[1] Articolo abrogato dall'art. 5, comma 6, della Legge 29.07.2010, n. 120. Il testo dell'articolo abrogato recitava: "1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.".
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U. che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.