Autonoleggio con bus - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Semaforoverde

Regolamento per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autobus

Approvato dal Consiglio Comunale in data 24.11.1997 con deliberazione n. 132/1997, pubblicata
all’Albo Pretorio dal 27.11.1997 al 12.12.1997 ed in data 311.2000 con deliberazione n. 6/2000,
pubblicata all’Albo Pretorio dal 4.2.2000 al 192.2000 (approvata in via definitiva dallO,RE.CO.
In data 14.2.2000), divenuto esecutivo ai sensi di legge dal 21 .2.2000
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TITOLO I  
NORME GENERALI

Art. 1 Definizione del servizio di autonoleggio a mezzo autobus

Ai sensi del presente Regolamento, per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente si intende quello esercitato dietro corrispettivo nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione, effettuato con autoveicoli che, secondo il modello di costruzione e la loro attrezzatura, siano atti a trasportare più di nove persone, autista compreso.
Al servizio indicato al precedente comma possono essere adibiti:
  • autobus
  • minibus
  • autoveicoli destinati a trasporti specifici di persone.
I predetti autoveicoli devono essere conformi alle prescrizioni tecniche indicate dalla vigente normativa in materia.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per l’esecuzione ditale servizio, limitandosi a disciplinarlo, in conformità di legge, secondo le disposizioni del presente Regolamento. E’ vietato adibire gli autoveicoli sopra specificati a servizi diversi da quello cui sono destinati, fatte salve le diverse disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2 Disciplina del servizio

Il numero delle licenze da abbinare ai veicoli da destinarsi allo svolgimento del servizio sono attualmente fissati in n. 259 unità.

La Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Tecnico-Consultiva di cui all’art. 3 del presente Regolamento, può deliberare a cadenza biennale l’aumento del contingente di cui sopra fino ad un massimo del 5% dello stesso il quale rimane, anche per i bienni successivi, unico valore di riferimento.

Ai fini della prima applicazione della previsione di cui al precedente secondo comma, il termine avrà decorrenza a partire dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 3 Commissione Consultiva

Presso il Settore Trasporti e Mobilità è istituita una Commissione tecnico-consultiva.
La Commissione è incaricata di formulare pareri su tutte le materie che riguardano il funzionamento del servizio, l’applicazione del presente Regolamento e l’adozione di prowedimenti sia di carattere generale che particolare inerenti il servizio.

La Commissione è composta:
  • da tre rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui uno espressione della minoranza;
  • dal Direttore del Settore Trasporti e Mobilità che la presiede, o suo sostituto;
  • dal Comandante della Polizia Municipale o altro Dirigente P.M.;
  • dal Funzionario Direttivo che sovrintende al servizio;
  • da un rappresentante dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione;
  • da tre rappresentanti delle associazioni degli autonoleggiatori a mezzo autobus riconosciute in sede nazionale;
  • da un rappresentante del movimento cooperativo;
  • da un rappresentante designato dai sindacati di categoria rappresentativi a livello nazionale;
  • da un rappresentante delle associazioni degli utenti.
Funge da segretario della Commissione un Funzionario dell’Ufficio Autopubbliche del Settore Trasporti e Mobilità.

I membri della Commissione sono nominati con deliberazione della Giunta Municipale. Per ciascun componente viene contemporaneamente nominato un supplente che può partecipare all’attività della Commissione in assenza del titolare.

Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade automaticamente dall’incarico.

La Commissione - anche in composizione ridotta, che assicuri comunque la rappresentanza di tutte le componenti della categoria - funge da Commissione Giudicatrice dei concorsi per l’assegnazione di licenze di esercizio per il servizio di autonoleggio.

La Commissione ha durata coincidente con quella del Consiglio Comunale e resta in carica sino alla nomina della successiva, dopo la ricostituzione del Consiglio Comunale.

Art. 4 Sorveglianza del servizio

La sorveglianza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta dal Comune attraverso i funzionari del Settore competente e della Polizia Municipale.

Gli incaricati della sorveglianza possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse e dovunque si trovino gli autoveicoli adibiti al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.

TITOLO II
CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

Art. 5 Definizione di autobus

Per autobus si intendono quegli autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di sedici posti, escluso quello del conducente, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada.

Art. 6 Definizione di minibus

Per minibus si intendono quegli autoveicoli per trasporto di persone con un numero di posti superiore a Otto e non superiore a sedici, escluso quello del conducente, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada.


Art. 7 Definizione di veicoli per trasporti specifici di persone

Per veicoli adibiti al trasporto specifico di persone si intendono quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni fisiche, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente dì speciali attrezzature relative a tale scopo e con numero di posti superiore a Otto, escluso quello del conducente.

Art. 8  Limiti di anzianità di servizio

Gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente devono rispettare i seguenti limiti di anzianità:
a) nel caso di immissione in servizio, non superiore ai dieci anni dalla data della prima immatricolazione;
b) per il mantenimento in servizio, non superiore ai diciassette anni dalla data della prima immatricolazione, salvo eventuali deroghe annuali concesse in sede di visita di control lo e prorogabili sino ad un massimo di cinque anni.
Art. 9  Colorazione

La colorazione degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente deve essere difforme da quella prevista per i servizi pubblici di linea.

Art. 10 Allestimento interno

I sedili e l’allestimento interno degli autoveicoli, di cui agli articoli precedenti, devono sempre essere tenuti in buono stato di conservazione.

I servizi igienici, se esistenti, devono essere conformi alle normative igienico-sanitarie vigenti in materia.

Art. 11 Targhe del numero civico

Gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente devono esporre, nei modi sottoindicati, i contrassegni riportanti un numero d’ordine progressivo:

a) quello posteriore, a scudo, applicato sul lato destro della targa di immatricolazione e sigillato alla stessa da parte del competente Ufficio Comunale;

b) quello anteriore, circolare, in posizione centrale sul bordo inferiore del parabrezza. I suddetti contrassegni vengono forniti ai titolari di licenza, a carico degli stessi, a cura dell’Amministrazione Comunale.

Art. 12 Indicazione della Ragione Sociale

Gli autoveicoli di cui al presente titolo debbono apporre sulle fiancate e/o sulla parte anteriore e posteriore, in maniera permanente, l’indicazione dei dati identificativi del titolare della licenza ed eventualmente di chi organizza il servizio.

Art. 13 Pubblicità

Sugli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente possono essere esposti messaggi pubblicitari conformemente alle disposizioni vigenti in materia.

TITOLO III
NORME PER LE LICENZE DI ESERCIZIO

Art. 14 Licenze di esercizio

Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente subordinato al rilascio, per ciascun autoveicolo, di apposita licenza. L’esercizio del servizio comporta, da parte dei titolari, l’osservanza di tutte le norme di legge e del presente Regolamento, con particolare riferimento all’art. 1 dello stesso.

Art. 15 Rilascio, durata e criteri preferenziali per il rilascio delle licenze di esercizio

Sentita la Commissione di cui all’art. 3 del presente Regolamento, il Dirigente del Settore Trasporti e Mobilita rilascia le licenze per l’esercizio del servizio.

Con deliberazione del Consiglio Comunale vengono stabiliti i criteri ed i requisiti per la partecipazione al bando di pubblico concorso per l’assegnazione delle licenze.

Costituiscono criteri preferenziali per il rilascio della licenza di esercizio, nell’ordine:

a) titolarità di licenza per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autobus.
Fra i richiedenti sarà preferito colui che titolare di un minor numero di licenze;

b) esercenti di uno o più servizi pubblici di linea per il trasporto di persone con concessione rilasciata dalla Amministrazione Provinciale di Milano;

c) la circostanza che la richiesta sia fatta da cooperative o consorzi di imprese del settore.

A parità delle precedenti condizioni, prevale la maggiore anzianità del titolare nel servizio di trasporto viaggiatori su strada a mezzo dei veicoli di cui all’art. i del presente Regolamento.

La licenza ha durata illimitata salvo i casi di anticipata cessazione della stessa previsti dalle vigenti norme regolamentari.

Art. 16 Servizio per il trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche

In deroga ai casi previsti dagli artt. 15 e 17 del presente Regolamento ed in osservanza a quanto disposto dal Codice della Strada, il Dirigente prowede a rilasciare l’autorizzazione per autoveicoli da destinarsi allo svolgimento del servizio per il trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche, secondo i criteri di seguito elencati:

a) il contingente numerico delle autorizzazioni non ha numero definito;

b) possono essere utilizzati per il servizio esclusivamente autoveicoli aventi le caratteristiche richiamate all’art. 7) del presente Regolamento e di altre eventuali norme di legge vigenti in materia;

c) i soggetti richiedenti l’autorizzazione devono possedere i requisiti prescritti per il rilascio delle licenze elencati negli articoli successivi del presente Regolamento;

d) 11 rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettiva necessità del servizio e la sua validità corrisponde alla durata del servizio;

e) l’autorizzazione non è trasferibile, in nessun caso, ad altro soggetto;

f) gli assegnatari dell’autorizzazione sono tenuti, nello svolgimento del servizio, all’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia per quanto compatibili con lo stesso.

Art. 17 Condizioni per la trasferibilità delle licenze di esercizio

Il titolare di una o più licenze di autonoleggio con conducente può chiederne il trasferimento a soggetti che abbiano i requisiti previsti dalle norme del presente Regolamento, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di assegnazione della o delle licenze da parte dell’Amministrazione Comunale per concorso e/o trasferimento da altro soggetto.

E’ ammesso il trasferimento da parte del titolare di più licenze o anche solo di alcune di esse, sempre alle condizioni previste al comma precedente.

A parità di condizioni nei trasferimenti di licenze, dovrà essere data la precedenza al subentrante che assicuri la continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti del precedente titolare.

Art. 18 Rinnovazione delle licenze causa morte. Proseguimento dell ‘attività

In caso di morte del titolare di impresa individuale, la o le licenze di autonoleggio saranno intestate agli eredi che ne facciano richiesta entro 90 giorni dalla data del decesso. In tale circostanza, qualora l’impresa stessa risulti priva di un gestore munito dell’idoneità professionale, è consentito l’esercizio provvisorio da parte degli eredi per la durata di un anno, così come prescritto dall’art. 18 del D.M. n. 448 del 20.12.1991.

L’esercizio provvisorio può essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi. Alla scadenza dell’esercizio provvisorio l’impresa dovrà risultare munita del titolo di idoneità professionale, di cui all’art. 22 deI presente Regolamento.

La stessa regola si applica all’esercizio provvisorio del legale rappresentante del titolare incapace fisicamente o giuridicamente.

Nel caso di decesso o soprawenuta incapacità del dirigente, munito del titolo d’idoneità professionale, dell’impresa persona giuridica, le relative funzioni possono essere assunte provvisoriamente da un dirigente sprovvisto del titolo, per la durata di un anno. Il termine può essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi.

Nei casi di cui ai commi precedenti, l’esercizio dell’impresa o le funzioni dirigenziali possono essere assunti a titolo definitivo da una persona che, pur non avendo il titolo d’idoneità professionale, abbia svolto effettivamente funzioni di gestione o dirigenziali nella stessa azienda, per almeno cinque anni.

Non è ammessa deroga al requisito di idoneità morale, neppure nel caso di gestione ad esercizio provvisorio.

Qualora i soggetti indicati nel presente articolo non intendano awalersi delle facoltà sopra richiamate possono, entro il termine indicato al primo comma, chiedere che la/e licenza/e di esercizio venga/vengano trasferita/e ad altro soggetto da loro indicato e che sia in possesso dei requisiti previsti da questo Regolamento, nel rispetto delle prescrizioni indicate all’art. 17.

Art. 19 Requisiti per la titolarità delle licenze

La titolarità delle licenze è subordinata al possesso dei requisiti generali sotto elencati, oltre che dei requisiti morali, finanziari e professionali - previsti dagli artt. 4, 5, 6, 7, 8 del D.M. n. 448 del 20.12.1991 - specificati ai successivi artt. 20, 21 e 22 del presente Regolamento.

1) Per le persone fisiche:
a) cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea;
b) residenza nel Comune di Milano o in altro Comune della Provincia;
c) iscrizione al Registro delle Ditte tenuto dalla Camera di Commercio o all’Albo delle Imprese Artigiane;
d) possesso della licenza di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S. 18.6.1931 n. 773, oppure del certificato di iscrizione al registro di P.S. di cui all’art. 121 del T.U.L.P.S. 18.6.1931 n. 773 e dell’art. 19 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
e) non essere incorso in prowedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
f) non essere stato, nel quinquennio precedente, titolare di licenza per il servizio di noleggio con conducente mediante autobus, rilasciata dal Comune di Milano, conferita ad una cooperativa owero trasferita ad altro soggetto.

2) Per le persone giuridiche:
a) che abbiano la loro sede principale o secondaria nel Comune di Milano o in un altro Comune della Provincia;
b) che siano iscritte alla Camera di Commercio e presso la Cancelleria del Tribunale competente;
c) i cui titolari o legali rappresentanti abbiano i requisiti richiesti e di cui al punto 1), ad eccezione dell’obbligo della residenza in un Comune della Provincia.

Art. 20 Requisito dell’idoneità morale

Deve essere posseduto dal titolare della impresa individuale o, quando si tratta di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

Quando all’esercizio dell’impresa o di un ramo di essa o di una sede sia preposto un institore o un direttore, anche da quest’ultimo. Il requisito dell’idoneità morale, che deve essere inoltre posseduto da tutte le persone che dirigono l’attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva, consiste nel:
1) non essere incorso in condanne per delitti che comportino la pena accessoria dell’interdizione ai sensi degli artt. 19 e 28 e seguenti del C.P., così come modificati dalla Legge 689/81;
2) non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
3) non avere riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio;
4) non avere riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della Legge 20.2.1958 n. 75;
5) non avere in corso procedura di fallimento o essere stato soggetto a procedura fallimentare;
6) non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
7) non avere subito, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l’attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli.

In tutti i precedenti casi, laddove non sussista il requisito dell’idoneità morale, tale requisito continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

Art. 21 Requisito dell’idoneità finanziaria

Consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell’impresa.

Ai fini dell’accertamento della idoneità finanziaria sono considerati: i conti annuali dell’impresa, ove esistano; i fondi disponibili, compreso le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l’impresa; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti e installazioni; nonché il
capitale di esercizio.

In alternativa a tali accertamenti si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di un’attestazione di affidamento, rilasciata da aziende od istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi, per un importo pari alla cifra prevista dalle specifiche normative vigenti in materia.

Art. 22 Requisito dell’idoneità professionale

Deve essere posseduto, qualora trattasi di impresa individuale, dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l’attività di trasporto dell’azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell’impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare. In tutti gli altri casi di impresa diversa da quella individuale dalla persona o dalle persone che dirigono
l’attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Esso consiste nell’esibizione dell’attestato rilasciato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C., che abilita l’interessato a dirigere l’attività di trasporto esclusivamente nazionale owero anche internazionale.

Art. 23 Requisito relativo all’organico ed alla disponibilità del personale

Ai sensi dell’art. 16, 6° comma del D.M. n. 448 del 20.12.1991, entro novanta giorni dall’inizio dell’attività, le imprese devono presentare, a pena di decadenza della o delle licenze assegnate o trasferite, la seguente documentazione:

a) certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, della assistenza malattia e dell’assistenza infortuni sul lavoro, dal quale risulti il numero di posizione del contribuente; in luogo del suddetto certificato è ammessa la presentazione di qualunque altro documento in carta semplice, rilasciato dagli enti assicuratori, presentato in originale o copia autentica, dal quale risulti l’avvenuta denuncia del personale e il numero di posizione del contribuente;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 4 della Legge 4.1.1968 n. 15, dalla quale risulti il numero dei dipendenti dell’impresa, con l’indicazione della suddivisione tra impiegati e operai, e che l’impresa è in regola con le relative contribuzioni.

E’ fatto obbligo alle imprese comunicare al Comune ogni successiva variazione relativa ai suddetti punti a) e b).

Art. 24 Domicilio del titolare ed ubicazione della rimessa

I titolari di licenza di esercizio devono comunicare all’Ufficio competente il proprio domicilio ovvero la sede della Società, nonché entro 30 giorni ogni variazione intervenuta al riguardo.

Le autorimesse devono essere ubicate nel Comune di Milano o in un Comune della Provincia. Entro 30 giorni deve essere comunicato all’Ufficio competente ogni variazione intervenuta nella ubicazione delle autorimesse.

Art. 25 Verifica e perdita dei requisiti

In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale e finanziaria di cui agli artt. 20 e 21, l’Amministrazione Comunale procede alla revoca della/e licenza/e intestata/e al soggetto interessato, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

A cadenza quinquennale dalla data del rilascio della licenza, ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, l’Ufficio competente provvede alla verifica dei requisiti in base ai quali l’impresa ha acquisito la titolarità della/e licenza/e, nonché l’adempimento degli obblighi connessi all’esercizio dell’attività.

TITOLO IV
NORME PER IL SERVIZIO DEGLI AUTOVEICOLI

Art. 26 Inizio del servizio ed obblighi del titolare della licenza

Il titolare di licenza di esercizio deve iniziare, a pena di decadenza, il servizio entro sei mesi dall’intestazione della licenza. Tale termine sarà prorogabile per comprovati e giustificati motivi, solo una volta, per un termine valutato discrezionalmente da parte della Commissione di cui all’art. 3 del presente Regolamento.

Il titolare deve altresì presentare all’Ufficio Autopubbliche, almeno quindici giorni prima dell’inizio dell’attività, l’elenco degli autoveicoli, in numero di uno per ciascuna licenza e fornire, contemporaneamente, la documentazione atta a provarne la disponibilità e di avere contratto l’assicurazione contro i rischi da responsabilità civile derivanti dalla circolazione degli stessi, anche per i danni provocati alle persone e cose trasportate, nonché la documentazione relativa all’ ubicazione dell’ ‘autorimessa/e.

Anche successivamente, per tutta la durata dell’esercizio della licenza, il titolare è tenuto a presentare, a semplice richiesta dell’Ufficio, la documentazione prevista nel comma che precede.

Art. 27 Visite di controllo

Gli autoveicoli sono sottoposti, all’inizio del servizio e, successivamente, una volta all’anno, a visita di controllo presso l’Ufficio Autopubbliche. Le visite sono effettuate dalla Commissione di cui all’art. 3 in composizione ridotta determinata con apposito provvedimento dell’Assessore al Settore T.M.

Potranno essere disposte anche altre visite a carattere straordinario.

Le visite di controllo hanno lo scopo di verificare lo stato di conservazione e decoro degli autoveicoli, la loro rispondenza alle caratteristiche e l’adempimento di tutte le prescrizioni sul servizio adottate dagli Organi dell’Amministrazione Comunale e dal presente Regolamento. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico, riservati all’Ufficio Provinciale M.C.T.C. ai sensi del vigente Codice della Strada.

Art. 28 Modalità per le visite di controllo

Le visite di controllo hanno luogo nella località, giorno ed ora comunicati con apposito awiso.

Per comprovati e documentati motivi di servizio aziendali, l’Ufficio Autopubbliche è autorizzato a differire la data di presentazione dell’autobus da sottoporre a verifica per un massimo di due sedute immediatamente successive, purché nell’ambito dell’anno solare di riferimento.

Alla località di visita possono accedere solo i titolari di licenza, eventualmente rappresentati da altre persone con delega scritta ed i conducenti degli autoveicoli.

Sulla licenza di esercizio dei veicoli ritenuti idonei dalla Commissione, di cui all’articolo precedente, verrà apposto il visto comprovante l’avvenuta visita.

In caso contrario, sentita l’apposita Commissione, si provvede al ritiro della licenza di esercizio, ed il titolare deve rimettere in efficienza o sostituire l’autoveicolo entro due mesi dal giorno della visita. Questo termine può essere prorogato, su parere della Commissione, fino a sei mesi.

Durante questo periodo, può essere consentita la continuazione del servizio sulla base di un permesso provvisorio rilasciato, su parere della Commissione, dall’Ufficio preposto. Il titolare ha l’obbligo di sottoporre a nuova visita l’autoveicolo entro 30 giorni. A seguito dell’inutile decorso di questo termine, si provvede ai sensi del comma precedente.

Art. 29 Documentazione obbligatoria

Oltre ai contrassegni da esporre nelle modalità previste all’art. 11, ogni autobus in circolazione deve essere provvisto della licenza di esercizio o copia aggiornata ed autentica di essa e degli altri documenti di circolazione richiesti dalla legge.

Il servizio dei conducenti svolto per conto ed in nome del titolare della licenza, ferma la loro responsabilità personale ai sensi di legge.

Art. 30 Prescrizioni di servizio

Nell’esercizio dell’attività di noleggio regolamentata dal presente Regolamento, il titolare deve assicurarsi che a bordo del veicolo vengano conservati:
  • dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell’Azienda attestante il tipo di rapporto di lavoro intercorrente con l’autista;
  • il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente dicitura: “Perquesto servizio verrà emessa regolare fattura con l’indicazione della data e del numero del presentefoglio di viaggio” ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, legeneralità del conducente, il numero di telaio ed il numero di targa dell’autobus. Il foglio di viaggiodovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall’associazione di categoria ed approvate dalla Giunta Regionale. I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno.

Art. 31 Stazionamento degli autobus

E’ fatto divieto di stazionare con autobus da noleggio con conducente nelle strade o aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio, salvo quanto stabilito dalle disposizioni regionali relative alle aree nell’ambito degli scali aeroportuali.

Qualora il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autobus sostino agli scali di arrivo, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

Art. 32 Tariffe e condizioni di trasporto

L’Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all’art. 3, può determinare i minimi e i massimi delle tariffe e le condizioni di trasporto.

Le tariffe e le condizioni di trasporto - se determinate ai sensi del comma precedente - debbono essere tenute nell’autoveicolo a disposizione degli utenti e nell’autorimessa.

Il prezzo del servizio è quello che risulta convenuto tra l’esercente del servizio e l’utente, nei limiti delle tariffe eventualmente stabilite a norma del presente articolo.

Art. 33 Interruzione del servizio e diritto al pagamento

Qualora, per avaria dell’autobus o per altri casi di forza maggiore, risulti impossibile proseguire il servizio intrapreso, è fatto obbligo al conducente di adoperarsi perché il servizio abbia comunque completa esecuzione, avvalendosi, se necessario, anche di diverso autobus.

TITOLO V
NORME DI SERVIZIO PER I CONDUCENTI

Art. 34 Doveri generali dei conducenti

I conducenti di autobus in servizio di noleggio da rimessa debbono osservare, oltre le disposizioni delle leggi e dei Regolamenti, le altre norme di servizio emanate dagli Organi dell’Amministrazione Comunale, gli ordini e le istruzioni che venissero loro impartiti dalla Polizia Municipale.

Art. 35 Comportamento in servizio

I conducenti di autobus in servizio di noleggio debbono:
1) indossare abiti decorosi;
2) essere muniti di tutti i documenti prescritti dagli artt. 29, 30 e 32 ed esibirli a richiesta degli incaricati della sorveglianza;
3) tenere con gli utenti un contegno corretto;
4) compiere il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta e, comunque, il percorso indicato dall’utente;
5) controllare che il funzionamento del contachilometri e del cronotachigrafo sia regolare;
6) visitare diligentemente, al termine di ogni servizio, l’interno dell’autobus; trovandovi qualche oggetto, di cui non sia possibile l’immediata restituzione all’utente, debbono depositarlo immediatamente all’Ufficio oggetti rinvenuti od al più vicino Ufficio della Polizia Municipale del Comune di Milano;
7) compiere tutti i servizi richiesti dagli incaricati della sorveglianza o da agenti della Forza Pubblica o, per il trasporto di persone ferite o colte da malore nelle strade, da qualunque persona. In caso di mancato pagamento provvederà l’Amministrazione Comunale, salva rivalsa verso chi di diritto.

Ai conducenti di autobus in servizio di noleggio da rimessa è fatto divieto:
1) di interrompere di propria iniziativa il servizio, eccettuati i casi previsti dall’art. 36 ed ogni altro caso in cui l’utente commetta atti costituenti reato;
2) di consumare vivande o bevande e fumare nell’autobus durante il servizio, senza l’espresso consenso degli utenti;
3) di tenere nell’autobus persone, animali o cose che non abbiano attinenza col servizio.

TITOLO VI
NORME PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO

Art. 36 Atti vietati agli utenti del servizio

E’ vietato agli utenti del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente:
1) insudiciare o guastare l’autobus e le sue apparecchiature;
2) distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;
3) fare schiamazzi o rumori molesti anche fuori dai centri abitati.

TITOLO VII
NORME PER IL RITIRO DELLE LICENZE DI ESERCIZIO

Art. 37 Ritiro della licenza di esercizio a cura degli incaricati della sorveglianza

Gli incaricati della sorveglianza sullo svolgimento del servizio provvedono all’immediato ritiro della licenza di esercizio o del permesso provvisorio rilasciato ai sensi dell’art. 28 nei seguenti casi:
1) sospensione, decadenza o revoca della licenza o scadenza del permesso provvisorio;
2) mancanza o irregolarità della certificazione dell’esito della visita di controllo di cui all’art. 28;
3) inottemperanza all’obbligo di sottoporre l’autobus alla visita di controllo ordinaria e straordinaria.

TITOLO VIII
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 38 Decadenza della licenza di esercizio

Il Dirigente del Settore competente, sentita la Commissione di cui all’art. 3, e previa diffida all’interessato, dichiara la decadenza della licenza:
a) in caso di anticipato scioglimento, prima del decorso di un quinquennio dalla data di assegnazione della licenza di esercizio, della Cooperativa o Consorzio previsti all’art. 15 comma 2 lett. c);
b) nell’ipotesi prevista dall’art. 26, comma 1;
c) nei casi in cui si accerti la mancanza o la perdita dei presupposti e delle condizioni soggettive e oggettive alla sussistenza dei quali il rilascio della licenza stessa è stato subordinato;
d) nei casi di interruzione del servizio protrattasi per oltre 180 giorni senza giustificato motivo.


Art. 39 Revoca della licenza di esercizio

Il Dirigente, sentita la Commissione di cui all’art. 3, e previa diffida all’interessato, può revocare la licenza di esercizio nei seguenti casi:
1) utilizzo indebito di licenza su veicoli diversi da quelli per i quali la licenza è stata rilasciata;
2) inosservanza ripetuta delle prescrizioni di cui agli articoli 24, 27, 30 e 31;
3) guida da parte di conducente privo della patente prescritta o con patente sospesa o comunque cessata;
4) effettuazione del servizio durante il periodo di sospensione della licenza di esercizio.

La licenza di esercizio può inoltre essere revocata quando al titolare che commette una infrazione sia già stata comminata, per qualsiasi motivo, la sospensione della licenza per un periodo non inferiore a sessanta giorni o, se per un periodo inferiore, dopo tre sospensioni.


Art. 40 Sospensione della licenza di esercizio

Nei casi di minore gravità, per i quali non si dà luogo all’applicazione dei provvedimenti previsti dagli artt. 38 e 39, il Dirigente, sentita la Commissione di cui all’art. 3, potrà disporre la temporanea sospensione della licenza di esercizio, per un periodo dì tempo che sarà commisurato alla gravità delle infrazioni commesse e che comunque non potrà eccedere la durata di giorni sessanta.


Art. 41 Sanzioni amministrative pecuniarie

Indipendentemente dalle sanzioni previste dagli artt. 38, 39 e 40, le violazioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni pecuniarie previste per le infrazioni a norme dei Regolamenti Comunali ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.


DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 42 Esonero, ai sensi dell’art. 19 deI D.M. n. 448 del 20.12.1991, dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 21 e 22

Sono esonerate dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 21 e 22 deI presente Regolamento, le imprese che alla data del 28.1.1991, corrispondente all’entrata in vigore della Legge n. 428 del 29.12.90, erano già titolari di concessioni, di autorizzazioni e di licenze per l’autotrasporto di viaggiatori rilasciate dagli Enti competenti, sino allo scadere del quinquennio
dall’entrata in vigore del D,M. n. 448 del 20.12.1991, corrispondente al 2.3.1997.

Per lo stesso periodo, all’atto di ulteriori richieste di autorizzazioni o licenze da parte delle medesime imprese e nel caso in cui le stesse non siano già titolari di licenza rilasciata dal Comune di Milano, debbono presentare copia della concessione, autorizzazione o licenza già posseduta alla data del 28.1.1991, convalidata dall’ente concedente che ne certifichi altresì la validità attuale.

Le imprese individuali e le società, risultanti dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società, continuano, per il quinquennio richiamato all comma del presente articolo, ad essere esonerate, sempre che possano indicare il nominativo di almeno una persona che svolga attività di trasporto a livello direzionale nell’ambito dell’impresa stessa da almeno 5 anni in maniera permanente ed effettiva.


Art. 43 Provincia di Lodi

I titolari di licenza/e di esercizio che, alla data della definitiva istituzione della Provincia di Lodi coincidente con l’elezione del Consiglio Provinciale 1995 awenuta in data 23.4.1995, avevano la sede della ditta in uno dei Comuni facenti parte della nuova Provincia, conservano la titolarità della/e licenza/e in deroga alla previsione di cui all’art. 19 punto 1) lett. b) del presente
Regolamento.

In caso di trasferimento della sede della ditta ad altra località, gli stessi titolari perderanno la prerogativa sopra indicata e dovranno rientrare in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 19.


DISPOSIZIONI FINALI

ART. 44 Adeguamenti di legge

Le disposizioni di cui al presente Regolamento richiamanti espressamente il contenuto del D.M. n. 448 del 20.12.1991 si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modifiche introdotte alla normativa generale.



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
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