Disciplina artisti di strada - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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TESTO IN VIGORE
dal 15 aprile 2013

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 17 settembre 2012
“Regolamento Comunale
per la Disciplina delle Arti
di Strada”


Articolo 1
Oggetto

1 - Costituisce oggetto del presente Regolamento la disciplina dell' esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Milano.

Articolo 2
Principi

1 - Il Comune di Milano, in attuazione degli artt. 9 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell' arte. Assicura e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni e i talenti artistici, nonché le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto cittadino.

Articolo 3
Scopo

1 - Scopo del presente regolamento è valorizzare ed incrementare le arti di strada, rendendo il territorio del Comune di Milano ospitale verso le stesse, mediante la promozione delle attività artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esercitate in spazi aperti al pubblico.
Il Comune di Milano intende:
  • sviluppare la funzione di coesione sociale dell'arte anche nelle sue espressioni di strada;
  • contribuire, mediante l'arte di strada, allo sviluppo del territorio anche attraverso la riqualificazione degli spazi assegnati agli artisti;
  • rendere la città attrattiva in quanto l'arte di strada costituisce una leva per la promozione turistica del territorio;
  • rafforzare la collaborazione con gli artisti di strada e le Federazioni elo associazioni di categoria interessate creando momenti di incontro;
  • valorizzare il ruolo attivo dei cittadini rispetto all'offerta artistica della città, in quanto questi, quali destinatari delle performance artistiche, concorrono al riconoscimento del valore artistico delle performance svolte su strada;
  • porre in essere le basi per l'espressione di nuove professionalità e mestieri che consentano di promuovere l'emersione di giovani talenti anche attraverso attività di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di confronto e di esperienze innovative.
2 - L'Amministrazione comunale promuove altresì le attività dell' arte di strada attraverso  l'organizzazione di iniziative, rassegne e festival, ad essa espressamente dedicate, valorizzandone il carattere professionale, la qualità e la ricerca artistica, sostenendo - attraverso l'adozione di tutti gli strumenti normativi e finanziari esistenti - i progetti di creazione e formazione professionale che abbiano luogo sul territorio comunale.

Articolo 4
Soggetti destinatari

1 - Sono destinatari del presente Regolamento gli artisti di strada che in base alle proprie abilità e competenze artistiche elo professionali svolgano arti di strada, rendano espressioni artistiche di strada e mestieri artistici di strada, come indicato nell' art. 5.

Articolo 5
Definizioni

1 - Sono considerate "arti di strada" le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico, secondo le tipologie di cui ai successivi commi 2 e 3.
2 - Sono considerate "espressioni artistiche di strada" tutte le attività di cui al precedente comma che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere libere offerte.
Ad esclusivo titolo di esempio, e senza carattere esaustivo, rientrano in questa fenomenologia le attività di: acrobati; giocolieri; equilibristi; contorsionisti; cantastorie; attori di strada; clowns; statue viventi; mimi; fachiri; mangiafuoco; burattinai; danzatori; musicisti; onemanband; street-band; madonnari; dream painters.
3 - Sono considerate "mestieri artistici di strada" le attività di cui al primo comma, finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere espressivo flutto dell'ingegno creativo di chi le propone e/o offerta di prestazioni estemporanee a carattere artistico-espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa seconda categoria rientrano a titolo di esempio: pittori, scultori; ritrattisti; fotografi; scultori di palloncini [….] truccatori.
4 - Sono considerati artisti di strada la singola persona o gruppi di persone che svolgono le attività di cui al comma 1.

Articolo 6
Campo di applicazione

1 – Il presente regolamento si applica al/e categorie previste dall'art. 5.
2 – Il presente regolamento non si applica:
a) agli artisti di strada che operano in locali o aree private
b) agli esercenti lo spettacolo viaggiante.
c) alle attività di pubblico spettacolo di cui all' art.68 del T.U.L.P.S.
d) alle attività d'artigianato e a tutte le attività che abbiano carattere diverso da quello artistico - espressivo.
3 - Per gli spettacoli con animali si applicano le disposizioni contenute agli artt. 16 e 18 del
Regolamento per la Tutela degli Animali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57/2005 in data 10 ottobre 2005 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 7
Aree disponibili

1 - Il territorio cittadino è suddiviso in aree all'interno delle quali, con caratteri di ricettività diversi, sono individuate le postazioni e i percorsi disponibili per le attività delle Arti di Strada.
2- Le aree del territorio cittadino si qualificano come segue:
a) "aree di libero esercizio", senza alcuna prescrizione o limitazione relativa a specifiche tipologie artistiche, fatte salve diversificazioni per fasce temporali;
b) "aree Inibite all’amplificazioni', indisponibili ad attività che prevedono l'uso di sistemi di amplificazione di qualsiasi genere;
c) "percorsi di esercizio itinerante" disponibili ad interventi che si svolgono in forma itinerante, non occupano nemmeno temporaneamente il suolo pubblico, effettuando esclusivamente sporadiche soste nel rispetto delle modalità di esercizio previste dal successivo art 9;
d) "aree riservate all'attività espressiva" nelle quali sono ammesse esclusivamente le attività previste dal secondo comma dell'art. 5;
e) "aree riservate ai mestieri artistici" nelle quali sono ammesse esclusivamente le attività di cui al terzo comma dell' art. 5;
f) "aree di speciale interesse pubblico" che per la particolare rilevanza ambientale possono essere soggette a specifiche prescrizioni, limitazioni o estensioni, sporadiche o periodiche, anche frequenti; […]
g) "aree di espressione estemporanea" nelle quali le attività espressive di cui al secondo comma dell' art. 5 possono essere esercitare senza alcuna prenotazione dello spazio. Queste aree non possono essere utilizzate per l'esercizio dei mestieri artistici di strada di cui al terzo comma dell'art. 5.
3 - L'elenco delle postazioni disponibili, secondo la diversa tipologia di aree specificate al comma 2 del presente articolo, viene approvato con provvedimento della Giunta Comunale, acquisiste le proposte del consigli di Zona e sentite le associazioni rappresentative delle arti di strada a livello nazionale e locale.
4 - L'elenco di cui al comma 3 sarà aggiornato almeno con cadenza annuale dalla Giunta comunale, previa consultazione del Tavolo di cui al successivo art. 13, sulla base di verifiche periodiche dello stato generale delle aree mappate, tenuto conto anche delle richieste dei Consigli di Zona.
5 - L'Amministrazione, con provvedimento della Giunta comunale o dei singoli Consigli di Zona, limitatamente all' ambito territoriale di propria competenza e previa comunicazione agli Uffici di riferimento, in particolari condizioni di necessità e urgenza, ovvero per la presenza di eventi e manifestazioni particolari, può in ogni momento apportare modifiche temporanee elo limitazioni alle condizioni generali di esercizio delle attività artistiche di strada, definite dagli articoli 9 e 10 del presente Regolamento.
6 - Gli spazi concessi a ciascun artista per le attività di cui al secondo comma dell'art. 5 non possono avere una superficie Inferiore al 2 mq quando disponibili - per le aree di cui alla lettera f del comma 2, ovvero, per le altre aree, come di volta In volta specificato nel documento di assegnazione.

Articolo 8
Cosap

1 - Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le espressioni artistiche di strada di cui al secondo comma dell' art. 5 sono esentate dal pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
2 - I mestieri artistici di strada di cui al terzo comma dell'art. 5 sono soggetti al versamento del COSAP e alla relativa regolamentazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 21.02.2000 e sue successive integrazioni e modificazioni, nei casi di occupazione superiore al mezzo metro quadrato o lineare, laddove vi sia l'uso di attrezzature che ingombrano il suolo elo di postazioni fisse. L'occupazione del suolo pubblico prodotta da queste attività, anche visti i termini delle assegnazioni fissati dal successivo art. IO, è di tipo temporaneo. Considerato il carattere non rischioso delle medesime attività, le relative concessioni per l'occupazione del suolo pubblico non comportano l'applicazione delle misure cautelative di CUI al terzo comma dell' art. 13 del citato Regolamento COSAP.
3 - Un'attività di verifica sulle situazioni oggettive di cui ai commi I e 2 sarà svolta dagli uffici preposti al fine accertare il rispetto del presente Regolamento, la rispondenza dei dati inerenti l'attività forniti nella Dichiarazione d'Attività Artistica, il rispetto dei limiti orari e spaziali, nonché eventuali prescrizioni di sicurezza.

Articolo 9
Modalità di occupazione dello spazio assegnato

1 - Le arti di strada vengono svolte limitatamente allo spazio e al tempo strettamente necessari all' esercizio dell'attività artistica, per mezzo di modeste attrezzature mobili, nel rispetto:
a) delle norme relative all' inquinamento acustico e ambientale;
b) della normale circolazione stradale e pedonale;
c) del mantenimento del libero accesso agli esercizi commerciali, agli immobili pubblici e privati;
d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi presenti.
2 - Le attività di cui al comma 1 si svolgono:
a) senza che sia veicolato alcun messaggio o promozione pubblicitaria, non potendo essere collocati sul sito manifesti, strutture o altri mezzi a fini di pubblicità ad eccezione di quelli utilizzati per informare il pubblico circa il nome dell'artista o del gruppo, l'attività esercitata o le opere esposte;
b) senza alcuna attività di esercizio del commercio ambulante, ad eccezione della casistica prevista al terzo comma dell’art. 5;
c) tenendo comportamenti di prudenza e di perizia;
d) sotto la totale responsabilità degli artisti per i danni cagionati a sé stessi, a cose o persone, compresi quelli cagionati alla proprietà pubblica;
e) senza occupazione permanente dello spazio utilizzato a mezzo di strutture, elementi o costruzioni stabili.
3 - È consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione alimentati a batteria, di limitata potenza, purché le emissioni sonore non risultino arrecare pregiudizio alla quiete pubblica, nel rispetto della vigente classificazione acustica del territorio comunale e di tutta la vigente normativa di riferimento anche in materia di sicurezza.
4 - Lo spazio assegnato a qualsiasi tipologia di attività oggetto del presente Regolamento non può essere sub-concesso essendo l'assegnazione non trasferibile a terzi. L'attività artistica per la quale lo spazio è stato assegnato deve essere esercitata direttamente dal richiedente o dalle persone che in sede di richiesta sono dichiarati essere componenti del gruppo artistico.
5 - L'Amministrazione comunale resta sollevata ed indenne da ogni responsabilità per danni a terzi derivante dall'esecuzione delle prestazioni artistiche su strada con particolare riferimento ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a cose o persone e nei casi in cui i danni siano conseguenti alla violazione delle prescrizioni del presente Regolamento.
6 - Non è consentito il montaggio di strutture atte ad accogliere il pubblico, il posizionamento di sedie o panche, coperture, palchi, ecc.

Articolo 10
Assegnazioni degli spazi

1 - L'attività è esercitabile dalle ore 9:00 alle ore 24:00, nei giorni da lunedì a domenica. Con provvedimenti da adottare per il singolo caso di specie l'Amministrazione comunale, anche recependo le indicazioni dei Consigli di Zona, si riserva di disporre diverse limitazioni al suddetto limite orario e giornaliero.
2 - La durata dell'assegnazione per ogni singolo artista per lo svolgimento delle attività previste all'art. 5, comma 2, può variare, a seconda della richiesta, da un minimo di 1 ad un massimo di 4 giorni consecutivi. Dette attività possono essere esercitate nello stesso luogo per un periodo di tempo non superiore alle 3 ore consecutive e comunque per non più di 4 volte in un mese nella medesima postazione.
3 - La durata dell'assegnazione per ogni singolo artista per lo svolgimento dei mestieri di cui al terzo comma dell' art. 5 può variare, a seconda della richiesta, fino ad un massimo di 3 mesi rinnovabili. L'assegnazione per queste tipologie artistiche non può avvenire per più di 2 volte all’anno nella medesima postazione.
4 - Non è consentito svolgere contemporaneamente un'attività espressiva e un mestiere artistico di strada. E' legittimo lo svolgimento negli spazi assegnati di diverse attività espressive nel contesto della stessa esibizione, ovvero di diversi mestieri artistici, purché dichiarati al momento della prenotazione.
5 - Con la deliberazione di Giunta di cui all'art. 7, comma 3, previa consultazione del Tavolo di cui all'art. 13, sono stabilite le distanze minime tra le postazioni in caso di attività che si svolgano nello stesso giorno in sovrapposizione d'orario.
6 - Gli spazi e gli orari di esibizione devono essere prenotati dal richiedente che specificherà i propri dati personali e i nomi degli eventuali altri componenti del gruppo artistico. In sede di prima prenotazione il richiedente dovrà anche specificare nella Dichiarazione di Attività Artistica la tipologia e le modalità di esecuzione della propria attività. Sono ammesse attività diverse per uno stesso artista.
Nel caso di esercizio abusivo delle arti di strada, svolte cioè in violazione delle norme del presente Regolamento, violazioni contestate almeno tre volte nello stesso anno, sarà impossibile accedere alla procedura di autorizzazione per 60 gg. dalla data dell'ultima contestazione.
Nel caso di accertata assenza dell'artista di strada nello spazio e negli orari assegnati, i soggetti competenti al controllo annoteranno la circostanza. Nel caso in cui l'assenza dovesse rilevarsi per 3 giorni consecutivi di assegnazione senza alcuna segnalazione da parte dell'artista, i titolari non potranno effettuare nuove prenotazioni per il periodo di un mese dalla contestazione da parte dell'Ufficio competente.
7 - L'Amministrazione comunale assegna agli artisti di strada specifici spazi e precise fasce orarie di esibizione, a fronte di regolare prenotazione da parte dell' artista o del gruppo, in considerazione delle richieste dei medesimi, degli spazi disponibili e delle relative caratteristiche ambientali, delle fasce orarie libere, delle tipologie dell'intervento proposto.
8 - Ciascun artista, sia esso diretto richiedente o semplice componente di un gruppo, una volta perfezionata la prenotazione, potrà effettuare la successiva solo al termine del periodo di assegnazione dello spazio. Le prenotazioni sono possibili solo per 60 giorni successivi alla richiesta.
9 - L'esercizio delle attività artistiche di strada non implica specifici requisiti professionali né restrizioni relative allo stato di occupazione di coloro che lo attuano, risultando sufficiente ai fini dell'assegnazione dello spazio la corretta compilazione della Dichiarazione d'Attività Artistica.
10 - Le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le turnazioni degli spazi assegnabili dovranno essere gestiti attraverso un unico sistema informatizzato che consenta la prenotazione da parte degli artisti, con la massima accessibilità e possibilità di esprimere preferenze di postazione, giorni ed orari, nonché la possibilità per il cittadino o visitatore di conoscere tramite Internet luoghi e orari delle attività artistiche. Nell'adottare questo sistema informatico, saranno preferite le soluzioni che possono integrarsi con le piattaforme esistenti che gestiscono l'esercizio di analoghe attività in altre realtà territoriali ovvero a livello nazionale.
11 - Gli artisti e i gruppi che debbano effettuare le prenotazioni degli spazi potranno rivolgersi, nei rispettivi orari di apertura al pubblico, presso l'ufficio unico competente del Comune, tramite richiesta in carta semplice. Alternativamente i richiedenti potranno utilizzare per la prenotazione la piattaforma informatica di cui al comma precedente, se e in quanto disponibile online e/o accessibile per mezzo di vari dispositivi mobili. La richiesta di assegnazione effettuata nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento dovrà dare luogo al contestuale rilascio della relativa autorizzazione.

Articolo 11
Controlli

1 – Il controllo sull'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitato dal personale della Polizia Municipale e degli altri organi a ciò preposti.
2 – L'artista o il gruppo possono esporre ben in vista, durante tutto il periodo di esercizio dell' attività, il codice alfanumerico di assegnazione comunicato dagli uffici competenti, in modo che per gli accertatori sia possibile riscontrarlo anche senza interrompere l'attività, a meno che non sia strettamente indispensabile.

Articolo 12
Sanzioni

1 - Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, quando non costituiscano reato, saranno punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, fatta salva l'applicazione di quanto disposto con provvedimento della Giunta comunale ai sensi dell' art. 16, comma 2 della Legge n. 689/1981, il cui importo massimo non potrà comunque essere superiore a 150 euro. (N.d.R. P.M.R. 50,00 €)
Violazione articolo: 8 comma 3; 9 comma 1; 9 comma 1 lettera c;  9 comma 1 lettera d; 9 comma 2 lettera c; 9 comma 3; 9 comma 4; 9 comma 6 sanzione di 60,00 Euro
Violazione articolo: 10 comma 4 sanzione di 90,00 Euro
Violazione articolo: 9 comma 1 lettera a; 10 comma 7 sanzione di 120,00 Euro
Violazione articolo 10 comma 7 (Esercitare l’arte di strada senza avere ricevuto l’assegnazione dello spazio da parte dell’Amministrazione Comunale) sanzione di 150,00 Euro

Articolo 13
Monitoraggio e indirizzo

1 – Il Comune di Milano istituisce un Tavolo, con la partecipazione anche delle associazioni rappresentative delle arti di strada a livello nazionale e locale, nonché dei rappresentanti dei Consigli di Zona, per la valorizzazione dell' arte di strada, con compiti di monitoraggio ed indirizzo in merito all'applicazione del presente Regolamento e alla soluzione delle problematiche ad esso collegate

Articolo 14
Entrata in vigore

1 – Il presente Regolamento diviene efficace dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta comunale che approva l'elenco delle postazioni disponibili per le attività delle Arti di strada di cui all'art. 7, comma 3 del presente Regolamento. Il rilascio dell'autorizzazione con le nuove modalità prescritte dal Regolamento avverrà successivamente all'esecutività della predetta deliberazione di Giunta.

Articolo 15
Disposizioni transitorie

1 – Tutte le autorizzazioni rilasciate precedentemente all' esecutività della deliberazione di Giunta relativa alla mappatura degli spazi di cui all'art 7 del presente Regolamento sono valide sino alla loro naturale scadenza.



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
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