Decreto 18 dicembre 2017 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa Anno 2018
Semaforo Verde
Normativa nazionale
Decreto 18 Dicembre 2017
(pubblicato in G.U. n. 12 del 16/01/2018)

Decreto
18 Dicembre 2017
(pubblicato in G.U. n. 12 del 16 gennaio 2018)

*Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata*.


IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
I MINISTRI DELLA GIUSTIZIA, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


 Visto il decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito  con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
 Visto in  particolare,  l'art.  20,  comma  5  quater,  del  citato decreto-legge n. 69 del 2013, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 98 del 2013, ai sensi del quale  con  decreto  del  Ministro dell'interno, di concerto  con  i  Ministri  della  giustizia,  delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze  e  per la semplificazione e la pubblica amministrazione  sono  disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  le  procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005, n. 68,  e  successive  modificazioni,  recante  disposizioni  per  la notificazione degli atti amministrativi mediante PEC;
 Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive modificazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale;
 Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992 n.  285,  e  successive modificazioni, concernente il Nuovo codice della strada;
Considerato che le procedure per la notificazione  dei  verbali  di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite  posta elettronica certificata, devono essere  realizzate  dagli  Uffici  o Comandi degli organi di polizia stradale dai cui dipendono gli agenti che hanno accertato illeciti in materia di circolazione stradale  nei
confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della  posta  medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi;
 Ritenuto  di  dover   disciplinare   le   predette   procedure   di notificazione in modo che, pur nella peculiarita' dell'oggetto che le caratterizza, siano in linea con le disposizioni generali del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e  del  decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
 Ritenuto di dover determinare il contenuto minimo del messaggio  di PEC e dei relativi allegati in modo che sia  garantita  l'uniformita' degli atti che sono inviati  ai soggetti  responsabili  di  illeciti stradali;
 Ritenuto di dover determinare, in conformita'  a  quanto  stabilito dal decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  68  del  2005,  il momento e la  documentazione occorrente  per  considerare  gli  atti inviati mediante PEC come notificati e conoscibili ai  destinatari  e di dover considerare la ricevuta completa di consegna  del messaggio PEC come documento idoneo a certificare l'avvenuta notifica dell'atto stesso;
 Ritenuto  di  dover  disciplinare,  altresi',   le   procedure   di notificazione  nel  caso  in  cui  non  sia  concretamente  possibile effettuarle attraverso la PEC, prevedendo che siano attivate, entro i termini previsti per la notificazione di cui all'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, le procedure ordinarie di notificazione;

Decreta:

Art. 1
Definizioni, abbreviazioni e sigle

 1.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente decreto si intende per:
a) «CAD»: Codice dell'amministrazione digitale di cui al  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
b) «copia per  immagine  su  supporto  informatico  di  documento analogico»:  il  documento  informatico  avente  contenuto  e   forma identici a quelli del documento analogico da cui e'  tratto,  di  cui all'art. 1, comma 1, lettera i-ter), del CAD;
c) «copia informatica di  documento  informatico»:  il  documento informatico avente contenuto identico a quello del documento  da  cui e' tratto su supporto informatico  con  diversa  sequenza  di  valori binari, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD;
d) «duplicato informatico»:  il  documento  informatico  ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza  di  valori  binari  del  documento originale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quinquies), del CAD;
e) «documento informatico»: la  rappresentazione  informatica  di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti di cui all'art. 1,  comma 1, lettera p), del CAD;
f) «documento analogico»: la rappresentazione non informatica  di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'art. 1  comma 1, lettera p-bis), del CAD;
g)  «firma  digitale»:  firma  elettronica  qualificata  di   cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del CAD;
h) «PEC»: posta  elettronica  certificata  di  cui  al  combinato disposto degli articoli 6 e 48 del CAD;
i)  «INI-PEC»:  Indice  nazionale  degli   indirizzi   di   Posta elettronica certificata, istituito dall'art. 6 bis, comma 1, del CAD;
l) «elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche»:  gli elenchi di cui all'art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ogni altro registro contenente i domicili digitali validi  ai  fini delle comunicazioni aventi valore legale;
m) «codice della strada»: il decreto legislativo 30  aprile  1992 n. 285, e successive modificazioni.

Art. 2
Ambito di applicazione e norme applicabili

 1. Il presente decreto si applica al procedimento di  notificazione dei  verbali  di  contestazione,  redatti  dagli  organi  di  polizia stradale, di cui all'art. 12  del  codice della  strada,  a  seguito dell'accertamento di violazioni del codice della strada.
 2. La notificazione mediante PEC avviene  secondo  le  disposizioni del CAD e del decreto del Presidente della Repubblica n.  68/2005,  e successive modificazioni.

Art. 3
Soggetti nei confronti dei quali e' possibile la notificazione mediante PEC

 1. La notificazione dei verbali di contestazione, di cui all'art. 2 del presente decreto, si effettua nel rispetto dei  termini  previsti dal codice della strada nei confronti:
a) di colui che ha commesso la violazione, se e' stato fermato ed identificato al  momento  dell'accertamento  dell'illecito  ed  abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un  domicilio  digitale ai sensi dell'art.  3-bis  del  CAD  e  delle  relative  disposizioni attuative;
b) del proprietario del veicolo con il quale e' stata commessa la violazione, ovvero di un  altro  soggetto  obbligato  in  solido  con l'autore della violazione ai sensi dell'art.  196  del  codice  della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis  del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia,  comunque, fornito  un  indirizzo  PEC  all'organo  di  polizia  procedente,  in occasione dell'attivita' di accertamento dell'illecito.
 2. Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l'indirizzo PEC  dell'autore  della  violazione,  ovvero  qualora  la contestazione della violazione non sia stata  effettuata  al  momento dell'accertamento dell'illecito, l'indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, di cui  al  comma  1,  lettera  b),  del presente articolo, deve essere ricercato, dall'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione  di cui all'art.  2  del  presente decreto,  nei  pubblici  elenchi  per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.

Art. 4
Contenuto del documento informatico da notificare

 1. Il messaggio di PEC  inviato  al  destinatario  del  verbale  di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto  deve  contenere nell'oggetto la dizione  «di  atto amministrativo  relativo  ad  una sanzione amministrativa prevista  dal  codice  della  strada»  ed  in allegato:
a)  una  relazione  di  notificazione  su  documento  informatico separato, sottoscritto con  firma  digitale,  in  cui  devono  essere riportate almeno le seguenti informazioni:
a1) la denominazione esatta e l'indirizzo  dell'amministrazione e  della  sua  articolazione  periferica  che  ha   provveduto   alla spedizione dell'atto;
a2)  l'indicazione  del  responsabile   del   procedimento   di notificazione nonche', se diverso, di  chi  ha  curato  la  redazione dell'atto notificato;
a3) l'indirizzo ed il telefono dell'ufficio presso il quale  e' possibile esercitare il diritto di accesso;
a4) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto ovvero le  modalita'  con  le quali e' stato comunicato dal destinatario;
b) copia  per  immagine  su  supporto  informatico  di  documento analogico del verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto,  se  l'originale  e' formato  su  supporto  analogico,  con attestazione di conformita' all'originale a norma dell'art. 22, comma 2, del CAD, sottoscritta con firma digitale, ovvero  un duplicato  o copia  informatica  di   documento   informatico   del   verbale   di contestazione con attestazione di conformita' all'originale  a  norma dell'art. 23-bis del CAD, sottoscritta con firma digitale;
c) ogni altra comunicazione o informazione utile al  destinatario per esercitare il proprio  diritto  alla  difesa  ovvero  ogni  altro diritto o interesse tutelato.
 2. Ferme restando le disposizioni del comma 1,  gli  allegati  o  i documenti informatici che contengono  degli  allegati  devono  essere sottoscritti con firma  digitale  e trasmessi  con  formati  aperti, standard e documentati.

Art. 5
Termini per la notificazione mediante posta elettronica certificata

1. Ai fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  e  dei  termini indicati nel codice della strada, gli atti  di  cui  all'art.  2  del presente decreto si considerano spediti, per gli  organi  di  polizia stradale, di cui all'art. 12 del codice della strada, nel momento  in cui viene generata la ricevuta di accettazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del  2005, e notificati ai soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto,  nel momento in cui  viene  generata  la  ricevuta di avvenuta  consegna completa del messaggio PEC, ai sensi all'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005.
2. La ricevuta di avvenuta consegna di cui al comma 1  fa  in  ogni caso  piena  prova  dell'avvenuta  notificazione  del  contenuto  del messaggio ad essa allegato.
3. Qualora la notificazione mediante PEC degli atti di cui all'art. 2 del presente decreto non sia  possibile  per  causa  imputabile  al destinatario,  il  soggetto notificante  estrae  copia  su  supporto analogico del messaggio di posta elettronica  certificata,  dei  suoi allegati, della ricevuta di accettazione  e  dell'avviso  di mancata consegna, di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e  8  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, ovvero  di  qualsiasi altra documentazione di avviso di mancata  consegna,  ne  attesta  la conformita' ai documenti informatici da cui  sono  tratti,  ai  sensi dell'art. 23, comma 1, del CAD, ed effettua la notifica nei  modi  e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della  strada,  con oneri a carico del destinatario.
 4. Qualora la notificazione mediante  PEC  non  sia  possibile  per qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.

Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazione interessate   provvedono all'attuazione   del   medesimo    decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 7
Pubblicazione

1. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2017
Il Ministro dell'interno Minniti
Il Ministro della giustizia Orlando
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 26



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato sull'organo ufficiale dell'Ente emittente che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
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