MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 21 giugno 2017 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa anno 2017
Semaforo Verde
Ministero della Salute

Ordinanza del 21 giugno 2017
(pubblicato in G.U. n. 164 del 15/07/2017)

Ministero della Salute
Ordinanza del 21 giugno 2017
(pubblicato in G.U. n. 164 del 15 luglio 2017)

Proroga dell'ordinanza 13 giugno 2016, recante: "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati".

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive modificazioni;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n.  157,  recante  «Norme  per  la protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u);  
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente «Regolamento recante norme per  la  semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione  e  all'immissione in commercio di presidi  medico-chirurgici,  a  norma  dell'art.  20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.  174,  recante attuazione della direttiva  98/8/CE  in  materia  di immissione  sul mercato di biocidi;
Visti gli articoli 440, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice penale;
Visto il  regolamento  (CE)  n.  1107/2009  del  Parlamento  e  del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
Visto  il  regolamento  (CE)  n.  528/2012  del  Parlamento  e  del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a  disposizione  sul mercato e all'uso dei biocidi;
Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  10  febbraio  2012, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o  di bocconi avvelenati», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  9  marzo 2012, n.  58,  come prorogata  dall'ordinanza  ministeriale  del  14 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3  marzo  2014,  n.
51, e dall'ordinanza ministeriale 10 febbraio 2015, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2015, n. 50;
Considerato  che  la  presenza  di  veleni  o   sostanze   tossiche abbandonate  nell'ambiente  rappresenta  un serio  rischio  per   la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' anche causa di contaminazione ambientale;
Considerato  che  la  presenza  di  sostanze  tossiche  abbandonate nell'ambiente  e'  causa  di  danni  al patrimonio  faunistico,  ivi comprese le specie in via d'estinzione, e all'ambiente;
Rilevato  che  l'adozione  delle  precedenti  ordinanze,  ha   reso possibile  un  maggior  controllo  del  fenomeno con   significativa riduzione  dell'incidenza  degli  episodi  di  avvelenamento  e   con individuazione dei responsabili che sono stati  perseguiti  ai  sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un  deterrente per il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi;
Considerato  il  persistere  di  numerosi  episodi,  accertati   da approfondimenti diagnostici eseguiti dagli  Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente  o intenzionalmente  isseminati nell'ambiente;
Considerato che continua a sussistere la necessita' e l'urgenza  di confermare le misure  di  salvaguardia  e prevenzione  ai  fini  del controllo e monitoraggio del predetto fenomeno;

Ordina:

                              Art. 1

 1. L'efficacia dell'ordinanza 13 giugno 2016 e' prorogata di dodici mesi a  decorrere  dal  giorno  della  pubblicazione  della  presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.

   Roma, 21 giugno 2017

                                               Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min. lavoro, foglio n. 1672


Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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