Articolo 46-bis Codice della Strada - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Titolo III Codice della Strada - Dei veicoli > Capo I - Dei veicoli in generale
CODICE DELLA STRADA AGGIORNATO
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
D.Lgs. n. 285/1992

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO I - Dei veicoli in generale

Articolo 46 bis
Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria


[1]
1. Qualora un veicolo immatricolato all’estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 15.000,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, secondo le procedure di cui all’articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 214-bis del citato codice; si applicano le disposizioni dell’articolo 207 del medesimo codice.

NOTE

[1] Articolo inserito dall'art. 52, comma 1, della Legge 29.07.2010, n. 120.



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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