Sentenza Cassazione Penale n. 39002 del 08.08.2017 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Semaforoverde
 
 
 
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 39002 del 08/08/2017.
Integrazione del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale a seguito di omesso arresto all'ALT dell'agente e relative manovre ad impedimento dell'inseguimento da parte delle forze di polizia.
 
 
 
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
 
 
1. ... Omissis ... impugna l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame, annullata l'ordinanza genetica con riferimento al reato di cui all'art. 75 d. I.vo 159/2011, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, con prescrizioni, per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.. Nell'ordinanza impugnata (cfr. pag. 2) è descritta la fuga, a bordo della moto, intrapresa dal ricorrente alla vista della volante della Polizia allorquando l'indagato, a fortissima velocità, percorreva il marciapiedi incurante della presenza di persone che sostavano vicino alle locali panchine e di quelle che passavano in un luogo interessato da svariate attività commerciali.
 
2. Il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge penale e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza del reato, non configurabile in ragione della brevità del tratto di strada percorso dal ricorrente (300 mt.) sotto l'inseguimento dei verbalizzanti e delle concrete modalità del fatto che si è risolto nella mera fuga all'alt intimatogli dai verbalizzanti per sottrarsi al controllo di Polizia.
 
3. Il ricorso è inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza delle proposte deduzioni.
 
4. Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, in difetto di voci difformi, ha affermato che integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze dell'ordine, non si limiti alla fuga in macchina, ma ponga in essere una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica ed inducendo nell'inseguitore una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 2, n. 46618 del 20/11/2009, Corrado, Rv. 245420).
 
5. A tali principi si è, dunque, attenuta l'ordinanza impugnata, valorizzando, ad integrazione della materialità del reato contestato all'imputato, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e per tale ragione incensurabili in questa sede, non il mero essersi dato alla fuga, ma la pericolosa condotta di guida dell'imputato che transitava a forte velocità sul marciapiedi sul quale si trovavano numerosi pedoni, mettendone a repentaglio la vita e l'incolumità personale allo scopo di impedire la sua identificazione ad opera dei verbalizzanti. Non rileva, dunque, la brevità dell'osservazione dei verbalizzanti (che dopo un breve inseguimento dell'indagato vi desistevano per non mettere in pericolo la propria incolumità e quella dei passanti), essendo stato riscontrato un comportamento idoneo ad opporsi, in maniera concreta ed efficace al compimento dell'atto di ufficio che integra il contestato delitto di cui all'art. 337 cod. pen. in presenza della creazione di una situazione di pericolo per la incolumità degli utenti della strada, e, quindi, di una minaccia alla sicurezza degli agenti e dei terzi coinvolti.
 
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
 
 
P.Q.M.
 
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille cinquecento in favore della cassa delle ammende.
 
 
Così deciso il 6 giugno 2017
 
 

Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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