1. E’ fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all’assicurazione obbligatoria. [1]
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26,00 a euro 102,00. Si applica la disposizione del comma 8 dell’art. 180.
NOTE
[1]Per effetto del DL 24.01.2012 n.1 art. 34, convertito in Legge n. 27 del 24.03.2012 ed adottato con DL 9.8.2013 n. 110 (G.U. n. 232 del 3.10.2013) CESSA L'OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DEL CONTRASSEGNO ASSICURATIVO SUGLI AUTOVEICOLI. Dovrà però essere sempre esibito, alla richiesta degli organi di controllo, il certificato assicurativo.
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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