L'elenco dei codici armonizzati UE e nazionali riportati sul retro delle nuove patenti di guida formato card.
A cura del Dott. Claudio Molteni e Salvatore Palumbo
PREMESSA Il retro delle nuove patenti di guida UE formato card riportano, ove presenti, i Codici armonizzati sia UE che nazionali. Detti codici sono stati introdotti dalla direttiva 91/439/CEE, modificata a sua volta dalla direttiva della Commissione n. 2000/56/CE del 14/09/2000 che ne ha aggiornato l'elenco. I Codici armonizzati, sia UE che nazionali, indicano limitazioni, restrizioni, abilitazioni, adattamenti di cui deve essere munito il veicolo condotto e particolari obblighi a cui è soggetto il titolare del documento.
LA NUMERAZIONE DEI CODICI ARMONIZZATI I Codici riportati sul retro delle nuove patenti di guida UE formato card si dividono in: a) Codici UE armonizzati (da 01 a 99) e b) Codici nazionali armonizzati (da 100 in poi) ed interessano: - il conducente, con le limitazioni nella conduzione dei veicoli dovuti a motivi medici; - il veicolo, con le modifiche alle caratteristiche del veicolo che consistono in adattamenti apportati al mezzo per essere condotto dal titolare della patente di guida; - gli aspetti amministrativi, con le indicazioni di eventuali abilitazioni possedute dal titolare della patente di guida. Sia i codici che interessano il conducente che quelli che interessano il veicolo riportano anche i sub-codici che, a loro volta, forniscono indicazioni sulla tipologia di limitazioni, restrizioni, adattamenti di cui deve essere munito il veicolo condotto e particolari obblighi a cui è soggetto il titolare del documento di guida.
POSIZIONAMENTO ED INDICAZIONI DEI CODICI ARMONIZZATI SULLA PATENTE DI GUIDA Le indicazioni riguardanti le limitazioni, restrizioni o abilitazioni riportate sul retro della patente di guida ed espresse sia con i codici UE armonizzati che con i codici nazionali armonizzati possono trovarsi sia - nella colonna contrassegnata col numero 12 (in corrispondenza di ciascuna categoria di patente interessata) che - nello spazio sottostante le colonne contrassegnate con i numeri 9, 10 e 11 (solo nel caso che il codice armonizzato si applichi a tutte le categorie di patente possedute. Poichè, come è facile immaginare, la combinazione di codici e sub-codici è talmente vasta e lo spazio sulla patente di guida è talmente ridotto che viene indicato il solo codice, senza il relativo sub-codice. Per quanto sopra, potrebbe capitare che nella colonna contrassegnata col numero 12 sia presente il codice armonizzato "01" (correzione della vista e/o protezione degli occhi) senza sapere se il titolare abbia l'obbligo di utilizzare: occhiali (sub-codice 01) lenti a contatto (sub-codice 02) occhiali protettivi (sub-codice 03) lente opaca (sub-codice 04) occlusore oculare (sub-codice 05) occhiali o lenti a contatto (sub-codice 06) Sia i codici che sub-codici sono riportati in forma completa solo negli archivi elettronici del CED Motorizzazione, la cui consultazione è possibile solo mediante uno specifico collegamento.
I CODICI UE ALMONIZZATI I Codici UE armonizzati ed i relativi sub-codici che interessano il conducente, con le limitazioni nella conduzione dei veicoli dovuti a motivi medici, sono i seguenti: 01: correzione della vista e/o protezione degli occhi 01.01 occhiali 01.02 lenti a contatto 01.03 occhiali protettivi 01.04 lente opaca 01.05 occlusore oculare 01.06 occhiali o lenti a contatto 02: apparecchi acustici e/o di aiuto alla comunicazione 02.01 apparecchi acustici monoauricolari 02.02 apparecchi acustici biauricolari 03: protesi o ortesi per gli arti 03.01 protesi/ortesi per gli arti superiori 03.02 protesi/ortesi per gli arti inferiori 05: limitazioni durante la guida 05.01 guida in orario diurno 05.02 guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città o regione, 05.03 guida senza passeggeri 05.04 velocità di guida limitata a ... km/h 05.05 guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente 05.06 guida senza rimorchio 05.07 guida non autorizzata in autostrada 05.08 niente alcool
I Codici UE armonizzati ed i relativi sub-codici che interessano il veicolo, con le modifiche alle caratteristiche del veicolo che consistono in adattamenti apportati al mezzo per essere condotto dal titolare della patente di guida, sono: 10: cambio di velocità modificato 10.01 cambio manuale 10.02 cambio automatico 10.03 cambio elettronico 10.04 leva del cambio adattata 10.05 senza cambio marce secondario 15: frizione modificata 15.01 pedale della frizione adattato 15.02 frizione manuale 15.03 frizione automatica 15.04 pedale della frizione con protezione o pieghevole o sfilabile 20: dispositivi di frenatura modificati 20.01 pedale del freno modificato 20.02 pedale del freno allargato 20.03 pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro 20.04 pedale del freno ad asola 20.05 pedale del freno basculante 20.06 freno di servizio manuale (adattato) 20.07 pressione massima sul freno di servizio rinforzato 20.08 pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza 20.09 freno di stazionamento modificato 20.10 freno di stazionamento a comando elettrico 20.11 freno di stazionamento a pedale (adattato) 20.12 pedale del freno con protezione o pieghevole o sfilabile 20.13 freno a ginocchio 20.14 freno di servizio a comando elettrico 25: dispositivi di accellerazione modificati 25.01 pedale dell'acceleratore modificato 25.02 acceleratore ad asola 25.03 pedale dell'acceleratore basculante 25.04 acceleratore manuale 25.05 acceleratore a ginocchio 25.06 acceleratore assistito 25.07 pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno 25.08 pedale dell'acceleratore sul lato sinistro 25.09 pedale dell'acceleratore con protezione o pieghevole o sfilabile 30: dispositivi combinati di frenatura e di accellerazione 30.01 pedali paralleli, 30.02 pedali sullo stesso livello (o quasi) 30.03 acceleratore e freno a slitta 30.04 acceleratore e freno a slitta per ortesi 30.05 pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli o sfilabili 30.06 fondo rialzato 30.07 elemento di protezione a fianco del pedale del freno 30.08 elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno 30.09 elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore 30.10 sostegno per calcagno o gamba 30.11 acceleratore e freno a comando elettrico 35: disposizioni dei comandi modificata 35.01 comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida 35.02 comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori 35.03 comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori 35.04 comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori 35.05 comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori ne' dal sistema combinato di accellerazione e frenatura 40: sterzo modificato 40.01 servosterzo standard 40.02 servosterzo rinforzato 40.03 sterzo con sistema di sicurezza 40.04 piantone del volante prolungato 40.05 volante adattato 40.06 volante inclinabile 40.07 volante verticale 40.08 volante orizzontale 40.09 sterzo controllato tramite piede 40.10 sterzo alternativo adattato 40.11 volante con impugnatura a manovella 40.12 volante dotato di ortesi della mano 40.13 con ortesi collegata al tendine 42: retrovisore (o retrovisori) modificato (o modificati) 42.01 specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro 42.02 specchietto retrovisore esterno posto sul parafango 42.03 specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico 42.04 specchietto retrovisore interno panoramico 42.05 specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore 42.06 specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico 43: sedile del conducente modificato 43.01 sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali 43.02 sedile conducente adattato alla forma del corpo 43.03 sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto 43.04 sedile conducente dotato di braccioli 43.05 sedile del conducente con scorrimento prolungato 43.06 cinture di sicurezza modificate 43.07 cinture di sicurezza a quattro punti 44: modifiche ai motocicli 44.01 impianto frenante su una sola leva 44.02 freno manuale (adattato), ruota anteriore 44.03 freno a pedale (adattato), ruota posteriore 44.04 leva dell'acceleratore (adattata) 44.05 cambio e frizione manuale (adattati) 44.06 specchietto/i retrovisore/i (adattato/i) 44.07 comandi (adattati) 44.08 altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi 45: motocicli con sidecar 46: modifiche ai tricicli 50: limitato ad uno specifico veicolo indicato col numero di telaio 51: limitato ad uno specifico veicolo indicato col numero di targa
I Codici UE armonizzati ed i relativi sub-codici che interessano aspetti amministrativi, con le indicazioni di eventuali abilitazioni possedute dal titolare della patente di guida, sono: 70: sostituzione della patente di guida 71: duplicazione della patente di guida 73: patente di guida limitata a veicoli della cat. B1 (veicoli a motore a 3 o 4 ruote) 78: patente di guida limitata a veicoli con cambio automatico 79: guida limitata ad alcune categorie di veicoli 79.01 Limitata a veicoli a due ruote con o senza sidecar 79.02 Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero 79.03 Limitata a tricicli 79.04 Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg 79.05 Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg 79.06 Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3.500 kg 80: limitazione per i titolari di patente di guida per condurre veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni 81: limitazione per i titolari di patente di guida per condurre veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni 90: Codici utilizzati in combinazione con codici che definiscono modifiche del veicolo (specifica la posizione del dispositivo e/o dell'adattamento) 90.01 a sinistra 90.02 a destra 90.03 sinistra 90.04 destra 90.05 mano 90.06 piede 90.07 utilizzabile 95: idoneità del conducente al trasporto professionale (C.Q.C.). Al fianco del codice armonizzato è presente la data di scadenza della C.Q.C. nella seguente successione: gg.mm.aaaa. 96: idoneità, attraverso una prova di capacità e di comportamento sostenuta dal titolare del documento, alla guida dei complessi veicolari appartenenti alla categoria B con rimorchio superiore a 750 kg e con massa complessiva superiore a 3.500 kg e fino a 4.250 kg. 97: inidoneità del conducente per la guida di veicoli di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 (cronotachigrafo e tachigrafo).
I Codici nazionali armonizzati sono validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro della U.E. che ha rilasciato la patente di guida, e partono dal numero 100 in poi.
SANZIONI Il quadro sanzionatorio relativo ai codici armonizzati è contemplato dall'articolo 125 del codice della strada. Precisamente, così come modificato dal Decreto Legislativo 16.01.2013, n. 2, in vigore dal 19.01.2013 - il comma 3 del citato articolo sanziona il titolare di patente di guida che reca un codice armonizzato U.E. o nazionale relativo alle modifiche del veicolo che conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici. La sanzione pecuniaria è accompagnata da quella amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a sei mesi. Poichè il trasgressore non è idoneo a condurre il veicolo sprovvisto delle modifiche richieste, non può essere autorizzato a proseguire la marcia, ed il mezzo deve essere affidato ad altro conducente idoneo o da un carro gru; - il comma 3-bis, invece, sanziona il titolare di patente di guida che reca un codice armonizzato U.E. o nazionale relativo al conducente (motivi medici) che circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici. Solo per questo comma, la parte sanzionatoria è rimandata al comma 3 dell'articolo 173 del codice della strada.
Per le ipotesi di violazioni, si rimanda all'articolo 125 del prontuario del codice della strada.
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