Articolo 167 Prontuario CDS - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Articoli Prontuario CDS
PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA AGGIORNATO E GRATUITO
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
D.Lgs. n. 285/1992

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 167
Trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi

Articolo 167, comma 2
Articolo 167, comma 2
Conducente che circolava col veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, essendo detta massa è superiore a 10 t. - Eccedenza non supera 1t..

Sanzioni accessorie
Non previste
Note operative
* Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
* La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 42,00
ore notturne: 42,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 29,40
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 29,40
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
2 Punti (conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
1 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni)



Articolo 167, comma 2
Articolo 167, comma 2
Conducente che circolava col veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, essendo detta massa è superiore a 10 t. - Eccedenza non supera 2t...

 
Sanzioni accessorie
Non previste
Note operative
* Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
* La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 87,00
ore notturne: 87,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 60,90
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 60,90
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
4 Punti
(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
2 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni)



Articolo 167, comma 2
Articolo 167, comma 2
Conducente che circolava col veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, essendo detta massa è superiore a 10 t. - Eccedenza non supera 3t.
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Sanzioni accessorie
Non previste
Note operative
* Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
* La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 173,00
ore notturne: 173,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 121,10
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 121,10
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
6 Punti
(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
3 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni)



Articolo 167, comma 2
Articolo 167, comma 2
Conducente che circolava col veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, essendo detta massa è superiore a 10 t. - Eccedenza supera 3t..

Sanzioni accessorie
Non previste
Note operative
* Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
* La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 43,00
ore notturne: 431,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 301,70
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 301,70
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
8 Punti
(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
4 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni)



Articolo 167, comma 2-bis
Articolo 167, comma 2-bis
Conducente che circolava col veicolo (ibrido-elettrico-gpl-metano) la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, essendo detta massa è superiore a 10 t. Eccedenza non supera 1t..

Sanzioni accessorie
Non previste
Note operative
* Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
* La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 42,00
ore notturne: 42,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 29,40
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 29,40
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
2 Punti
(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
1 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni)



Articolo 167, comma 2-bis
Articolo 167, comma 2-bis
Conducente che circolava col veicolo (ibrido-elettrico-gpl-metano) la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, essendo detta massa è superiore a 10 t. Eccedenza non supera 2t..

Sanzioni accessorie
Non previste
Note operative
* Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
* La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 87,00
ore notturne: 87,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 60,90
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 60,90
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
4 Punti
(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
2 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni)



Articolo 167, comma 2-bis
Articolo 167, comma 2-bis
Conducente che circolava col veicolo (ibrido-elettrico-gpl-metano) la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, essendo detta massa è superiore a 10 t. Eccedenza non supera 3t..

Sanzioni accessorie
Non previste
Note operative
* Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
* La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 173,00
ore notturne: 173,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 121,10
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 121,10
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
6 Punti
(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
3 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni)



Articolo 167, comma 2-bis
Articolo 167, comma 2-bis
Conducente che circolava col veicolo (ibrido-elettrico-gpl-metano) la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, essendo detta massa è superiore a 10 t. Eccedenza supera 3t..

Sanzioni accessorie
Non previste
Note operative
* Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
* La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 431,00
ore notturne: 431,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 301,70
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 301,70
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
8 Punti
(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
4 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni)



Articolo 167, comma 3
Articolo 167, comma 3
Conducente che circolava col veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere non superiore a 10 t. e la cui eccedenza, superiore al cinque per cento della massa complessiva. Eccedenza non supera 10%; Eccedenza massima <=5%

Sanzioni accessorie
Non previste
Note operative
* Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
* La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 42,00
ore notturne: 42,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 29,40
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 29,40
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
2 Punti
(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
1 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni)



Articolo 167, comma 3
Articolo 167, comma 3
Conducente che circolava col veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere non superiore a 10 t. e la cui eccedenza, superiore al cinque per cento della massa complessiva. Eccedenza <= 15%..

Sanzioni accessorie
Non previste
Note operative
* Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
* La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 87,00
ore notturne: 87,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 60,90
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 60,90
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
4 Punti
(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
2 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni).
 


Articolo 167, comma 3
Articolo 167, comma 3
Conducente che circolava col veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere non superiore a 10 t. e la cui eccedenza, superiore al cinque per cento della massa complessiva. Eccedenza <= 25%..

Sanzioni accessorie
Non previste
Note operative
* Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
* La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 173,00
ore notturne: 173,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 121,10
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 121,10
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
6 Punti
(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
3 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni).



Articolo 167, comma 3
Articolo 167, comma 3
Conducente che circolava col veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere non superiore a 10 t. e la cui eccedenza, superiore al cinque per cento della massa complessiva. Eccedenza supera > 25%..

Sanzioni accessorie
Non previste
Note operative
* Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
* La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 431,00
ore notturne: 431,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 301,70
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 301,70
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
8 Punti
(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
4 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni).
 


Articolo 167, comma 3-bis
Articolo 167, comma 3-bis
Conducente che circolava col veicolo (ibrido-elettrico-gpl-metano) la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere non superiore a 10 t. e la cui eccedenza, superiore al cinque per cento della massa complessiva. Eccedenza <= 5%..

Sanzioni accessorie
Non previste
Note operative
* Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
* La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 41,00
ore notturne: 41,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 29,40
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 29,40
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
2 Punti
(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
1 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni).
 


Articolo 167, comma 3-bis
Articolo 167, comma 3-bis
Conducente che circolava col veicolo (ibrido-elettrico-gpl-metano) la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere non superiore a 10 t. e la cui eccedenza, superiore al cinque per cento della massa complessiva. Eccedenza <= 15%.

Sanzioni accessorie
Non previste
Note operative
* Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
* La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 87,00
ore notturne: 87,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 60,90
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 60,90
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
4 Punti
(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
2 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni).
 


Articolo 167, comma 3-bis
Articolo 167, comma 3-bis
Conducente che circolava col veicolo (ibrido-elettrico-gpl-metano) la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere non superiore a 10 t. e la cui eccedenza, superiore al cinque per cento della massa complessiva. Eccedenza <= 25%..

Sanzioni accessorie
Non previste
Note operative
* Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
* La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 173,00
ore notturne: 173,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 121,10
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 121,10
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
6 Punti
(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
3 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni).
 


Articolo 167, comma 3-bis
Articolo 167, comma 3-bis
Conducente che circolava col veicolo (ibrido-elettrico-gpl-metano) la cui massa complessiva a pieno carico risultava essere non superiore a 10 t. e la cui eccedenza, superiore al cinque per cento della massa complessiva. Eccedenza > 25%..

Sanzioni accessorie
Non previste
Note operative
* Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa  complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
* La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 431,00
ore notturne: 431,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 301,70
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 301,70
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
8 Punti
(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
4 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni).
 


Articolo 167, comma 4
Articolo 167, comma 7
Conducente che circolava con autoveicolo adibito al trasporto di veicoli violando le disposizioni contenute nel comma 4 del presente articolo.

Sanzioni accessorie
Non previste
Note operative
* I suddetti veicoli possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettere e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 173,00
ore notturne: 173,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 121,10
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 121,10
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
6 Punti
(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
3 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni).
 


Articolo 167, comma 5
Articolo 167, comma 5
Conducente che circolava alla guida di un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione. Eccedenza non superiore a 1t.

Sanzioni accessorie
Non previste
Note operative
* Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
* La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 42,00
ore notturne: 42,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 29,40
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 29,40
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
2 Punti
(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
1 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni).
 


Articolo 167, comma 5
Articolo 167, comma 5
Conducente che circolava alla guida di un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione. Eccedenza non superiore a 2t.

Sanzioni accessorie
Non previste
Note operative
* Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
* La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 87,00
ore notturne: 87,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 60,90
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 60,90
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
4 Punti
(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
2 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni).
 


Articolo 167, comma 5
Articolo 167, comma 5
Conducente che circolava alla guida di un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione. Eccedenza non superiore a 3t.

Sanzioni accessorie
Non previste
Note operative
* Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
* La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 173,00
ore notturne: 173,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 121,10
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 121,10
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
6 Punti
(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
3 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni).



Articolo 167, comma 5
Articolo 167, comma 5
Conducente che circolava alla guida di un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione. Eccedenza superiore a 3t.

Sanzioni accessorie
Non previste
Note operative
* Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
* La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 431,00
ore notturne: 431,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 301,70
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 301,70
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
8 Punti
(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
4 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni).
 


Articolo 167, comma 6
Articolo 167, comma 6
Conducente che circolava alla guida di un autotreno o con un autoarticolato, la cui massa parziale di uno soltanto dei veicoli, a pieno carico risulti superiore a 10 t. Eccedenza non superiore a 1t..

Sanzioni accessorie
Non previste
Note operative
* Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
* La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 42,00
ore notturne: 42,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 29,40
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 29,40
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
2 Punti
(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
1 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni).
 


Articolo 167, comma 6
Articolo 167, comma 6
Conducente che circolava alla guida di un autotreno o con un autoarticolato, la cui massa parziale di uno soltanto dei veicoli, a pieno carico risulti
superiore a 10 t. Eccedenza non superiore a 2t.

Sanzioni accessorie
Non previste
Note operative
* Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
* La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 87,00
ore notturne: 87,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 60,90
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 60,90
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
4 Punti
(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
2 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni).
 


Articolo 167, comma 6
Articolo 167, comma 6
Conducente che circolava alla guida di un autotreno o con un autoarticolato, la cui massa parziale di uno soltanto dei veicoli, a pieno carico risulti
superiore a 10 t. Eccedenza non superiore a 3t.

Sanzioni accessorie
Non previste
Note operative
* Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
* La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 173,00
ore notturne: 173,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 121,10
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 121,10
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
6 Punti
(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
3 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni).
 


Articolo 167, comma 6
Articolo 167, comma 6
Conducente che circolava alla guida di un autotreno o con un autoarticolato, la cui massa parziale di uno soltanto dei veicoli, a pieno carico risulti
superiore a 10 t. Eccedenza superiore a 3t..

Sanzioni accessorie
Non previste
Note operative
* Specificare sempre il peso consentito, l’eccedenza il luogo di partenza e quello di destinazione. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
* La violazione deve essere contestata, con separato verbale, sia al conducente che al proprietario del veicolo, o al committente quando ricorre.

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 431,00
ore notturne: 431,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 301,70
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 301,70
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
8 Punti
(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
4 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni).
 


Articolo 167, comma 9
Articolo 167, comma 9
Proprietario o committente del trasporto che viola de disposizioni precedenti.

Sanzioni accessorie
Non previste
Note operative
Non previste

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: vedi casistiche comma 6
ore notturne: vedi casistiche comma 6
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: vedi casistiche comma 6
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: vedi casistiche comma 6
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
0 Punti
(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
0 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni).
 


Articolo 167, comma 11
Articolo 167, comma 11
Circolava alla guida di un veicolo eccezionale,  trasporto eccezionale, con massa complessiva superiore..

Sanzioni accessorie
Non previste
Note operative
Non previste

Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: vedi casistiche comma 6
ore notturne: vedi casistiche comma 6
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: vedi casistiche comma 6
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: vedi casistiche comma 6
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.)
0 Punti
(conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni)
0 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni).
  

Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo sopra indicato è frutto di una libera opinione dei curatori della norma a cui fa espresso riferimento.
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