Titolo VII Codice della Strada - Disposizioni finali e transitorie > Capo II - Disposizioni transitorie
CODICE DELLA STRADA AGGIORNATO Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 D.Lgs. n. 285/1992
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO II - Disposizioni transitorie
Articolo 233 Norme transitorie relative al Titolo I
(Art. 407 del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1° gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
NOTE
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Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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