Articolo 126-bis, comma 2 Articolo 126-bis, comma 2 Invitato a farlo, ometteva di comunicare i dati del conducente alla guida del proprio veicolo.
Sanzioni accessorie Non previste
Note operative * Nel caso che non sia possibile identificare il conducente del veicolo, le sue generalità devono essere fornite dal proprietario del veicolo stesso (o, nel caso di persona giuridica, dal legale rappresentante o suo delegato) senza che nei loro confronti si attui decurtazione di punti dalla loro patente di guida.
Decurtazione punti patente di guida e/o titolo abilitativo (C.Q.C., etc.) 0 Punti (conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni) 0 Punti (conducente esperto con patente conseguita da più di 3 anni)
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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