Titolo III Codice della Strada - Dei veicoli > Capo I - Dei veicoli in generale
CODICE DELLA STRADA AGGIORNATO Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 D.Lgs. n. 285/1992
TITOLO III DEI VEICOLI
CAPO I - Dei veicoli in generale
Articolo 46 Nozione di veicolo
(Art. 196 del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo: a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento; b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore[1].
NOTE
[1] Periodo sostituito dall'art. 8, comma 1, della Legge 29.07.2010, n. 120.
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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