MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 25 giugno 2018 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa Anno 2018
Semaforo Verde
Ministero della Salute

Ordinanza del 25 giugno 2018
(pubblicato in G.U. n. 161 del 13/07/2018)

Ministero della Salute
Ordinanza del 25 giugno 2018
(pubblicato in G.U. n. 161 del 13 luglio 2018)

Proroga dell'ordinanza 13 giugno 2016 recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive modificazioni;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n.  157,  recante  «Norme  per  la protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u);
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente «Regolamento recante norme  per  la  semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione  e all'immissione in commercio di presidi medico - chirurgici, a  norma  dell'art.  20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.  174,  recante attuazione della direttiva  98/8/CE  in  materia  di  immissione  sul mercato di biocidi;
Visto gli articoli 440, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice penale;
Visto il  regolamento  (CE)  n.  1107/2009  del  Parlamento  e  del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
Visto  il  regolamento  (CE)  n.  528/2012  del  Parlamento  e  del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a  disposizione  sul mercato e all'uso dei biocidi;
Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  10  febbraio  2012, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o  di bocconi avvelenati», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  9 marzo 2012, n. 58, come prorogata dall'ordinanza  ministeriale  14  gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3  marzo  2014,  n.  51,  e dall'ordinanza  ministeriale  10  febbraio  2015, pubblicata   nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2015, n. 50;
Vista l'ordinanza 13 giugno 2016, recante  «Norme  sul  divieto  di utilizzo  e  di  detenzione  di  esche  o  di  bocconi   avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2016, n. 165, prorogata dall'ordinanza 21 giugno 2017, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale del 15 luglio 2017 n. 164;
Considerato  che  la  presenza  di  veleni  o   sostanze   tossiche abbandonati  nell'ambiente  rappresenta  un  serio  rischio  per   la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' anche causa di contaminazione ambientale;
Considerato  che  la  presenza  di  veleni  o   sostanze   tossiche abbandonati nell'ambiente e' causa di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via d'estinzione;
Rilevato  che  l'adozione  delle  precedenti  ordinanze   ha   reso possibile  un  maggior  controllo  del  fenomeno  con   significativa riduzione  dell'incidenza  degli  episodi  di  avvelenamento  e con individuazione dei responsabili che sono stati  perseguiti  ai  sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un  deterrente  per il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi;
Considerato  il  persistere  di  numerosi  episodi,  accertati   da approfondimenti diagnostici eseguiti dagli  Istituti  zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati,   accidentalmente    o    intenzionalmente    disseminati nell'ambiente;
Considerato, pertanto, che continua a sussistere  la  necessita'  e l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia  e  prevenzione  ai fini del controllo e monitoraggio del predetto fenomeno;

Ordina:

Art. 1

1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute 13 giugno 2016, prorogato da ultimo con l'ordinanza 21  giugno  2017, e' ulteriormente prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 16 luglio 2018.

La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2018
Il Ministro: Grillo

Registrata alla Corte dei conti il 4 luglio 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 2695


Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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