Corte di Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza 22838-2020 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Giurisprudenza penale

Sentenza Cassazione IV Penale - n. 22838 del 29 luglio 2020

Codice della Strada: Art 186; Codice Penale: Art 589-bis - Omicidio stradale aggravato: stato di ebbrezza e misure cautelari.



RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di ... omissis ..., Sezione Riesame, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 20 dicembre 2019, ha rigettato il gravame proposto da ... omissis ... avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ... omissis ..., in data 2 dicembre 2019, aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ad imputazione provvisoria ex art. 589 bis, commi 2 e 5, cod. pen. (omicidio colposo stradale contestato come commesso in agro di ... omissis ... il 29 novembre 2019, in danno di ... omissis ...).
Il collegio salentino, ricostruendo sommariamente i fatti oggetto di addebito (riassumibili, secondo l'assunto accusatorio, nell'investimento della donna, che conduceva una bicicletta, da parte del ... omissis ... alla guida della sua auto a un incrocio tra la strada provinciale 363 e la via ... omissis ...), ha evidenziato che l'indagato aveva fin da subito ammesso di essere l'investitore e, al successivo controllo ospedaliero, era risultato avere un tasso alcolemico pari a 3,1 g/l.
Nell'ordinanza del Tribunale ... omissis ...se viene anche disattesa la versione dei fatti resa da parte del ... omissis ..., il quale veniva giudicato non attendibile laddove escludeva di avere assunto alcolici (perché ciò gli sarebbe impedito dalla patologia da cui egli è affetto) e di avere superato il limite di velocità di 50 km/h (ciò che sarebbe escluso, secondo il Collegio adìto, dalle immagini ricavabili dalle videoriprese installate in prossimità del luogo del sinistro) e sosteneva di non avere visto la bicicletta della donna attraversare la strada a causa dei fari delle vetture provenienti dall'opposta direzione di marcia (a fronte della presenza, in prossimità dell'incrocio, di un lampione che assicurava un'adeguata visibilità, nonché del fatto che la donna, al momento dell'investimento, impegnava già la corsia di marcia del ... omissis ...). Sul piano delle esigenze cautelari, il Tribunale ... omissis ...se ne ha ravvisato il fondamento sul pericolo di reiterazione del reato, considerando preminente il grado di colpa dimostrato dal ... omissis ... nel porsi alla guida della sua autovettura con un così elevato grado alcolico, a nulla rilevando a contrario né la sua incensuratezza, né la sopravvenuta revoca della patente, che non gli impedirebbe di porsi alla guida di altre vetture.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il ... omissis ..., con atto articolato in due motivi di lagnanza.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione essenzialmente a proposito delle esigenze cautelari: deduce l'esponente che lo stato d'ebbrezza in cui egli - secondo l'ordinanza impugnata - versava al momento in cui si era posto alla guida non era in realtà compatibile con le sue condizioni di salute (cirrosi epatica) e con la terapia farmacologica da lui assunta, elementi che gli impedivano categoricamente di assumere alcolici; del resto, in base agli atti, non risultava annotato alcun elemento sintomatico deponente per un suo stato d'ebbrezza. Ed anche il riferimento del Tribunale al comportamento precedente e successivo tenuto dal ... omissis ... (quale ulteriore fattore giustificativo della misura custodiale applicatagli) appare disancorato da qualsiasi elemento concreto specificamente deponente per una sua pericolosità o inaffidabilità, essendosi anzi egli adoperato fin da subito per prestare soccorso alla vittima.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla scelta della misura cautelare, operata secondo il ricorrente in violazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza stabiliti dall'art. 275 cod. proc. pen.: risulta in particolare del tutto disancorata da elementi concreti la giustificazione della conferma degli arresti domiciliari da parte del Collegio adìto (oltretutto a carico di soggetto incensurato) sul solo rilievo, del tutto astratto e congetturale, che il ... omissis ... potrebbe comunque rimettersi alla guida, pur a fronte della revoca della patente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Occorre infatti rilevare che, nella ricostruzione dei fatti posti a base dell'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame enuncia una serie di elementi in base ai quali - pur nel contesto di una valutazione necessariamente interinale come quella riferita alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari - non è stata ritenuta attendibile la versione resa dal ... omissis ... circa il fatto che egli non avesse assunto alcolici, avesse rispettato i limiti di velocità e non avesse potuto vedere la ... omissis ... attraversare l'incrocio a causa dei fari delle auto provenienti in senso contrario: sul punto il percorso argomentativo del Collegio adìto si sottrae a censure esperibili in questa sede di legittimità, atteso che le allegazioni del ricorrente, ritenute inverosimili e inattendibili dal Tribunale salentino, non si confrontano con i dati oggettivi riguardanti l'accertamento ospedaliero del tasso alcolemico del ... omissis ..., le immagini ricavate dalle telecamere a circuito chiuso presenti in prossimità del luogo del sinistro e la presenza di un'adeguata illuminazione del luogo medesimo. In proposito è opportuno ricordare che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884).

2. È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.
Sebbene il Tribunale del Riesame abbia evidenziato, nell'individuare le esigenze cautelari ricorrenti nel caso di specie, la particolare gravità e sconsideratezza della condotta tenuta dal ... omissis ... (messosi alla guida nonostante un tasso alcolemico sicuramente molto elevato), nondimeno la motivazione del provvedimento impugnato si appalesa affatto carente sul piano della scelta della misura cautelare. In estrema sintesi, a fronte dell'assenza di uno specifico riferimento a comportamenti precedenti o successivi oggettivamente tenuti dall'odierno ricorrente e qualificabili come suggestivi di una sua particolare pericolosità, il Collegio adìto ravvisa l'adeguatezza della misura custodiate domiciliare (e, di fatto, l'assenza di alternative meno afflittive) sul solo, astratto rilievo che il ... omissis ..., benché privato della patente di guida nel frattempo revocatagli, potrebbe porsi "alla guida di altre vetture". Ora, a parte il fatto che la revoca della patente di guida implica che non vi sia la possibilità di guidare alcun veicolo per il quale è necessario il possesso di una patente di guida in corso di validità, il quadro delineato dal Tribunale del Riesame nella scelta della misura (operazione per la quale, come correttamente osservato dal ricorrente, devono essere osservati i criteri di proporzionalità e adeguatezza) non consente di apprezzare l'effettiva attualità e concretezza del pericolo di recidivanza sussistente nel caso di specie e che, nell'ottica del Collegio a quo, renderebbe la misura custodiate di cui all'art. 284 cod. proc. pen. priva di efficaci alternative.
A fronte di ciò deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità pacifica sul punto, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi, non meramente congetturali, attinenti al caso di specie, che rendano tale esigenza reale ed attuale, cioè effettiva nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare (ex multis Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante e altri, Rv. 266511; Sez. 2, Sentenza n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 26968).

3. Per quanto precede, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di ... omissis ..., sezione del Riesame, per nuovo giudizio, limitatamente alla scelta della misura cautelare, che dovrà essere operata nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità e, soprattutto, delle condizioni di attualità e concretezza del pericolo di recidivanza configurabile nella specie, sulla base di una valutazione scevra da elementi congetturali e astratti.
Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura con rinvio al Tribunale di ... omissis ..., sezione del Riesame, per nuovo giudizio sul punto.
Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2020.

Deposito sentenza 29 luglio 2020

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Sezione curata da: Palumbo salvatore e Dott. Claudio Molteni.

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