Codici patenti di guida al 19.03.2017 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Codici Patenti di Guida
L'elenco dei codici armonizzati UE e nazionali riportati sul retro delle nuove patenti di guida formato card.
A cura del Dott. Claudio Molteni e Salvatore Palumbo





PREMESSA
Il retro delle nuove patenti di guida UE formato card riportano, ove presenti, i Codici armonizzati sia UE che nazionali.
Detti codici sono stati introdotti dalla direttiva 91/439/CEE, modificata a sua volta dalla direttiva della Commissione n. 2000/56/CE del 14/09/2000 che ne ha aggiornato l'elenco.
I Codici armonizzati, sia UE che nazionali, indicano limitazioni, restrizioni, abilitazioni, adattamenti di cui deve essere munito il veicolo condotto e particolari obblighi a cui è soggetto il titolare del documento.
LA NUMERAZIONE DEI CODICI ARMONIZZATI
I Codici riportati sul retro delle nuove patenti di guida UE formato card si dividono in:
  a) Codici UE armonizzati (da 01 a 99) e
  b) Codici nazionali armonizzati (da 100 in poi)
ed interessano:
  - il conducente, con le limitazioni nella conduzione dei veicoli dovuti a motivi medici;
  - il veicolo, con le modifiche alle caratteristiche del veicolo che consistono in adattamenti apportati al mezzo per essere condotto dal titolare della patente di guida;
  - gli aspetti amministrativi, con le indicazioni di eventuali abilitazioni possedute dal titolare della patente di guida.
Sia i codici che interessano il conducente che quelli che interessano il veicolo riportano anche i sub-codici che, a loro volta, forniscono indicazioni sulla tipologia di limitazioni, restrizioni, adattamenti di cui deve essere munito il veicolo condotto e particolari obblighi a cui è soggetto il titolare del documento di guida.
POSIZIONAMENTO ED INDICAZIONI DEI CODICI ARMONIZZATI SULLA PATENTE DI GUIDA
Le indicazioni riguardanti le limitazioni, restrizioni o abilitazioni riportate sul retro della patente di guida ed espresse sia con i codici UE armonizzati che con i codici nazionali armonizzati possono trovarsi sia
- nella colonna contrassegnata col numero 12 (in corrispondenza di ciascuna categoria di patente interessata) che
- nello spazio sottostante le colonne contrassegnate con i numeri 9, 10 e 11 (solo nel caso che il codice armonizzato si applichi a tutte le categorie di patente possedute.
Poichè, come è facile immaginare, la combinazione di codici e sub-codici è talmente vasta e lo spazio sulla patente di guida è talmente ridotto che viene indicato il solo codice, senza il relativo sub-codice.
Per quanto sopra, potrebbe capitare che nella colonna contrassegnata col numero 12 sia presente il codice armonizzato "01" (correzione della vista e/o protezione degli occhi) senza sapere se il titolare abbia l'obbligo di utilizzare:
occhiali (sub-codice 01)
  lenti a contatto (sub-codice 02)
  occhiali protettivi (sub-codice 03)
  lente opaca (sub-codice 04)
  occlusore oculare (sub-codice 05)
  occhiali o lenti a contatto (sub-codice 06)
Sia i codici che sub-codici sono riportati in forma completa solo negli archivi elettronici del CED Motorizzazione, la cui consultazione è possibile solo mediante uno specifico collegamento.
I CODICI UE ALMONIZZATI
I Codici UE armonizzati ed i relativi sub-codici che interessano il conducente, con le limitazioni nella conduzione dei veicoli dovuti a motivi medici, sono i seguenti:
  01: correzione della vista e/o protezione degli occhi
  01.01 occhiali
  01.02 lenti a contatto
  01.03 occhiali protettivi
  01.04 lente opaca
  01.05 occlusore oculare
  01.06 occhiali o lenti a contatto
  02: apparecchi acustici e/o di aiuto alla comunicazione
  02.01 apparecchi acustici monoauricolari
  02.02 apparecchi acustici biauricolari
  03: protesi o ortesi per gli arti
  03.01 protesi/ortesi per gli arti superiori
  03.02 protesi/ortesi per gli arti inferiori
  05: limitazioni durante la guida
  05.01 guida in orario diurno
  05.02 guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città o regione,
  05.03 guida senza passeggeri
  05.04 velocità di guida limitata a ... km/h
  05.05 guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente
  05.06 guida senza rimorchio
  05.07 guida non autorizzata in autostrada
  05.08 niente alcool
I Codici UE armonizzati ed i relativi sub-codici che interessano il veicolo, con le modifiche alle caratteristiche del veicolo che consistono in adattamenti apportati al mezzo per essere condotto dal titolare della patente di guida, sono:
  10: cambio di velocità modificato
  10.01 cambio manuale
  10.02 cambio automatico
  10.03 cambio elettronico
  10.04 leva del cambio adattata
  10.05 senza cambio marce secondario
  15: frizione modificata
  15.01 pedale della frizione adattato
  15.02 frizione manuale
  15.03 frizione automatica
  15.04 pedale della frizione con protezione o pieghevole o sfilabile
  20: dispositivi di frenatura modificati
  20.01 pedale del freno modificato
  20.02 pedale del freno allargato
  20.03 pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
  20.04 pedale del freno ad asola
  20.05 pedale del freno basculante
  20.06 freno di servizio manuale (adattato)
  20.07 pressione massima sul freno di servizio rinforzato
  20.08 pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza
  20.09 freno di stazionamento modificato
  20.10 freno di stazionamento a comando elettrico
  20.11 freno di stazionamento a pedale (adattato)
  20.12 pedale del freno con protezione o pieghevole o sfilabile
  20.13 freno a ginocchio
  20.14 freno di servizio a comando elettrico
  25: dispositivi di accellerazione modificati
  25.01 pedale dell'acceleratore modificato
  25.02 acceleratore ad asola
  25.03 pedale dell'acceleratore basculante
  25.04 acceleratore manuale
  25.05 acceleratore a ginocchio
  25.06 acceleratore assistito
  25.07 pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
  25.08 pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
  25.09 pedale dell'acceleratore con protezione o pieghevole o sfilabile
  30: dispositivi combinati di frenatura e di accellerazione
  30.01 pedali paralleli,
  30.02 pedali sullo stesso livello (o quasi)
  30.03 acceleratore e freno a slitta
  30.04 acceleratore e freno a slitta per ortesi
  30.05 pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli o sfilabili
  30.06 fondo rialzato
  30.07 elemento di protezione a fianco del pedale del freno
  30.08 elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
  30.09 elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore
  30.10 sostegno per calcagno o gamba
  30.11 acceleratore e freno a comando elettrico
  35: disposizioni dei comandi modificata
  35.01 comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
  35.02 comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori
  35.03 comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori
  35.04 comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori
  35.05 comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori ne' dal sistema combinato di accellerazione e frenatura
  40: sterzo modificato
  40.01 servosterzo standard
  40.02 servosterzo rinforzato
  40.03 sterzo con sistema di sicurezza
  40.04 piantone del volante prolungato
  40.05 volante adattato
  40.06 volante inclinabile
  40.07 volante verticale
  40.08 volante orizzontale
  40.09 sterzo controllato tramite piede
  40.10 sterzo alternativo adattato
  40.11 volante con impugnatura a manovella
  40.12 volante dotato di ortesi della mano
  40.13 con ortesi collegata al tendine
  42: retrovisore (o retrovisori) modificato (o modificati)
  42.01 specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro
  42.02 specchietto retrovisore esterno posto sul parafango
  42.03 specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
  42.04 specchietto retrovisore interno panoramico
  42.05 specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
  42.06 specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
  43: sedile del conducente modificato
  43.01 sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali
  43.02 sedile conducente adattato alla forma del corpo
  43.03 sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
  43.04 sedile conducente dotato di braccioli
  43.05 sedile del conducente con scorrimento prolungato
  43.06 cinture di sicurezza modificate
  43.07 cinture di sicurezza a quattro punti
  44: modifiche ai motocicli
  44.01 impianto frenante su una sola leva
  44.02 freno manuale (adattato), ruota anteriore
  44.03 freno a pedale (adattato), ruota posteriore
  44.04 leva dell'acceleratore (adattata)
  44.05 cambio e frizione manuale (adattati)
  44.06 specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
  44.07 comandi (adattati)
  44.08 altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi
  45: motocicli con sidecar
  46: modifiche ai tricicli
  50: limitato ad uno specifico veicolo indicato col numero di telaio
  51: limitato ad uno specifico veicolo indicato col numero di targa
I Codici UE armonizzati ed i relativi sub-codici che interessano aspetti amministrativi, con le indicazioni di eventuali abilitazioni possedute dal titolare della patente di guida, sono:
  70: sostituzione della patente di guida
  71: duplicazione della patente di guida
  73: patente di guida limitata a veicoli della cat. B1 (veicoli a motore a 3 o 4 ruote)
  78: patente di guida limitata a veicoli con cambio automatico
  79: guida limitata ad alcune categorie di veicoli
  79.01 Limitata a veicoli a due ruote con o senza sidecar
  79.02 Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero
  79.03 Limitata a tricicli
  79.04 Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg
  79.05 Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg
  79.06 Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3.500 kg
  80: limitazione per i titolari di patente di guida per condurre veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni
  81: limitazione per i titolari di patente di guida per condurre veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni
  90: Codici utilizzati in combinazione con codici che definiscono modifiche del veicolo (specifica la posizione del dispositivo e/o dell'adattamento)
  90.01 a sinistra
  90.02 a destra
  90.03 sinistra
  90.04 destra
  90.05 mano
  90.06 piede
  90.07 utilizzabile
  95: idoneità del conducente al trasporto professionale (C.Q.C.). Al fianco del codice armonizzato è presente la data di scadenza della C.Q.C. nella seguente successione: gg.mm.aaaa.
  96: idoneità, attraverso una prova di capacità e di comportamento sostenuta dal titolare del documento, alla guida dei complessi veicolari appartenenti alla categoria B con rimorchio superiore a 750 kg e con massa complessiva superiore a 3.500 kg e fino a 4.250 kg.
  97: inidoneità del conducente per la guida di veicoli di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 (cronotachigrafo e tachigrafo).
I Codici nazionali armonizzati sono validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro della U.E. che ha rilasciato la patente di guida, e partono dal numero 100 in poi.
SANZIONI
 Il quadro sanzionatorio relativo ai codici armonizzati è contemplato dall'articolo 125 del codice della strada.
Precisamente, così come modificato dal Decreto Legislativo 16.01.2013, n. 2, in vigore dal 19.01.2013
  - il comma 3 del citato articolo sanziona il titolare di patente di guida che reca un codice armonizzato U.E. o nazionale relativo alle modifiche del veicolo che conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici.
La sanzione pecuniaria è accompagnata da quella amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a sei mesi.
Poichè il trasgressore non è idoneo a condurre il veicolo sprovvisto delle modifiche richieste, non può essere autorizzato a proseguire la marcia, ed il mezzo deve essere affidato ad altro conducente idoneo o da un carro gru;
  - il comma 3-bis, invece, sanziona il titolare di patente di guida che reca un codice armonizzato U.E. o nazionale relativo al conducente (motivi medici) che circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici.
Solo per questo comma, la parte sanzionatoria è rimandata al comma 3 dell'articolo 173 del codice della strada.
Per le ipotesi di violazioni, si rimanda all'articolo 125 del prontuario del codice della strada.



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