Articolo 74 Articolo 74, comma 6 Per aver contraffatto, asportato, sostituito, alterato cancellato o reso illeggibile la targhetta del costruttore o il numero di identificazione del telaio del ciclomotore, motoveicolo, autoveicolo filoveicolo o rimorchio.
Sanzioni accessorie Non previste
Note operative * Se il fatto non costituisce reato. In caso di contraffazione del telaio applicare artt. 469 e 470 C.P. * I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione: a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso; b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato. * Nel caso di contraffazione o alterazione del marchio dello Stato applicare l'art. 473 del c.p.; mentre nel caso di messa in circolazione, vendita o detenzione di marchi distintivi contraffatti applicare l'art. 474 del c.p.
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.) 0 Punti (conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni) 0 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni)
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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