PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA AGGIORNATO E GRATUITO Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 D.Lgs. n. 159/2011
Articolo 73 Contravvenzione per guida senza patente, quale reato autonomo e speciale a carico di Persona sottoposta, con provvedimento divenuto definitivo, a misure di prevenzione in atto.
DIVIETO DI SOGGIORNO / OBBLIGO DI SOGGIORNO: Verificare carta di permanenza da esibire a richiesta degli Agenti/Ufficiali di P.S. ove indicate le prescrizioni.
FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO: divieto di ritorno per 3 anni.
AVVISO ORALE: Rivolto a soggetti pericolosi, che vivano di proventi da attività delittuose, commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale di minorenni.
DASPO: Divieto di partecipare a manifestazioni sportive.
N.B.: Una volta cessate le misure di prevenzione la violazione sarà disciplinata a seconda dei casi:
Art 116 per guida senza patente
Art 218/6 oppure art. 128/2 per guida con patente sospesa a seconda delle circostanze legate alla durata della sospensione.
Le procedure di applicazione della legge sono come quelle del 116/15 (circa la destinazione dei veicoli)
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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