Decreto Dirigenziale n. 442 MIT del 24 gennaio 2018 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa Anno 2018
Semaforo Verde
Normativa nazionale

Decreto Dirigenziale 24 gennaio 2018, n. 442

Decreto Dirigenziale
24 gennaio 2018, numero 442

*Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità*.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE


VISTO l’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede,tra l’altro, l’approvazione o l’omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all’accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;
VISTO l’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ,e successive modificazioni,che disciplina la procedura per conseguire l’approvazione o l’omologazione anche dei dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;
VISTO l’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,che disciplina i limiti di velocità;
VISTO l’art.345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;
VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante ”Approvazione di prototipi di apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego”;
VISTO l’art.201 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285, che disciplina la notificazione delle violazioni ,come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n.151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003,n.214, e dall’art.36 della legge 29 luglio 2010,n.120;
VISTI in particolare il comma 1- bis del richiamato art.201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione e tra questi quello sotto la lettera e) relativo all’accertamento delle violazioni per mezzo di appositi apparecchi di rilevazione direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza
dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari ;
VISTO l’art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002,n.121,convertito ,con modificazioni,in legge 1° agosto 2002,n.168,che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico,tra l’altro,delle violazioni alle norme di comportamento di cui all’art.142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;
VISTO il decreto dirigenziale n.1565,in data 2 aprile 2014, con il quale la soc. Project Automation S.p.A ,con sede in Viale Elvezia,42- Monza (MI), ha ottenuto l’approvazione di un rilevatore delle infrazioni al limiti massimi di velocità denominato “PASVC”;
VISTA la domanda in data 19 dicembre 2017, successivamente integrata ,con la quale la soc. Project Automation S.p.A ,con sede in Viale Elvezia,42- Monza (MI), ha chiesto estensione dell’approvazione del rilevatore “PASVC” ad una versione che si caratterizza per l’utilizzo di un PC industriale esterno per integrare il modulo di classificazione già approvato ;
CONSIDERATO che la società proponente ha dichiarato che le modifiche apportate non influenzano l’accuratezza di misura del rilevatore di velocità “PASVC”;
CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n.113, del 18 giugno 2015, ha ritenuto che tutte le apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità debbano essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;
VISTO il D.M. 282,in data 13 giugno 2017, recante “ Procedure per l’approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale”;

DECRETA

Art.1. E’ estesa l’approvazione del i sistema denominato “PASVC”per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità ,della soc. Project Automation S.p.A ,con sede in Viale Elvezia,42- Monza (MI) ,alla versione con un PC industriale esterno per integrare il modulo di classificazione già approvato. Restano valide le prescrizioni di cui agli artt.1 e 2 del decreto dirigenziale n.1565 del 2 aprile 2014.

Art.2. Il dispositivo denominato “PASVC”, misuratore di velocità istantanea, può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade, ovvero utilizzato in modo automatico,senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita .

Art.3 L’impiego del sistema è subordinato alla esecuzione di verifica di funzionalità e taratura iniziale ed a verifiche periodiche con cadenza almeno annuale, secondo quanto previsto dal DM 282/2017.

Art.4. L’approvazione del dispositivo “PASVC” ha validità ventennale a decorrere dal 2 aprile 2014,data di emissione del decreto n.1565.

Art.5. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente alle Specifiche di Installazione,di Sistema,di Collaudo e dei Manuali Utente, e di Manutenzione nelle versioni riferite all’approvazione di cui al decreto 1565 e con l’Addendum al Manuale Utente Specifica Installazione Modulo Classificatore sistema PASVC, depositato con la richiesta di estensione.

Art.6. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto dirigenziale n.1565 del 2 aprile 2014 e del presente decreto, nonché il nome del richiedente.



Il DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Maurizio Vitelli )




Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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