Area B - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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AREA B




Aggiornamento pagina 23.09.2023

1. Cosa è Area B?

Area B è una nuova zona a traffico limitato (ZTL) con divieto di accesso e circolazione per alcune tipologie di veicoli.
L'accesso, ove consentito, non è soggetto a pagamento di alcun Ticket d'ingresso.
Il confine dell’area denominata Area B mira alla massima inclusione del territorio e di popolazione residente, ed è delimitato da 186 punti di accesso con telecamere.
La tutela del territorio e della residenza avviene attraverso tre leve:
  • divieto di accesso e circolazione dinamica per i veicoli che trasportano Esplosivi “in colli” tipo EX II – EX III  dal lunedì alla domenica dalle ore 00.00 alle ore 24.00
  • divieto di accesso e circolazione dinamica per i veicoli, o complessi di veicoli, con lunghezza superiore m. 12 nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 19.30
  • divieto di accesso e circolazione dinamica per i veicoli individuati sulla base delle proprie prestazioni ambientali nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 19.30

2. Veicoli esclusi dal divieto

Non sono previste scadenze per le seguenti tipologie di veicoli:
  • Veicoli immatricolati per il trasporto delle persone
    • Autoveicoli Euro 5 e 6 benzina
    • Autoveicoli GPL, metano, bifuel, ibride ed elettriche
  • Veicoli immatricolati per il trasporto delle merci
    • Autoveicoli Euro 5 e 6 benzina
    • Autoveicoli GPL, metano, bifuel, ibridi ed elettrici
  • Ciclomotori e Motoveicoli
    • Ciclomotori e Motoveicoli a due tempi di classe Euro 5, a benzina 4 tempi di classe Euro 4 e Euro 5
    • Ciclomotori e Motoveicoli GPL, metano, bifuel, ibridi ed elettrici​
  • Altre categorie di veicoli
    • velocipedi
    • veicoli che espongono il contrassegno invalidi il cui titolare sia a bordo del veicolo
    • veicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori
    • autoambulanze
    • veicoli delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Polizia Locale, delle Associazioni che esercitano attività riconosciuta di primo soccorso o trasporto socio-sanitario programmato o di emergenza, degli Ospedali, delle ASL, dei Vigili del Fuoco, delle Organizzazioni riconosciute operanti in materia di protezione civile
    • veicoli di enti che agiscono nel settore dell’assistenza socio sanitaria per l’espletamento delle prestazioni gratuite di pronto soccorso e di assistenza pubblica
    • veicoli in uso agli operatori sociali riconosciuti dall’Amministrazione comunale di Milano che agiscono nel settore della salvaguardia degli animali sul territorio della Città di Milano e per i veicoli di proprietà o in uso esclusivo agli operatori sociali convenzionati con ospedali e ASL siti all’interno del Comune di Milano.

3. Deroghe:

I veicoli che saranno in deroga avranno la possibilità di comunicare la deroga mediante il portale del Comune di Milano. (Clicca qui.)

3.1 Veicoli individuati dal Comune di Milano in base alle "prestazioni ambientali"

Agevolazioni nel primo anno di entrata in vigore del divieto
Per rafforzare il processo di conoscenza del divieto di accesso e circolazione dinamica, è riconosciuta ad ogni veicolo una deroga d'ufficio di 50 giorni di circolazione dinamica, anche non consecutivi.
Tale deroga è riconosciuta solo al primo anno di entrata in vigore del divieto a cui è soggetto il veicolo derogato ed è riferita al periodo di 12 mesi compreso tra il 1° ottobre ed il 30 settembre dell'anno successivo, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla normativa regionale.
Faranno eccezione i veicoli soggetti al divieto di accesso al momento di entrata in vigore della disciplina Area B , per i quali la concessione dei 50 giorni è riferita al periodo di 12 mesi compreso tra il 25 febbraio 2019 ed il 24 febbraio 2020.

Residenti
A partire dal 1° ottobre dell’anno successivo all’entrata in vigore del divieto è previsto che i residenti all’interno della Città di Milano possono usufruire, indipendentemente dalla classe di alimentazione e quindi in deroga al divieto di accesso - ferme restando le disposizioni previste in materia dalla normativa regionale - di 25 giorni di circolazione dinamica all’anno, anche non consecutivi, per una sola autovettura, trasporto persone, di proprietà o in uso a titolo esclusivo, previa registrazione.
L’agevolazione per i residenti è da intendersi associata al codice fiscale e non ad un singolo veicolo. La concessione di n. 25 giorni di circolazione dinamica è riferita, inoltre, al periodo di 12 mesi compreso tra il 1° ottobre ed il 30 settembre dell’anno successivo. Faranno eccezione i veicoli soggetti al divieto di accesso al momento di entrata in vigore della disciplina Area B, per i quali la concessione dei 25 giorni è riferita al periodo di 12 mesi compreso tra il 25 febbraio 2019 ed il 24 febbraio 2020. Ne consegue che, per questi, la concessione dei 25 giorni di circolazione sarà riconosciuta, solo per la prima volta, alla scadenza del suddetto termine e sino alla data del 30 settembre successivo.

Dal 25 febbraio 2019 non saranno considerati equiparati ai residenti:
  • i soggetti che hanno dimora abituale in un’unità immobiliare a uso esclusivamente abitativo sita all’interno del Comune di Milano e che siano o proprietari dell’unità immobiliare o titolari di contratto per uso abitativo regolarmente registrato con utenze domestiche a loro intestate (purché non residenti nel Comune di Milano)
  • i soggetti appartenenti alle Forze Armate e di Polizia che sono domiciliati presso le caserme site in Milano.

Imprese con sede operativa in Milano
A partire dal 1° ottobre dell’anno successivo all’entrata in vigore del divieto è previsto che le imprese con sede operativa in Milano, possono usufruire, indipendentemente dalla classe di alimentazione e quindi in deroga al divieto di accesso - ferme restando le disposizioni previste in materia dalla normativa regionale - di 25 giorni di circolazione dinamica all’anno, anche non consecutivi, per i veicoli, trasporto cose, di proprietà o in uso a titolo esclusivo, previa registrazione.
L’agevolazione per le imprese è da intendersi associata alla partita iva e non ad un singolo veicolo. La concessione di n. 25 giorni di circolazione dinamica è riferita, inoltre, al periodo di 12 mesi compreso tra il 1° ottobre ed il 30 settembre dell’anno successivo. Faranno eccezione i veicoli soggetti al divieto di accesso al momento di entrata in vigore della disciplina Area B , per i quali la concessione dei 25 giorni è riferita al periodo di 12 mesi compreso tra il 25 febbraio 2019 ed il 24 febbraio 2020. Ne consegue che, per questi, la concessione dei 25 giorni di circolazione sarà riconosciuta, solo per la prima volta, alla scadenza del suddetto termine e sino alla data del 30 settembre successivo.

Non residenti della Città di Milano
A partire dal 1° ottobre dell’anno successivo all’entrata in vigore del divieto è previsto che i non residenti della Città di Milano, invece, possono usufruire, indipendentemente dalla classe di alimentazione e quindi in deroga al divieto di accesso - ma ferme restando le disposizioni previste in materia dalla normativa regionale - di 5 giorni di circolazione dinamica all’anno, anche non consecutivi, per una sola autovettura, trasporto persone, di proprietà o in uso a titolo esclusivo, previa registrazione.
L’agevolazione per non residenti è da intendersi associata al codice fiscale e non ad un singolo veicolo. La concessione di n. 5 giorni di circolazione dinamica è riferita, inoltre, al periodo di 12 mesi compreso tra il 1° ottobre ed il 30 settembre dell’anno successivo. Faranno eccezione i veicoli soggetti al divieto di accesso al momento di entrata in vigore della disciplina Area B, per i quali la concessione dei 5 giorni è riferita al periodo di 12 mesi compreso tra il 25 febbraio 2019 ed il 24 febbraio 2020. Ne consegue che, per questi, la concessione dei 5 giorni di circolazione sarà riconosciuta, solo per la prima volta, alla scadenza del suddetto termine e sino alla data del 30 settembre successivo.

Imprese con sede operativa fuori Milano
A partire dal 1° ottobre dell’anno successivo all’entrata in vigore del divieto è previsto che le imprese con sede operativa fuori Milano, possono usufruire, indipendentemente dalla classe di alimentazione e quindi in deroga al divieto di accesso - ferme restando le disposizioni previste in materia dalla normativa regionale - 5 giorni di accesso e circolazione dinamica per i veicoli, trasporto cose, di proprietà o in uso a titolo esclusivo, previa registrazione.
L’agevolazione per le imprese con sede operativa fuori Milano è da intendersi associata alla partita iva e non ad un singolo veicolo. La concessione di n. 5 giorni di circolazione dinamica è riferita, inoltre, al periodo di 12 mesi compreso tra il 1° ottobre ed il 30 settembre dell’anno successivo. Faranno eccezione i veicoli soggetti al divieto di accesso al momento di entrata in vigore della disciplina Area B, per i quali la concessione dei 5 giorni è riferita al periodo di 12 mesi compreso tra il 25 febbraio 2019 ed il 24 febbraio 2020. Ne consegue che, per questi, la concessione dei 5 giorni di circolazione sarà riconosciuta, solo per la prima volta, alla scadenza del suddetto termine e sino alla data del 30 settembre successivo.

Veicoli d’interesse storico
Ad ogni veicolo d’interesse storico con più di trent’anni e dotato di Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.) rilasciato dagli enti preposti, sono riconosciuti 25 giorni di accesso e circolazione dinamica all’anno, anche non consecutivi previa registrazione e preventiva richiesta di deroga.
La concessione di n. 25 giorni di circolazione dinamica è riferita al periodo di 12 mesi compreso tra il 1° ottobre ed il 30 settembre dell’anno successivo. Faranno eccezione i veicoli soggetti al divieto di accesso al momento di entrata in vigore della disciplina Area B, per i quali la concessione dei 25 giorni è riferita al periodo di 12 mesi compreso tra il 25 febbraio 2019 ed il 24 febbraio 2020. Ne consegue che, per questi, la concessione dei 25 giorni di circolazione sarà riconosciuta, solo per la prima volta, alla scadenza del suddetto termine e sino alla data del 30 settembre successivo.

Veicoli utilizzati per il trasporto di persone affette da gravi patologie e malattie rare
Sono derogati dal divieto di accesso e circolazione dinamica, all’interno della ZTL, previa registrazione e preventiva richiesta di deroga, i veicoli:
  • veicoli utilizzati per il trasporto di persone affette da gravi patologie e malattie rare che richiedono terapie salvavita, certificate dalla struttura sanitaria che eroga la prestazione all’interno del Comune di Milano. Tale deroga è riconosciuta ai soggetti che devono recarsi presso le citate strutture sanitarie site in Milano. È riconosciuta altresì ai residenti in Milano che usufruiscono delle medesime cure in strutture sanitarie collocate all’esterno del Comune di Milano
  • veicoli utilizzati per il trasporto di persone dirette alle strutture di pronto soccorso che ne certificano l’avvenuta prestazione. Tale deroga è riconosciuta ai soggetti che devono recarsi presso le citate strutture sanitarie site all’interno di Milano. È riconosciuta altresì ai residenti in Milano che usufruiscono delle medesime cure in strutture sanitarie collocate all’esterno del Comune di Milano.

Lavoratori che effettuano il tragitto casa/lavoro e lavoro/casa nella fascia oraria o che operino in turni con ingresso al posto di lavoro in orario antecedente le ore 7.00 antimeridiane o uscita in orari successivi alle ore 21.00.
Per queste categorie, previa registrazione e preventiva richiesta di deroga, il divieto di accesso e circolazione dinamica previsto per i veicoli trasporto persone alimentati a gasolio Euro 4 e 5 è posticipato di un anno rispetto alle regole di accesso.

Volontari in servizio presso enti riconosciuti dall’Amministrazione Comunale di Milano o da altre istituzioni preposte, che agiscono nel settore dell’assistenza socio sanitaria per l’espletamento delle prestazioni gratuite di pronto soccorso e di assistenza pubblica la cui sede di servizio è all’interno del Comune di Milano e che terminano il turno tra le ore 23.00 e le ore 6.00
Per queste categorie, previa registrazione e preventiva richiesta di deroga, il divieto di accesso e circolazione dinamica previsto per i veicoli trasporto persone alimentati a gasolio Euro 4 e 5 è posticipato di un anno rispetto alle regole di accesso.

Autoscuole, agenti di commercio e artigiani
Per queste categorie, previa registrazione e preventiva richiesta di deroga, il divieto di accesso e circolazione dinamica previsto per i veicoli trasporto persone alimentati a gasolio Euro 4 e 5 è posticipato di un anno rispetto alle regole di accesso.

Operatori del commercio ambulante titolari di concessioni e autorizzazioni del Comune di Milano
Per questa categoria, limitatamente ai veicoli destinati al trasporto cose alimentati a gasolio Euro 3/III ed Euro 4/IV, senza dispositivo antiparticolato è prevista la possibilità di richiedere la deroga al divieto di circolazione aderendo alla sperimentazione di un sistema di misurazione delle effettive percorrenze chilometriche, in modo da fornire all’amministrazione informazioni utili allo studio di un sistema che limiti la circolazione non solo sulla base della classe emissiva, ma anche sulla base dell’effettivo uso del veicolo e del suo reale contributo di emissione nell’aria di sostanze inquinanti.
Ai veicoli degli operatori che aderiranno all’accordo sarà concessa, sino al termine del 31.12.2020,una percorrenza annua complessiva all'interno di "Area B", durante i periodi di vigenza del provvedimento, pari a 500 chilometri/anno. Il riconoscimento di 500 chilometri è riferito ad ogni concessione di cui l’operatore è titolare con riferimento al solo periodo dal lunedì al venerdì e limitatamente ad un solo veicolo per concessione.

3.2 Veicoli o complessi di veicoli superiori ai 12 metri di lunghezza

Non possono accedere o circolare in Area B, i veicoli, o complessi di veicoli, con lunghezza superiore m. 12.
Sono derogati dal divieto previa registrazione i seguenti veicoli:
  • per un periodo pari ad un anno
    • veicoli per il trasporto di materiale indivisibile
    • veicoli per il trasporto di generi alimentari deperibili
    • veicoli diretti ad aziende e destinatari del trasporto con sede operativa all’interno di Milano – se di proprietà o in uso delle stesse
    • veicoli operativi di enti, società, aziende esercenti pubblico servizio in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, telecomunicazioni, igiene ambientale raccolta rifiuti
    • adibiti a soccorso stradale
    • adibiti al trasporto valori o servizi postale.
  • per un periodo non superiore a sei mesi, i veicoli diretti ad aziende e destinatari del trasporto con sede operativa all’interno di Milano, non proprietari dei veicoli medesimi:
    • fornitori usuali
    • fornitori occasionali
    • esecuzione lavori
    • diretti all'interno di cesate o aree delimitate di cantieri edili siti all’interno di Milano.

3.3 Veicoli che trasportano merci pericolose (ADR)

Non possono accedere o circolare in Area B le categorie di veicoli di seguito elencate se i veicoli non sono preventivamente registrarti:
  • Veicoli per trasporto Esplosivi “in colli”
    • Tipo EX II – EX III: Veicoli idonei ad essere allestiti per il trasporto di merci pericolose della classe 1 ADR (Esplosivi)



Aggiornamento pagina 29.09.2023

Schema riepilogativo:


Nuovo provvedimento Area B, la zona a traffico limitato e a basse emissioni inquinanti vasta quasi quanto i confini della città, dal 25 febbraio 2019 vieterà l'ingresso ai veicoli:

1. Veicoli per trasporto PERSONE che NON POTRANNO ACCEDERE

DAL 25 FEBBRAIO 2019

Dal Lunedì al Venerdì (feriale) dalle ore 07:30 alle ore 19:30

  • Autovetture Euro 0 benzina
  • Autovetture Euro 0, 1, 2, 3 diesel senza FAP       
  • Autovetture Euro 3 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,025 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo)
  • Autovetture Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4            
  • Autovetture a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2

DAL 1° OTTOBRE 2019
  • Autovetture Euro 4 diesel senza FAP
  • Autovetture Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km
  • Autovetture Euro 4 diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione  (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo)
  • Autovetture Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato dopo 31.12.2018  e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4.

DAL 1° OTTOBRE 2020
  • Autovetture Euro 1 benzina

DAL 1° OTTOBRE 2022
  • Autovetture Euro 2 benzina
  • Autovetture Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km
  • Autovetture Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4
  • Autovetture Euro 5 diesel *** deroga ***

DAL 1° OTTOBRE 2023
  • I proprietari di autoveicoli Diesel Euro 5 per trasporto persone, titolari di abbonamento annuale o mensile ai parcheggi di interscambio di Lampugnano, Forlanini e Rogoredo possono chiedere una deroga al divieto di circolazione per raggiungere tali luoghi per il periodo di durata dell’abbonamento.
  • Fino al 30 settembre 2024 lavoratori turnisti, autoscuole, medici in servizio e altre categorie di servizio, proprietari di autoveicoli Diesel Euro 5 per trasporto persone possono chiedere una deroga al divieto di circolazione in Area B.
  • La deroga al divieto di circolazione Area B, in già rilasciata dagli uffici a residenti ed equiparati, proprietari di autoveicoli Diesel Euro 5, categoria M1 per la sostituzione del veicolo, in scadenza al 30 settembre 2023 è prorogata d’ufficio fino al 30 giugno 2024.
  • Per chi ha un veicolo Diesel Euro 5 e dispone di un ISEE inferiore a 20.000 euro, dall'8 gennaio 2024 le giornate di accesso e circolazione in Area B salgono:
    da 25 a 55 per residenti  
    da 5 a 35 per gli equiparati
    Le giornate saranno fruibili nel periodo compreso tra il giorno 1° ottobre ed il giorno 30 settembre di ogni anno.
  • Diesel Euro 5 per taxi e NCC
    La deroga al divieto di circolazione Area B e Area C, in già rilasciata dagli uffici ai titolari di licenze taxi e NCC per gli autoveicoli Diesel Euro 5, categoria M1, per la sostituzione del veicolo, in scadenza al 30 settembre 2023 è prorogata d’ufficio fino al 30 giugno 2024.
  • Diesel Euro 5 per dipendenti delle Forze dell'Ordine
    Fino al 30 settembre 2024 i dipendenti di Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Ufficiali giudiziari che utlizzano autoveicoli diesel Euro 5 per trasporto persone per esigenze di servizio possono chiedere una deroga al divieto di circolazione in Area B.

DAL 1° OTTOBRE 2025
  • Autovetture Euro 3 benzina
  • Autovetture Euro 6 diesel leggeri A-B-C acquistati dopo 31.12.2018

DAL 1° OTTOBRE 2028
  • Autovetture Euro 4 benzina
  • Autovetture Euro 6 diesel leggeri A-B-C acquistati prima del 31.12.2018

DAL 1° OTTOBRE 2030
  • Autovetture Euro 6 diesel leggeri D_TEMP - D

2 Veicoli per trasporto COSE che NON POTRANNO ACCEDERE

DAL 25 FEBBRAIO 2019

Dal Lunedì al Venerdì (feriale) dalle ore 07:30 alle ore 19:30

  • Autoveicoli Euro 0 benzina
  • Autoveicoli Euro 0 diesel senza FAP
  • Autoveicoli Euro 1, 2, 3 diesel leggeri e Euro I, II, III diesel pesanti senza FAP           
  • Autoveicoli Euro 3 diesel leggeri con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,025 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo)
  • Autoveicoli Euro III diesel pesanti con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,025 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo)
  • Autoveicoli Euro 0, 1, 2, 3 diesel leggeri con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4
  • Autoveicoli Euro 0, I, II, III diesel pesanti con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro IV             
  • Autoveicoli a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2 e Euro I, II
  
DAL 1° OTTOBRE 2020
  • Autoveicoli Euro 1 benzina
  • Autoveicoli Euro 4 leggeri diesel senza FAP
  • Autoveicoli Euro 3, 4 leggeri diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km
  • Autoveicoli Euro 4 leggeri diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo)
  • Autoveicoli Euro 0, 1, 2, 3, 4 leggeri diesel con FAP after-market installato entro 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4
  • Autoveicoli Euro IV pesanti diesel senza FAP
  • Autoveicoli Euro III, IV pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh
  • Autoveicoli Euro IV pesanti diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo)
  • Autoveicoli Euro 0, I, II, III, IV pesanti diesel con FAP after-market installato dopo 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV

DAL 1° OTTOBRE 2023:
  • Per poter circolare in Area B, il Comune di Milano ha introdotto l’obbligo, per tutti i camion, autobus e furgoni (categorie M2, N2, M3, N3) di apporre gli adesivi di segnalazione visiva  sulle fiancate e sul retro dei veicoli e, per veicoli M3 e N3, di installare sistemi di segnalazione acustica, visiva o tattile che allertino il conducente della presenza di pedoni e ciclisti nella parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede.
  • Nel caso non si faccia in tempo a installare i sistemi acustici entro il termine indicato, sarà possibile circolare in Area B fino al 31 dicembre 2024 esibendo la documentazione comprovante l'avvenuto ordine degli stessi.

DAL 1° OTTOBRE 2024
  • Autoveicoli Euro 2 benzina
  • Autoveicoli Euro 3, 4 leggeri diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km
  • Autoveicoli Euro 0, 1, 2, 3, 4 leggeri diesel con FAP after-market installato entro 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4
  • Autoveicoli Euro III, IV pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh
  • Autoveicoli Euro 0, I, II, III, IV pesanti diesel con FAP after-market installato entro 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV
  • Autoveicoli Euro 5 leggeri diesel
  • Autoveicoli Euro V pesanti diesel senza FAP
  • Autoveicoli Euro V pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo)
  • Autoveicoli Euro V pesanti diesel con FAP after-market e con classe massa particolato inferiore a Euro VI

DAL 1° OTTOBRE 2025
  • Autoveicoli Euro 3 benzina
  • Autoveicoli Euro 6 diesel leggeri A-B-C acquistati dopo 31.12.2018

DAL 1° OTTOBRE 2028
  • Autoveicoli Euro 4 benzina
  • Autoveicoli Euro 6 diesel leggeri A-B-C acquistati prima del 31.12.2018

DAL 1° OTTOBRE 2030
  • Autoveicoli Euro V pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh
  • Autoveicoli Euro V pesanti diesel con FAP after-market e con classe massa particolato pari a Euro VI
  • Autoveicoli Euro 6 diesel leggeri D_TEMP – D
  • Autoveicoli Euro VI pesanti diesel (I veicoli speciali e ad uso specifico di classe Euro 6 / VI nonché gli autoveicoli pesanti ed autobus di classe Euro VI saranno derogati dalle limitazioni fino almeno al 17° anno dalla data di prima immatricolazione (fatte salve le disposizioni regionali in materia))
  • Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed Euro 0, I, II, III, IV , V, VI diesel con FAP o che certifichino l'impossibilità ad installare un FAP (I veicoli speciali e ad uso specifico di classe Euro 6 / VI nonché gli autoveicoli pesanti ed autobus di classe Euro VI saranno derogati dalle limitazioni fino almeno al 17° anno dalla data di prima immatricolazione (fatte salve le disposizioni regionali in materia)- La circolazione dei veicoli speciali e ad uso specifico è soggetta alle vigenti disposizioni previste in materia dalla normativa regionale)

3. Autobus

DAL 25 FEBBRAIO 2019

Dal Lunedì al Venerdì (feriale) dalle ore 07:30 alle ore 19:30

  • Autobus M2, M3 benzina di classe Euro 0
  • Autobus M3 TPL diesel di classe Euro 0, I, II senza FAP
  • Autobus M2, M3 non TPL diesel di classe Euro 0, I, II senza FAP
  • Autobus M2, M3 diesel di classe Euro III senza FAP
  • Autobus M2, M3 Euro III diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,02 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo)
  • Autobus M2, M3 Euro 0, I, II, III diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro IV
  • Autobus M2, M3 a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, I, II

DAL 1° OTTOBRE 2020
  • Autobus M2, M3 benzina di classe Euro I
  • Autobus M2, M3 diesel di classe Euro IV senza FAP
  • Autobus M2, M3 Euro III, IV diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh
  • Autobus M2, M3 Euro IV diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo)
  • Autobus M2, M3 Euro 0, I, II, III, IV diesel con FAP after-market installato dopo 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV

DAL 1° OTTOBRE 2024
  • Autobus M2, M3 benzina di classe Euro II
  • Autobus M2, M3  Euro III, IV diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh
  • Autobus M2, M3 Euro 0, I, II, III, IV diesel con FAP after-market installato entro 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV
  • Autobus M2, M3 diesel di classe Euro V senza FAP
  • Autobus M2, M3 Euro V diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo)
  • Autobus M2, M3 Euro V diesel con FAP after-market e con classe massa particolato inferiore a Euro VI

DAL 1° OTTOBRE 2025
  • Autobus M2, M3 benzina di classe Euro III

DAL 1° OTTOBRE 2028
  • Autobus M2, M3 benzina di classe Euro IV

DAL 1° OTTOBRE 2030
  • Autobus M2, M3 diesel Euro V con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh
  • Autobus M2, M3 Euro V diesel con FAP after-market e con classe massa pari a Euro VI
  • Autobus M2, M3 diesel di classe Euro VI (I veicoli speciali e ad uso specifico di classe Euro 6 / VI nonché gli autoveicoli pesanti ed autobus di classe Euro VI saranno derogati dalle limitazioni fino almeno al 17° anno dalla data di prima immatricolazione (fatte salve le disposizioni regionali in materia)

4. Motoveicoli e ciclomotori.

DAL 25 FEBBRAIO 2019

Dal Lunedì al Venerdì (feriale) dalle ore 07:30 alle ore 19:30

  • Motoveicoli a due tempi di classe Euro 0, 1
  • Ciclomotori a due tempi di classe Euro 0, 1

DAL 1° OTTOBRE 2019
  • Motoveicoli a gasolio di classe Euro 0, 1
  • Ciclomotori a gasolio di classe Euro 0, 1

DAL 1° OTTOBRE 2024
  • Motoveicoli a due tempi di classe Euro 2
  • Ciclomotori a due tempi di classe Euro 2
  • Motoveicoli a gasolio di classe Euro 2
  • Ciclomotori a gasolio di classe Euro 2
  • Motoveicoli benzina 4 tempi di classe Euro 0, 1
  • Ciclomotori benzina 4 tempi di classe Euro 0, 1

DAL 1° OTTOBRE 2025
  • Motoveicoli a due tempi di classe Euro 3
  • Ciclomotori a due tempi di classe Euro 3
  • Motoveicoli a gasolio di classe Euro 3
  • Ciclomotori a gasolio di classe Euro 3
  • Motoveicoli benzina 4 tempi di classe Euro 2
  • Ciclomotori benzina 4 tempi di classe Euro 2

DAL 1° OTTOBRE 2028
  • Motoveicoli benzina 4 tempi di classe Euro 3
  • Ciclomotori benzina 4 tempi di classe Euro 3

DAL 1° OTTOBRE 2030
  • Motoveicoli a due tempi di classe Euro 4
  • Ciclomotori a due tempi di classe Euro 4
  • Motoveicoli a gasolio di classe Euro 4, 5
  • Ciclomotori a gasolio di classe Euro 4, 5

5. Veicoli trasporto esplosivi

A partire dal 25 febbraio 2019 e con valenza da Lunedì alla Domenica dalla ore 00.00 alle ore 24.00:

  • divieto di accesso e circolazione dinamica per i veicoli che trasportano Esplosivi “in colli” tipo EX II – EX III  dal lunedì alla domenica dalle ore 00.00 alle ore 24.00

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO AREA B

Aggiornamento pagina 29.09.2023




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SOSPENSIONI AREA B

Aggiornamento pagina 08.06.2021



ANNO 2020

12.03.2020 - 14.10.2020: Sospensione Area B per emergenza Coronavirus.
23.10.2020 - 08.06.2021. : Sospensione Area B per emergenza Coronavirus.
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Statistiche web

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