Legge 689-1981 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Semaforo Verde
Normativa nazionale
Legge 24/11/1981, n. 689
(pubblicato in G.U. n. 311 del 30/11/1981)
(testo vigente)

Legge
24 novembre 1981, numero 689
(pubblicato in G.U. n. 311 del 30 novembre 1981)
Modifiche al sistema penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Principio di legalità
1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

Art. 2
Capacità di intendere e di volere.
1. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
2. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 3
Elemento soggettivo.
1. Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Art. 4
Cause di esclusione della responsabilità.
1. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
2. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
3. I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997.

Art. 5
Concorso di persone.
1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Art. 6
Solidarietà.
1. Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto, impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 7
Non trasmissibilità dell'obbligazione.
1. La obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Art. 8
Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
2. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
3. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

Art. 8-bis
Reiterazione delle violazioni.
1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.
2. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
3. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
4. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
5. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
6. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
7. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art. 9
Principio di specialità
.
1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
2. Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.
3. Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.

Art. 10
Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo.
1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma «non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
2. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.

Art. 11
Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 12
Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in  sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

SEZIONE II
APPLICAZIONE
Art. 13
Atti di accertamento.
1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
2. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
3. È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
4. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale. (*)
5. È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.
(*) Ora artt. 250 e 251 c.p.p.

Art. 14
Contestazione e notificazione.
1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
4. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
5. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Art. 15
Accertamenti mediante analisi di campioni.
1. Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.
2. L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.
3. Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.
4. I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.
5. Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.
6. Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.
7. Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.

Art. 16
Pagamento in misura ridotta.
1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. [Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma]. (*)
3. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.
(*) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dall'articolo 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. Il testo unico delle leggi comunali e provinciali di cui al R.D. 383/1934 è stato abrogato dall'articolo 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Comma modificato dall' articolo 6-bis del D.L. 23 maggio 2008, n. 92.

Art. 17
Obbligo del rapporto.
1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
2. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (*), e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
3. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.
4. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.
5. L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
6. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
7. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
8. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.
(*) Provvedimenti abrogati dall'articolo 231, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 18
Ordinanza-ingiunzione. (*)
1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
2. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
4. Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
5. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
6. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. (**)
7. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
(*) A norma dell'articolo 1, comma 1288, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma del presente articolo, in applicazione dell’articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci.
(**) Comma aggiunto dall'art. 10, legge 3 agosto 1999, n. 265.

Art. 19
Sequestro.
1. Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.
2. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
3. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Art. 20
Sanzioni amministrative accessorie.
1. L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
2. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
3. Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
4. In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o  furono  destinate  a  commettere   la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se  non  venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene  a  persona estranea  alla  violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa e' consentita la messa  a  norma  e  quest'ultima  risulta   effettuata   secondo   le disposizioni vigenti.
5. È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
6. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Art. 21
Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie.
1. Quando è accertata la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.
2. Nel caso in cui sia proposta opposizione ovvero l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
3. Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del veicolo. (*)
4. Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.
(*) La Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre 1994, n. 371, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato.

Art. 22
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione. (*)
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e da altre disposizioni di legge, contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
(*) Articolo così modificato dal D.Lvo 1 settembre 2011, n. 150 (vedi note art. 205 C.d.S.)

Art. 22-bis (*)
Competenza per il giudizio di opposizione
1. Abrogato
(*) Articolo così modificato dal D.Lvo 1 settembre 2011, n. 150

Art. 23
Giudizio di opposizione. (*)
1. Abrogato
(*) Articolo così modificato dal D.Lvo 1 settembre 2011, n. 150

Art. 24
Connessione obiettiva con un reato.
1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
2. Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.
3. Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.
4. La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.
5. Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
6. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilità.

Art. 25
Impugnabilità del provvedimento del giudice penale.
1. La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.
2. Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

Art. 26
Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.
1. L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Art. 27
Esecuzione forzata.
1. Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.
2. È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
3. Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.
4. Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.
5. Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.
6. Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.
7. Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

Art. 28
Prescrizione.
1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
2. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Art. 29
Devoluzione dei proventi.
1. I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.
2. Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.
3. Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 17 i proventi spettano alle regioni.
4. Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.

Art. 30
Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale.
1. Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
2. Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunziando ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilità per la violazione.
3. Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile. (*)
(*) Gli uffici della motorizzazione civile sono stati soppressi dall'art. 106, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 31
Provvedimenti dell'autorità regionale.
1. I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
2. L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli articoli 22 e 23.

SEZIONE III
DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI

Art. 32
Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda.
1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dell'articolo 39.
2. La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.
3. La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

Art. 33
Altri casi di depenalizzazione.
1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste:
a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale;
b) dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (*), nella parte non abrogata dall'articolo 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398;
c) dagli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
d) [dagli articoli 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e 14 agosto 1974, n. 394, nonché dal decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito, con modificazioni nella legge 10 ottobre 1975, n. 486] (**);
e) dal primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
(*) Le violazioni di cui al presente articolo sono state depenalizzate dal d.lg. 13 luglio 1994, n. 480.
(**) L'articolo 231 del nuovo codice della strada ha abrogato le disposizioni di cui al d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393, nonché le leggi 14 febbraio 1974, n. 62, 14 agosto 1974, n. 394 e il d.l. 11 agosto 1975, n. 367.

Art. 34
Esclusione della depenalizzazione.
1. La disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai reati previsti:
a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'articolo 33, lettera a);
b) dall'articolo 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;
c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;
d) dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;
f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 35;
n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
o) dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale.

Art. 35
Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.
2. Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
3. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.
4. Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.
5. Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. (*)
6. L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando la opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.
7. Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili.
8. La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
9. [Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonché per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'articolo 18, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.] (**)
(*) Comma così modificato dall'art. 27 e 37, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
(**) Comma abrogato dall'art. 37, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 36
Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
.
1. La sanzione amministrativa per l'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi in materia assistenziale e previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente o istituto di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Tuttavia, quando è stata presentata domanda di dilazione, la sanzione amministrativa si applica se il datore di lavoro:
a) omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall'ente o istituto;
b) non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.
2. Per gli effetti previsti dalla lettera b) del precedente comma la mancata comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della medesima.

Art. 37
Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra euro 2.582,28 mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.
2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.
3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.
4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario. (*)
(*) Articolo così sostituito dall'art. 116, l. 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 38
Entità della somma dovuta.
1. La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 32 è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni.
2. La somma dovuta come sanzione amministrativa è da euro 10 a euro 258 per la violazione dell'articolo 669 del codice penale e da euro 25 a euro 258 per la violazione dell'articolo 672 del codice penale.
3. [La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, da lire centomila a lire un milione per la violazione degli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza.]. (*)
4. [La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto, da lire centomila a lire cinquecentomila per la violazione dell'art. 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.]. (**)
5. La somma dovuta è da euro 51 a euro 516 per la violazione dell'art. 8, L. 30 aprile 1962, n. 283, e da euro 25 a euro 103 per la violazione dell'ultimo comma dell'articolo 14 della stessa legge.
6. La somma dovuta è da euro 258 a euro 1.549 per la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
(*) Comma abrogato dall'articolo 13, d.lg. 13 luglio 1994, n. 480.
(**) Comma abrogato dall'articolo 231 d.Lgs, 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 39
Violazioni finanziarie.
1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle leggi in materia finanziaria punite con la sola multa o con l'ammenda. (1)
2. Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla multa, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti. (*)
3. [Alle violazioni previste nel primo comma si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali.]. (**)
4. [In deroga a quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di imposte di fabbricazione è consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro trenta giorni dalla contestazione,presso l'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto delmassimo della sanzione pecuniaria, o, se più favorevole, al limite minimo della sanzione medesima.]. (**)
5. [In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria nel termine prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuti mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.]. (**)
6. Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli articoli 29 e 38, primo comma. (***)
(1) Comma così modificato dall'art. 2, l. 28 dicembre 1993, n. 562.
(2) Comma abrogato dall'art. 29, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472.
(3) Comma così modificato dall'art. 29, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40
Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione.
1. Le disposizioni di questo Capo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito.

Art. 41
Norme processuali transitorie.
1. L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente. Da tale momento decorre il termine di cui al secondo comma dell'articolo 14 per la notifica delle violazioni, quando essa non è prevista dalle leggi vigenti.
2. Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.
3. Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono applicabili a norma dell'articolo 20. Restano salvi, altresì, i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed al documento di circolazione, ai sensi del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro effetto si applica il secondo comma dell'articolo 2 del codice penale.

Art. 42
Disposizioni abrogate.
1. Sono abrogati la legge 3 maggio 1967, n. 317, gli articoli 4 e 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228, l'articolo 13 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, la legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 43
Entrata in vigore.
1. Le norme di questo Capo entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

CAPO II
AGGRAVAMENTO DI PENE E NUOVE DISPOSIZIONI PENALI

Art. 44
Pubblicazione di discussioni o deliberazioni segrete delle Camere
.
1. L'art. 683 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da 51 euro a 258 euro".

Art. 45
Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.
1. L'art. 684 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da 51 euro a 258 euro".

Art. 46
Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale.
1. L'art. 685 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 25 euro a 103 euro."

Art. 47
Modifica all'articolo 697 del codice penale in materia di denuncia di armi all'autorità.
1. Il secondo comma dell'art. 697 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a 258 euro."

Art. 48
Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari.
1. L'art. 235 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:
"Art. 235. - (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari). - Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.
2. La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13 , secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.".

Art. 49
Modifica dell'articolo 3 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.
1. L'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:
["Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni."]. (*)
(*) L'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 è stato abrogato dall'articolo 214, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 50
Modifica dell'articolo 5 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.
1. Il sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:
["Gli amministratori delle società sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Per la violazione dell'obbligo di alienazione delle azioni o quote eccedenti si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'art. 2630 del codice civile"]. (*)
(*) L'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 è stato abrogato dall'articolo 214, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 51
Modifica dell'articolo 17 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari
.
1. L'ultimo comma dell'art. 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:
["I soggetti indicati nel primo comma che non eseguano le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni".]. (*)
(*) L'art. 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 è stato abrogato dall'articolo 214, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 52
Modifica dell'articolo 18 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari
.
1. L'ultimo comma dell'art. 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:
["L'omissione della comunicazione alla Commissione o la inosservanza delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con l'ammenda da lire 4 milioni a lire 40 milioni".]. (*)
(*) L'ultimo comma dell'art. 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 è stato abrogato dall'articolo 214, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

CAPO III
SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI
(*)
(*) Le sanzioni sostitutive di cui al presente Capo non si applicano a tutti quei reati di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 62, d.lg. 28 agosto 2000, n. 274.
SEZIONE I
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE

Art. 53
Sostituzione di pene detentive brevi.
1. Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente. (*)

2. La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condi-zione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale. (**)
3. Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.
4. Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione. (***)
(*) Comma così modificato dall'articolo 5 del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, e successivamente sostituito dall'articolo 4 della legge 12 giugno 2003, n. 134.
(**) Comma sostituito dall'articolo 4 della legge 12 giugno 2003, n. 134.
(***) La Corte costituzionale, con sentenza 29 giugno 1995, n. 284, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione.

Art. 54
Applicabilità delle pene sostitutive.
1. [La pena detentiva può essere sostituita con le pene indicate nell'articolo precedente quando si tratta di reati di competenza del pretore, anche se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore o commessi da persone minori degli anni diciotto.]. (*)
(*) Articolo abrogato dall'art. 1, d.l. 14 giugno 1993, n. 187, conv. in l. 12 agosto 1993, n. 296.

Art. 55
Semidetenzione.
1. La semidetenzione comporta in ogni caso l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino. La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato.
2. La semidetenzione comporta altresì:
1) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
2) la sospensione della patente di guida;
3) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;
4) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.
3. Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo comma, il condannato è sottoposto alle norme della L. 26 luglio 1975, n. 354, e D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, in quanto applicabili.

Art. 56
Libertà controllata.
1. La libertà controllata comporta in ogni caso:
1) il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;
2) l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
3) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
4) la sospensione della patente di guida;
5) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;
6) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.
2. Nei confronti del condannato il magistrato di sorveglianza può disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale.
2-bis. Nei confronti del condannato tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso una delle strutture di cui all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e che ne faccia richiesta, l'obbligo di cui al numero 2) del primo comma può essere sostituito dalla attestazione di presenza da parte del responsabile della struttura. (*)
(*) Comma inserito dall'articolo 4-vicies bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272.

Art. 57
Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio.
1. Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.
2. La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.              
3. Per la determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei casi in cui è concessa la sospensione condizionale della pena, e per qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di libertà controllata.

Art. 58
Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva
.
1. Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.
2. Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
3. Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata.

Art. 59
Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva.
1. La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente. (*)
2. La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita:
a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole;
b) nei confronti di coloro ai quali la pena detentiva sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà;
c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575. (**)
(*) Comma così modificato dall'articolo 4 della legge 12 giugno 2003, n. 134.
(**) La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1998, n. 16, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive in esso previste per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni.

Art. 60
Esclusioni oggettive.
1. [Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:
318 (corruzione per un atto d'ufficio);
319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
321 (pene per il corruttore);
322 (istigazione alla corruzione);
355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;
371 (falso giuramento della parte);
372 (falsa testimonianza);
373 (falsa perizia o interpretazione);
385 (evasione);
391, primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive);
443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
452 (delitti colposi contro la salute pubblica);
501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
501-bis (manovre speculative su merci);
590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale;
644 (usura).
2. Le pene sostitutive non si applicano, altresì, ai reati previsti dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
3. Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro, nonché dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria.]. (*)
(*) La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 1998, n. 291, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino al reato di cui all'art. 444 del codice penale.

Art. 61
Condanna alla pena sostitutiva
.
1. Il giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna o del decreto penale, deve indicare la specie e la durata della pena detentivasostitutiva con la semidetenzione, la libertà controllata o la pena pecuniaria.

Art. 62
Determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.
1. Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà controllata al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che determina le modalità di esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 55 e 56 e osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.
2. Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato.
3. L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della pena è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, che procede a norma dell'articolo 63.
4. Nel caso di semidetenzione, l'ordinanza è trasmessa altresì al direttore, dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato.

Art. 63
Esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.
1. Appena ricevuta l'ordinanza prevista nel penultimo comma dell'articolo precedente, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi, a decorrere dal giorno successivo, alle prescrizioni in essa contenute. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, della patente di guida e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione "documento non valido per l'espatrio", limitatamente alla durata della pena.
2. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, sulla patente di guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne parte integrante, sono annotate le modalità di utilizzazione stabilite dal magistrato di sorveglianza.
3. Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del primo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti.
4. Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonché al direttore dell'istituto o della sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione.
5. Se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato: la pena inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.
6. Quando la località designata per l'esecuzione della pena è diversa da quella in cui il condannato si trova, il termine per l'inizio dell'esecuzione è prolungato dei giorni necessari per il viaggio, secondo i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 183 del codice di procedura penale.

Art. 64
Modifica delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.
1. Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62 possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.
2. La richiesta di modifica delle prescrizioni non sospende l'esecuzione della pena; tuttavia le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate con provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento.
3. L'ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa all'organo di polizia o al direttore dell'istituto o della sezione competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni. Agli stessi organi sono trasmessi immediatamente i provvedimenti provvisori emanati ai sensi del comma precedente.
4. Non possono essere modificate le prestazioni di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 55 e 3, 5 e 6 dell'articolo 56.

Art. 65
Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna.
1. L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la semidetenzione o la libertà controllata o, in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente verifica periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.
2. Nel fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza di condanna, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla semidetenzione le norme di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.
3. Il controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto dal primo comma dell'articolo 55 viene effettuato dal direttore dell'istituto o della sezione ivi indicata.

Art. 66
Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata
.
1. Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostitutiva.
2. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o il direttore dell'istituto o della sezione a cui il condannato è assegnato devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli.
3. Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, qualora ritenga doversi procedere alla conversione prevista dal primo comma, provvede con ordinanza, osservate le norme contenute nel capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.

Art. 67
Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione.
1. L'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di semilibertà sono esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma dell'articolo precedente. (*)
(*) La Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile 1997, n. 109, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui si applica ai condannati minori di età al momento della condanna.

Art. 68
Sospensione dell'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.
1. L'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; essa è altresì sospesa in caso di arresto in flagranza ai sensi degli articoli 235 e 236 del codice di procedura penale (*), di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
2. L'ingiunzione effettuata dall'organo di polizia ai sensi del primo comma dell'articolo 63 nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza detentive né il corso della carcerazione preventiva né l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
3. Nei casi previsti dal primo comma il magistrato di sorveglianza determina la durata residua della pena sostitutiva e trasmette il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva.
4. La semidetenzione o la libertà controllata riprendono a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva; si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 63.
(*) Ora artt. 380 e 381, nuovo c.p.p.

Art. 69
Sospensione disposta a favore del condannato.
1. Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o alla famiglia, possono essere concesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sospensioni della semidetenzione e della libertà controllata per la durata strettamente necessaria e comunque per non più di sette giorni per ciascun mese di pena.
2. Nel periodo della sospensione può essere imposto l'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale. Se il condannato viola le prescrizioni o non si presenta all'ufficio di polizia indicato nell'articolo 65 nelle dodici ore successive alla scadenza del periodo di sospensione, la pena sostitutiva si converte in quella sostituita, a norma dell'articolo 66.
3. Nei casi previsti dai numeri 2 e 3 del primo comma dell'articolo 147 del codice penale, quando l'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è già iniziata, la sospensione può essere ordinata dal magistrato di sorveglianza che ha determinato le modalità di esecuzione della pena.
4. Negli altri casi si applicano le disposizioni dell'articolo 589 del codice di procedura penale. (*)
(*) Ora art. 684, nuovo c.p.p.

Art. 70
Esecuzione di pene concorrenti.
1. Quando contro la stessa persona sono state pronunziate, per più reati, una o più sentenze di condanna alla pena della semidetenzione o della libertà controllata, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice civile e dell'articolo 582 del codice di procedura penale. (*)
2. Tuttavia, se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata, eccede complessivamente la durata di sei mesi, si applica la semidetenzione per la parte che eccede tale limite e fino a un anno. Oltre questo limite si applica per intero la pena detentiva sostituita.
3. Le pene della semidetenzione e della libertà controllata sono sempre eseguite, nell'ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata è eseguita dopo la semidetenzione.
(*) Ora art. 663, nuovo c.p.p.

Art. 71
Esecuzione delle pene pecuniarie.
1. Alle pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive si applicano le disposizioni dell'articolo 586 del codice di procedura penale. (*)
(*) Ora art. 660, nuovo c.p.p.

Art. 72
Revoca della pena sostitutiva
.
1. Se sopravviene una delle condanne previste nell'articolo 59, commi primo e secondo, lettera a), ovvero la condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena, questa viene revocata per la parte non ancora eseguita e convertita a norma dell'articolo 66.
2. A tali fini, il cancelliere del giudice dell'esecuzione informa senza indugio il giudice di sorveglianza competente.

Art. 73
Iscrizioni nel casellario giudiziale.
1. [Nei casi previsti dall'art. 604 del codice di procedura penale i decreti e le sentenze di condanna alle pene sostitutive sono iscritti nel casellario giudiziale, anche con l'indicazione della pena sostitutiva.
2. Nel casellario giudiziale sono altresì iscritte le ordinanze previste dall'art. 66, ultimo comma, e dall'art. 108, ultimo comma.] (*)
(*) Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Art. 74
Iscrizione nel casellario giudiziale.
1. [Dopo l'art. 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
"Art. 58-bis. - (Iscrizione nel casellario giudiziale). - Nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva.]. (*)
(*) L'art. 58-bis nella l. 26 luglio 1975, n. 354 aggiunto dal presente articolo, è stato poi successivamente abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. del 14 novembre 2002, n. 313,

Art. 75
Disposizioni relative ai minorenni.
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 56 non si applicano al condannato il quale, al momento della trasmissione dell'estratto della sentenza di condanna prevista nell'articolo 62, non abbia compiuto gli anni diciotto.
2. In tal caso la libertà controllata è eseguita con le modalità stabilite dai commi dal quarto al decimo dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e le funzioni attribuite agli organi di polizia dagli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 68 e 69 sono svolte dall'ufficio di servizio sociale per minorenni.

Art. 76
Norma transitoria.
1. Le norme previste da questo Capo si applicano anche ai procedimenti penali pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
2. La Corte di cassazione decide ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale. (*)
(*) Ora art. 619, nuovo c.p.p.

SEZIONE II
APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO

Art. 77
Ambito e modalità d'applicazione.
1. [Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per il reato per cui procede la sanzione sostitutiva della libertà controllata o della pena pecuniaria può disporre con sentenza, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva, con esclusione di ogni pena accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 240 del codice penale. In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato.
2. Nella determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva si osservano le disposizioni della sezione I di questo capo. La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente sezione. Contro la sentenza è ammesso soltanto ricorso per cassazione.] (*)
(*) Articolo abrogato dall'art. 234, d.lg. 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 78
Competenza.
1. [Sulla richiesta formulata dall'imputato prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, della richiesta di citazione a giudizio o dell'ordinanza di rinvio a giudizio, provvede il pretore per i procedimenti dinanzi a lui pendenti ed il giudice istruttore negli altri casi; il parere del pubblico ministero è espresso dal procuratore della Repubblica. 2. Se la richiesta è formulata in un momento successivo, provvede il giudice del dibattimento ed il parere è espresso dal pubblico ministero di udienza.] (*)
(*) Articolo abrogato dall'art. 234, d.lg. 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 79
Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento
.
1. [Il giudice può procedere ai sensi dell'art. 77 in ogni stato e grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta di cui allo stesso articolo nel termine ivi previsto.] (*)
(*) Articolo abrogato dall'art. 234, d.lg. 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 80
Esclusioni soggettive.
1. [Il provvedimento di cui all'art. 77 non può essere emesso nei confronti di chi in precedenza ne ha già beneficiato o nei confronti di chi ha riportato condanna a pena detentiva.] (*)
(*) Articolo abrogato dall'art. 234, d.lg. 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 81
Iscrizione nel casellario giudiziale.
1. [La sentenza pronunciata a norma dell'art. 77 è iscritta nel casellario giudiziale per i soli effetti di cui all'articolo precedente.] (*)
(*) Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Art. 82
Esecuzione delle sanzioni sostitutive.
1. Per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive si applicano le disposizioni della Sezione I di questo Capo.

Art. 83
Violazione degli obblighi.
1. Colui il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli con la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 77 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. In caso di condanna la pena non può essere sostituita a norma di questo Capo.

Art. 84
Comunicazione all'imputato
.
1. Quando per il reato per il quale si procede è ammessa l'oblazione o può trovare applicazione la disposizione prevista dall'articolo 77 ne va fatta menzione nella comunicazione giudiziaria.

Art. 85
Entrata in vigore.
1. Le disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV
ESTENSIONE DELLA PERSEGUIBILITÀ A QUERELA

Art. 86
Nuovo testo degli articoli 334 e 335 del codice penale.
(Omissis) (*)
(*) Sostituisce gli artt. 334 e 335 c.p.

Art. 87
Sottrazione, distruzione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo.
(Omissis) (*)
(*) Sostituisce il terzo comma dell'art. 388 c.p.

Art. 88
Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo.
(Omissis) (*)
(*) Aggiunge l'articolo 388-bis c.p.

Art. 89
Casi di perseguibilità a querela
.
(Omissis) (*)
(*) Aggiunge l'articolo 493-bis c.p.

Art. 90
Modifica dell'articolo 570 del codice penale in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
(Omissis) (*)
(*) Aggiunge un comma, dopo il secondo, nell'art. 570 c.p.

Art. 91
Modifica dell'articolo 582 c.p.
(Omissis) (*)
(*) Sostituisce il secondo comma dell'art. 582 c.p.

Art. 92
Modifica dell'articolo 590 del c.p
.
(Omissis) (*)
(*) Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 590 c.p.

Art. 93
Modifica dell'articolo 627 del c.p.
(Omissis) (*)
(*) Sostituisce il primo comma dell'art. 627, c.p.

Art. 94
Usurpazione.
(Omissis) (*)
(*) Sostituisce l'art. 631 c.p.

Art. 95
Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi.
(Omissis) (*)
(*) Sostituisce l'art. 632 c.p.

Art. 96
Modifica dell'articolo 636 del c.p.
(Omissis) (*)
(*) Aggiunge un comma all'art. 636 c.p.

Art. 97
Casi di esclusione della perseguibilità a querela.
(Omissis) (*)
(*) Aggiunge l'art. 639-bis c.p.

Art. 98
Modifica dell'articolo 640 del codice penale in materia di truffa.
(Omissis) (*)
(*) Aggiunge un comma all'art. 640 c.p.

Art. 99
Norma transitoria
.
1. Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti, commessi prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal giorno suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato.
2. Se è pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE PECUNIARIE

Art. 100
Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria - Pagamento rateale della multa o della ammenda.
(Omissis) (*)
(*) Aggiunge gli artt. 133-bis e 133-ter c.p.

Art. 101
Nuovo testo degli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale.
(Omissis) (*)
(*) Sostituisce gli artt. 24, 26, 66, 78, 135 e 136 c.p.

Art. 102
Conversione di pene pecuniarie.
1. Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi.
2. Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad euro 516, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo. (*)
3. Il ragguaglio ha luogo calcolando euro 12, o frazione di euro 12, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata ed euro 25, o frazione di euro 25, per un giorno di lavoro sostitutivo. (**)
4. Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato.
(*) La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno 1996, n. 206, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad euro 516.
(**) La Corte costituzionale, con sentenza 23 dicembre 1994, n. 440, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, anziché settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.

Art. 103
Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie
.
1. Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi, se la pena convertita è quella della multa, e nove mesi se la pena convertita è quella dell'ammenda.
2. La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso i sessanta giorni.

Art. 104
Nuovo testo degli articoli 163, 175 e 237 del codice penale
.
(Omissis) (*)
(*) Sostituisce gli artt. 163, 175 e 237 c.p.

Art. 105
Lavoro sostitutivo
.
1. Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attività non retribuita, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero della giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza.
2. Tale attività si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.

Art. 106
Esecuzione di pene pecuniarie.
(Omissis) (*)
(*) Sostituisce l'art. 586 c.p.p.

Art. 107
Determinazione delle modalità di esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda.
1. Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette copia del provvedimento di conversione della pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato.
2. Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato stesso, dispone l'applicazione della libertà controllata o lo ammette al lavoro sostitutivo; determina altresì le modalità di esecuzione della libertà controllata a norma dell'articolo 62.
3. Il magistrato di sorveglianza determina le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove occorra il servizio sociale, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato ed osservando le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.
4. L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo è immediatamente trasmessa all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.
5. Si applicano al lavoro sostitutivo le disposizioni degli articoli 64, 65, 68 e 69.

Art. 108
Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda.
1. Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo, conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte di libertà controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. In tal caso non si applica il disposto dell'articolo 67.
2. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 107 di ogni violazione da parte del condannato delle prescrizioni impostegli.
3. Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti ove occorra sommari accertamenti, provvede con ordinanza alla conversione prevista dal primo comma, osservate le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza di conversione è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.

Art. 109
Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie.
(Omissis) (*)
(*) Aggiunge l'art. 388-ter c.p.

Art. 110
Abrogazione di norma.
E' abrogato l'art. 49 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 111
Disposizioni transitorie.
1. Le norme sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 172 del codice penale, la pena della multa inflitta, anche congiuntamente a quella della reclusione, per reati commessi prima della entrata in vigore della presente legge, si estingue col decorso del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Art. 112
Perdono giudiziale
.
1. Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 1.549, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'art. 14 sia nel giudizio.

Art. 113
Aumento delle pene pecuniarie.
1. Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603, sono moltiplicate per cinque.
2. Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603.
3. Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre.
4. Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due.
5. Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a euro 2 o nel massimo a euro 5, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a euro 5 e a euro 12.

Art. 114
Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.
2. Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a euro 20 o nel massimo a euro 50 sono elevate, rispettivamente, a euro 20 e a euro 50. (*)
3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.
(*) Comma modificato dall'articolo 3, comma 64, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Art. 115
Pene proporzionali.
1. Le disposizioni degli articoli 113 e 114 non si applicano alle pene e sanzioni amministrative pecuniarie quando l'ammontare delle stesse o della pena base che viene assunta per la loro determinazione non è fissato direttamente dalla legge ma è diversamente stabilito.

Art.116
Nuovo testo degli articoli 196 e 197 del codice penale
.
(Omissis) (*)
(*) Sostituisce gli artt. 196 e 197 c.p.

Art. 117
Persona civilmente obbligata per l'ammenda e per la multa.
1.  Tutte le disposizioni processuali relative alla persona civilmente obbligata per l'ammenda si intendono riferite anche alla persona civilmente obbligata per la multa.

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE, PRESCRIZIONE, OBLAZIONE, SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E CONFISCA

Art. 118
Modifiche dell'articolo 19 del codice penale, in materia di pene accessorie - Specie.
(Omissis) (*)
(*) Sostituisce i primi due commi dell'art. 19 c.p.

Art. 119
Modifiche dell'articolo 32 del codice penale in materia di interdizione legale.
(Omissis) (*)
(*) Sostituisce il secondo e terzo comma dell'art. 32 c.p.

Art. 120
Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
(Omissis) (*)
(*) Aggiunge gli artt. 32-bis, 32-ter e 32-quater c.p.

Art. 121
Modifica dell'articolo 33 del codice penale in materia di condanna per delitto colposo.
(Omissis) (*)
(*) Sostituisce il primo comma dell'art. 33 c.p.

Art. 122
Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dal suo esercizio.
(Omissis) (*)
(*) Sostituisce l'art. 34 c.p.

Art. 123
Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
(Omissis) (*)
(*) Aggiunge l'art. 35-bis c.p.

Art. 124
Applicazione provvisoria di pene accessorie
.
(Omissis) (*)
(*) Sostituisce l'art. 140 c.p.

Art. 125
Modifica dell'articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione e tempo necessario a prescrivere.
(Omissis) (*)
(*) Sostituisce il punto 6) del primo comma dell'art. 157 c.p.

Art. 126
Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.
(Omissis) (*)
(*) Inserisce l'art. 162-bis c.p.

Art. 127
Applicazione di norme.
1. Le disposizioni dell'articolo 162-bis del codice penale si applicano anche ai reati indicati nelle lettere f), h), i), n) del primo comma dell'articolo 34.

Art. 128
Obblighi del condannato.
(Omissis) (*)
(*) Sostituisce l'art. 165 c.p.

Art. 129
Inosservanza di pene accessorie.
(Omissis) (*)
(*) Sostituisce l'art. 389 c.p.

Art. 130
Modifiche dell'articolo 200 del codice di procedura penale in materia di impugnazione di ordinanze emesse in giudizio.
(Omissis) (*)
(*) Aggiunge un comma, dopo il primo, nell'art. 200 c.p.p.

Art. 131
Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza.
(Omissis) (*)
(*) Sostituisce l'art. 301 c.p.p.

Art. 132
Modificazioni dell'articolo 400 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti per l'applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza
.
(Omissis) (*)
(*) Aggiunge due commi all'art. 400 c.p.p.

Art. 133
Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza.
(Omissis) (*)
(*) Sostituisce l'art. 485 c.p.p.

Art. 134
Appello contro sentenze del pretore.
(Omissis) (*)
(*) Sostituisce l'art. 512 c.p.p.

Art. 135
Appello contro sentenze del tribunale e della corte d'assise.
(Omissis) (*)
(*) Sostituisce l'art. 513 c.p.p.

Art. 136
Modifiche dell'articolo 522 del codice di procedura penale in materia di questioni di nullità.
(Omissis) (*)
(*) Aggiunge un comma all'art. 522 c.p.p.

Art. 137
Modifiche dell'articolo 604 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti da iscrivere nel casellario.
(Omissis) (*)
(*) Modifica l'art. 604 c.p.p.

Art. 138
Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
.
(Omissis) (*)
(*) Aggiunge gli artt. 48-bis e 48-ter c.p.p.

Art. 139
Modifica dell'articolo 116 delle norme sugli assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia.
1. [Nell'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Nei casi più gravi la condanna per uno dei delitti previsti nei numeri 1 e 2 del comma precedente importa, indipendentemente dall'applicazione dell'art. 69 del codice penale, la pubblicazione della sentenza di condanna e il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni.".] (*)
(*) L'intero art. 116, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 è stato poi abrogato dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

Art. 140
Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia.
1. [Dopo l'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è inserito il seguente:
"Art. 116-bis. - Chiunque, avendo riportato la pena accessoria prevista dall'articolo precedente, trasgredisce agli obblighi ad essa inerenti è punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'art. 389 del codice penale. Si applica la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire centomila a lire due milioni, a chi, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali, commette uno dei delitti previsti dai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni".]. (*)
(*) L'intero art. 116-bis al r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 è stato poi abrogato dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

Art. 141
Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli, e di Sicilia.
(Omissis) (*)
(*) Aggiunge gli artt. 124 e 125 al r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 successivamente modificati dall'articolo 6 della legge e successivamente sostituiti dall'articolo 37 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Art. 142
Modifiche nel testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
(Omissis) (*)
(*) Aggiungeva gli artt. 80-bis e 80-ter al d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393 poi abrogati.

Art. 143
Disposizioni aggiuntive alla legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope
.
(Omissis) (*)
(*) Aggiunge l'art. 80-bis alla L. 22 dicembre 1975, n. 685. Lo stesso articolo 80-bis della Legge 22 dicembre 1975, n. 685 è stato poi abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162 e dall'articolo 136, comma 2, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

Art. 144
Modifica alla legge recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
.
(Omissis) (*)
(*) Aggiunge un periodo all'art. 21, l. 10 maggio 1976, n. 319. L'intero articolo 21 della Legge 10 maggio 1976, n. 319 è stato poi successivamente abrogato dall'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e dall'articolo 175, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 145
Norma aggiuntiva alla legge recante disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.
(Omissis) (*)
(*) Articolo abrogato dall'art. 42, d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148.

Art. 146
Norma di coordinamento.
1. Ogni qualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione "patria potestà" la medesima è sostituita dalla espressione "potestà dei genitori".

Art. 147
Modifica dell'articolo 2638 del codice civile in materia di accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo.
(Omissis) (*)
(*) Il Titolo XI del codice Civile è stato interamente sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Art. 148
Disposizioni abrogative e di coordinamento.
(Omissis) (*)
(*) Il Titolo XI del codice Civile è stato interamente sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
Data a Roma, addì 24 novembre 1981
 
PERTINI
Spadolini
Darida
Visto, il Guardasigilli: Darida



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato sull'organo ufficiale dell'Ente emittente che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
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