Ministero della Salute - Ordinanza 22 marzo 2020 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa Anno 2020
Semaforo Verde
Ministero della Salute

Ordinanza del 22 marzo 2020
(pubblicato in G.U. n. 75 del 22/03/2020)

Ministero della Salute
Ordinanza del 22 marzo 2020
(pubblicato in G.U. n. 75 del 22 marzo 2020)

* Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della Costituzione;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo Stato in materia di tutela della salute umana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto   il   regolamento   per   la   polizia    sanitaria    della aeronavigazione, approvato con il regio decreto  2  maggio  1940,  n. 1045;
Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato  dalla 58ª Assemblea mondiale della sanita' in data  23  maggio  2005  e  in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di  sanita' pubblica in ambito transfrontaliero;
Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25  gennaio  2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 21  del  27 gennaio  2020;  del  30  gennaio 2020,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 26  del  1°  febbraio  2020;  del  21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020; nonche' le ordinanze del 12,  14  e  15 marzo 2020, in corso di pubblicazione;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio  nazionale  relativo al rischio  sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito,  con modificazioni,  nella legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure  urgenti in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19»;
Visto il  decreto-legge  8  marzo  2020,  n.  11,  recante  «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare  l'emergenza  epidemiologica da COVID-19  e  contenere  gli effetti  negativi  sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria»;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14,  recante  «Disposizioni urgenti per il potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  in relazione all'emergenza COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario  adottare,  sull'intero  territorio  nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

E m a n a
la seguente ordinanza:

Art. 1
Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Art. 2
Disposizioni finali

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6.


Roma, 22 marzo 2020
Il Ministro: Speranza
Il Ministro dell'interno: Lamorgese

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg. n. 450



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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