziale, ossia la specificazione del luogo in cui fu rilevata la commessa infrazione, di talché ribadì l'annullamento già pronunciato dal Giudice di Pace.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Prefetto di ... omissis ... articolando due motivi.
Il ... omissis ... ritualmente vocato è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa al Giudice di Pace di ... omissis ... per nuovo esame nel corretto contraddittorio.
Il Prefetto di ... omissis ... ha impugnato la sentenza del Giudice di ... omissis ... sulla scorta due motivi.
Con il primo mezzo d'impugnazione si denunzia violazione delle norme ex artt. 383, 394 e 385 codice della strada, posto che nel verbale di contravvenzione risultava puntualmente specificato il tratto autostradale, entro cui il sistema di rilevamento della velocità denominato Tutor, aveva rilevato l'infrazione, sicché rispettata era la disposizione relativa a detta indicazione, dato fattuale indispensabile per la validità del verbale di contestazione.
Un tanto anche avuto presente la modalità di funzionamento dello strumento tecnico impiegato, che non valuta la velocità istantanea bensì quella tenuta in un determinato intervallo di spazio e tempo - Cass. sez. 2 n° 9486/12 -.
Con la seconda doglianza l'Amministrazione rilevava omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 n° 5 cod. proc. civ., individuato nella documentazione afferente l'attività di accertamento della violazione, tempestivamente versata in atti.
Deve, in via officiosa, questa Corte di legittimità rilevare come da parte dell'Ufficio giudiziario di prime cure sia stato evocato in giudizio la Prefettura di ... omissis ...-U.T.G. benché l'atto impugnato era un verbale di contravvenzione stradale emesso dalla Polizia della Strada di ... omissis ..., ossia Ente che fa capo al Ministero degli Interni e, non già, alla Prefettura - Cass. sez. 2 n° 17765/07, Cass. sez. 2 n° 13886/10, Cass. sez. 2 n° 9401/09 -.
Dunque non poteva esser evocato a resistere in questo giudizio il Prefetto di ... omissis ... - legittimato in relazione all'eventuale ordinanza-ingiunzione che successivamente sarebbe stata emessa - bensì il Ministero degli Interni, dal quale dipende l'organo accertatore.
Un tanto comporta l'accertamento della carenza di legittimazione del soggetto evocato in questa causa e la nullità delle due sentenze emesse dai Giudici di merito con rinvio del procedimento al Giudice di Pace acche riavvii la procedura evocando il giusto contraddittore.
Il Giudice di rinvio provvederà anche a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimità, ex art. 385 comma 3 cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte provvedendo sul ricorso cassa la sentenza impugnata e quella presupposta emessa dal Giudice di Pace e rimette per nuovo esame la causa al Giudice di Pace di ... omissis ..., in persona di altro Magistrato, che anche disciplinerà le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019


Deposito sentenza 28 luglio 2020

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Sezione curata da: Palumbo salvatore e Dott. Claudio Molteni.

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