Titolo VI Codice della Strada - Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni > Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
CODICE DELLA STRADA AGGIORNATO Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 D.Lgs. n. 285/1992
TITOLO VI DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
CAPO I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
SEZ. I - Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime
Articolo 198 Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.
NOTE
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Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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